Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
La misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è applicabile anche al cittadino comunitario, trattandosi di previsione che non contrasta con la normativa comunitaria che disciplina la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri (artt. 18, 39 e 46 del Trattato istitutivo della Comunità europea), giacchè questa fa esplicitamente salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica ed essendo all'uopo necessario (come, del resto, statuito più volte dalla Corte di giustizia europea) solo che la misura di sicurezza non venga adottata in modo automatico, bensì previa valutazione della pericolosità della persona sottopostavi.
Commentario • 1
- 1. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2004, n. 40808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40808 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/09/2004
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1413
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 5863/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
El OU TF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 3-12-2003 del Tribunale di Padova. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Lette le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.1 .-. Con sentenza emessa in data 3-12-2003 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a El OU TF la pena di anni cinque di reclusione ed euro 60.000 di multa per violazioni alla disciplina sugli stupefacenti, disponendo nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato Italiano a pena espiata. 1.2 .-. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione personalmente El OU TF, chiedendone l'annullamento limitatamente alla disposta espulsione, provvedimento che, ad avviso del ricorrente, non avrebbe potuto essere preso nei suoi confronti, essendo egli di cittadinanza olandese, e quindi "soggetto alle normative internazionali sottoscritte dai paesi membri della Comunità Europea".
DIRITTO
2.1.-. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 445 c.p.p., come modificato dall'art. 2 della legge n. 134 del 12 giugno 2003, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p., "quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria", non comporta la applicazione di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.. Ne deriva che nel caso di specie (in cui il Giudice per le Indagini Preliminari di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a El OU TF la pena di anni cinque di reclusione ed euro 60.000 di multa per violazioni alla disciplina sugli stupefacenti) ben poteva disporsi nei confronti del medesimo El OU la misura di sicurezza personale della espulsione dal territorio dello Stato Italiano a pena espiata, ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 309 del 1990. Il giudice di merito aveva soltanto il dovere di accertare in concreto -non sussistendo, a seguito della sentenza n. 58 del 1995 della Corte Costituzionale, la presunzione assoluta di pericolosità- la sussistenza della pericolosità sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e congruamente motivato, deliberare l'applicabilità o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato (sez. 4^, sent 35953 del 4-7- 2002, rv. 222575). Del compimento di tale accertamento il giudice ha dato atto (con motivazione succinta ma sufficiente) nella sentenza censurata ("ritenendosi sussistenti i presupposti di legge, con particolare riferimento alla pericolosità sociale"). 2.2 .-. L'art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990 stabilisce che "lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 (del medesimo D.P.R), a pena espiata deve essere espulso dallo Stato".
Si tratta di una misura di sicurezza personale non detentiva (art. 215 c.p.), prevista espressamente dalla legge (art. 235 c.p.,
coordinato, appunto, con l'art. 86 del D.P.R. n. 309 del 1990) e destinata, ai sensi dell'art. 211 c.p., ad essere eseguita dopo l'esecuzione della pena detentiva. Competente a disporre in via definitiva l'espulsione, previo riesame della pericolosità (legge n. 663 del 1986 e sentenze della Corte Costituzionale n. 117 del 1987 e n. 58 del 1995), è il magistrato di sorveglianza (art. 69 ord pen.). L'interessato può comunque richiedere la revoca della misura di sicurezza, istando per la riconsiderazione della sua pericolosità sociale (art. 208 c.p.). Il citato art. 86, prevedendo una misura di sicurezza (e non una espulsione amministrativa), è applicabile anche al cittadino comunitario. Infatti la normativa comunitaria che disciplina la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri (artt. 18, n. 1, 39, 46, n. 1, CE) fa esplicitamente salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Anche la direttiva 64/221 (che riguarda, ai sensi del suo art. 1, i cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità allo scopo di esercitare una attività salariata o non salariata o in qualità di destinatari di servizi, e, ai sensi del suo art. 2, i provvedimenti relativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, o all'allontanamento dal territorio, che sono adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica) all'art. 3 dispone che i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati e che la sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (sempre in riferimento al diritto di soggiorno e alla possibilità di deroga da parte degli Stati membri per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, v. pure: art. 1, n. 1, primo comma, e art. 2, n.
2. terzo comma, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE). D'altra parte la Corte di Giustizia Europea -investita di recente del quesito se la limitazione della libertà di circolazione, imposta a causa di un reato di uno straniero cittadino dell'Unione soggiornante da molti anni nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'art. 3 9, n. 3, CE, per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, "sia conforme al diritto comunitario, qualora, a causa del suo comportamento personale, sia lecito ritenere che egli commetterà altri reati in futuro e qualora non si possa pretendere che il coniuge del medesimo ed i suoi figli tornino nello Stato di origine"- ha chiarito che ciò che uno Stato membro non può prevedere è l'espulsione in modo automatico, sulla base di motivi di prevenzione generale, di un cittadino di altro Stato membro a seguito di una condanna penale. Lo Stato membro ospitante, anche dopo la condanna penale, deve infetti tenere conto del comportamento personale dell'autore del reato e del pericolo attuale che in concreto esso costituisce per l'ordine pubblico (sentenza 29 aprile 2004, in causa C- 493/01; e nello stesso senso: sentenza 17 giugno 1997, in cause riunite C- 65/95 C- 111/95; sentenza 19 gennaio 1999, in causa C- 348/96). Ne deriva che l'applicazione al cittadino di un Paese membro della espulsione come misura di sicurezza, subordinata secondo il diritto italiano alla rivalutazione della pericolosità del sottoposto al momento della sua esecuzione, non è in alcun modo in contrasto con la normativa comunitaria (in senso conforme, sia pure implicitamente v anche: Consiglio di Stato, sez. 4^, 29 novembre 2002, n. 6524). 2.3 .-. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1, ter disp. att. c.p.p..
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2004