Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, qualora lo straniero sia condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, il giudice di merito ha il dovere di accertare in concreto - non sussistendo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 1995 la presunzione assoluta di pericolosità - la sussistenza della pericolosità sociale del condannato per i suddetti reati ed alla stregua di tale accertamento, compiuto alla luce degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. e congruamente motivato, deliberare l'applicabilità o meno dell'ordine di espulsione dello straniero dallo Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2002, n. 35953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35953 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO G. Silvio - Presidente - del 04/07/2002
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 908
3. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - N. 37754/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Arezzo in data 8 maggio 2001, nei confronti di:
1) SA ZA UL, n. in AN IN (Rep. Dominicana) il 13.12.1971;
2) NE NA AB, n. in AN IN (Rep. Dominicana) il 20.11.1972;
3) MI RA SÈ UE, n. in Tambori (Rep. Dominicana) il 20.07.1976;
4) AN MA, n. in AN IN (Rep. Dominicana) il 16.01.1973.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Loreto D'Ambrosio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparsi i difensori degli imputati;
OSSERVA
1. L'8 maggio 2001 il G.I.P. del Tribunale di Arezzo, a seguito di giudizio abbreviato, condannava SA ZA UL, NE NA AB, MI RA SÈ UE e AN MA a pena ritenuta di giustizia per imputazioni di cui all'art. 73 D.P.R. n.309/1990. 2.0 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, rilevando che il giudice del merito aveva omesso di pronunziarsi sulla applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, laddove la pericolosità degli imputati avrebbe dovuto desumersi dalla gravità delle condotte contestate, con conseguente applicazione della misura in questione.
2.1 L'imputato MA AN ha fatto pervenire a questa Suprema Corte missiva data 20 maggio 2002, con la quale - premesso di aver scontato, "tra il periodo trascorso in carcere e il periodo trascorso in detenzione domiciliare", circa un anno di reclusione - chiede che venga adottato nei suoi confronti "un provvedimento di espulsione dal territorio della Repubblica Italiana o, in subordine, che sia concesso il nulla osta all'espulsione amministrativa, impegnandosi lo stesso a sostenere tutte le spese necessarie per il rimpatrio".
3.0 Il ricorso è fondato.
Invero, con sentenza n. 58/1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 861 D.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 dello stesso testo legislativo;
a seguito di tale pronuncia è, quindi, venuta meno la presunzione assoluta di pericolosità, ma il giudice del merito è, nondimeno, tenuto ad accertare la sussistenza o meno, in concreto, della pericolosità sociale dell'imputato, condannato per taluno dei suindicati reati, ed a rendere, alla stregua di tale accertamento, le conseguenti statuizioni del caso. Posto che l'accertamento della pericolosità sociale va compiuto alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 c.p., cui fa rinvio l'art. 203.2 c.p., la motivata e logica delibazione al riguardo è tanto più dovuta ove il giudice del merito dia atto della sussistenza di specifiche connotazioni del fatto e della personalità dell'imputato, ai sensi del precitato art. 133 c.p., in astratto rilevanti in riferimento ad un proponibile giudizio di pericolosità sociale, dovendo egli, vieppiù in tal caso, anche autonomamente proporsi il tema della applicazione o meno della misura di sicurezza della espulsione dallo Stato dell'imputato. Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto che la sostanza stupefacente repertata era pari a 12.800 dosi attive per SA, 25.900 per NE e MI, 23.000 per AN, ha rilevato che le circostanze del caso concreto "appaiono indicative di un organico - e non già occasionale - inserimento dei prevenuti in un ben preciso circuito criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti da AN IN (...)" e che doveva "ritenersi sussistente (...) un particolare allarme sociale". Tanto ritenuto ed esplicitato, ha, tuttavia, omesso del tutto di proporsi il tema dell'accertamento della pericolosità sociale degli imputati e, conseguentemente, di dare motivata contezza della delibazione assunta in riferimento all'art. 861 D.P.R. n. 309/1990. 4. La impugnata sentenza va, dunque, annullata. limitatamente alla omessa motivazione sul punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Arezzo che, previo riscontro della condizione di straniero degli imputati, valuterà la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, a pena espiata.
5. L'istanza di MA AN non è proponibile, per la prima volta, in questa sede di legittimità, dovendo semmai la relativa richiesta essere proposta al competente giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla determinazione della eventuale espulsione. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2002
La Corte Suprema di Cassazione sezione 4^ penale con sentenza numero sezionale 378 del 19/2/2003 così dispone: "Correggersi il dispositivo della sentenza 908 del 4/7/2002 di questa sezione nei confronti di SA UL + 3 nel senso che vada aggiunto alla fine del dispositivo stesso la frase "e rinvia al Tribunale di Arezzo per l'esame del punto pretermesso".
Roma, il 03/04/2003