Sentenza 15 gennaio 2001
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- 1. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa Chttps://www.asgi.it/
L'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo non soggetto all'obbligo di visto, presente nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata, per il fatto che è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, in quanto è sospettato di aver …
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La Corte è competente, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, a interpretare l'articolo 6 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale. L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IONE TERZA0 4 93 / 0 1 Mutuo: prova dell'avvenuto contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7848/98 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere 867 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. Rep. 152 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 13/07/00 FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE, SE N TENZA Richiesta copia studio dal Sig. JŁ SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 ✓ ✓ 5 GEN. 2001 SCAMARDA FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato✓ MONZINI ANTONIO, che lo difende unitamente LIRE 3000 all'avvocato DODI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
CG407450 AVANT ITALIANA SPA, in persona del suo Presidente ing. Sergio De Bon, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR 10, difeso dall'avvocato MINZI MASSIMO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1388 avverso la sentenza n. 979/97 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIEUFFICIO MILANO, emessa 1'11/2/1997, depositata il 01/04/97; Richiesta copia esecutiva dal Sig. 125 RG.1072/94; per dirity 1.22000+6 23 LUG 2001 causa svolta nella pubblica udita la relazione della IL CANCELLIERE udienza del 13/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato ANTONIO MONZINI;
udito l'Avvocato MASSIMO ANGELINI (per delega Avv. LIRE 10000 M.MINZI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il AS027451 rigetto del ricorso. LIRE 10000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CANCELLERIA I°) Con decreto ingiuntivo emesso in data 5.12.1992, il Presidente del Tribunale di Milano ha AS027452 ingiunto alla NT Italiana s.r.l. in liquidazione di 99.000.000 oltre interessipagare la somma di L. legali e spese giudiziarie in favore di MA LI. 2°) Il Tribunale di Milano, con sentenza resa in LIRE 2000 data 17.10.1993, in accoglimento dell'opposizione CANCELLERIA proposta dalla NT, ha rigettato la domanda. La Corte di Appello di Milano, con sentenza resa BE139984 a sua volta in data 11.2.1997 ha confermato quella di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese processuali, con la seguente motivazione BE139985 Era pacifico in fatto che la somma di L. era stata prima versata dal Presidente99.000.000 della NT Industries ltd (R. Banares) allo MA e da questo poi versata alla NT (della quale lo MA era il liquidatore. Era invece controverso tra le parti se il Banares avesse versato tale somma allo MA al fine di procurare all'NT la necessaria liquidità- come sostenuto da tale società-, о invece, come sostenuto dallo MA, a titolo di "1 buonuscita" concordata 422 com un precedente rapporto di lavoro e poi dallo са MA versata alla NT autonomamente titolo di mutuo. Secondo la Corte d'Appello, "incombeva comunque al soggetto preteso creditore mutuante l'onere di provare la univoca articolazione della complessiva operazione". Ma, lo MA non aveva fornito, né la prova sufficiente della causale del versamento Banares, né eseguito in suo favore dal asserita natura quella della conseguentemente negoziale (a titolo di mutuo) della dazione in favore della NT. Non sussistevano neppure valide presunzioni, “non essendo in tal senso utili e probanti mere ipotesi e argomentazioni opinabili" 3°) Di tale sentenza lo MA ha chiesto la cassazione con ricorso affidato а tre motivi e illustrato da memoria, al quale la NT resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1°) Con il primo motivo- formulato per violazione degli artt.75, 83,125 c.p.c.- il ricorrente rileva che la NT aveva resistito in appello a mezzo di difensore, il quale era stato nominato dal liquidatore nella vigenza dello stato di liquidazione, ma si era costituito quando la liquidazione era stata revocata ed erano stati ricostituiti gli organi ordinari della società. Pertanto, la costituzione in giudizio si doveva ritenere nulla per difetto di rappresentanza processuale da parte del soggetto che aveva conferito la procura alle liti. Ne derivava ulteriormente la nullità parziale della sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva condannato la (allora) appellante (oggi ricorrente) NT alle spese processuali in favore di una parte non ritualmente costituita. Il motivo è infondato. Dagli stessi atti del ricorrente (ricorso e memoria) risulta pacificamente che la notifica dell'appello- quindi il rilascio della procura- avvenne prima della deliberazione di revoca della liquidazione e che è stata successiva alla predetta revoca la costituzione in appello del difensore prima nominato. Sembra pertanto che, secondo l'appellante, quando una procura per l'impugnazione sia stata ritualmente conferita dall'organo legittimato al tempo del conferimento, il successivo venir meno del potere rappresentativo da parte dell'organo prima legittimato determini la necessità di una nuova procura da parte dell'organo successivamente legittimato. In tal modo, il ricorrente ha interpretato la giurisprudenza di questo S.C. che erroneamente inammissibile l'impugnazione proposta da un ritiene difensore a cui la procura sia stata conferita da chi, pur essendo stato prima rappresentante legale di una società, non lo era più al momento del conferimento della procura (cfr. Cass. 27.7.1987, 6485). Quando invece la procura alle liti viene conferita da chi vi è legittimato al momento del conferimento, il successivo venir meno dei poteri del conferente non determina la necessità di un nuovo conferimento da parte del successivo rappresentante. 2°) Con il secondo motivo- formulato per violazione degli artt.2697 e2709 C.C.- il ricorrente censura la sentenza impugnata, sostenendo che risultava pacifico in fatto che 10 stesso aveva versato nelle cause sociali la somma di L. 99.000.000 e che pertanto incombeva alla parte che aveva ricevuto tale somma l'onere probatorio di dimostrare che la dazione non era stata eseguita a titolo di mutuo. Anche tale motivo è infondato, perché ancora una una errata valutazione dellavolta si basa su consolidata giurisprudenza in materia, per cui "la parte che fonda la domanda sul contratto di mutuo ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale contratto e quindi non solo la consegna della somma, ma anche il titolo di essa, trattandosi (la dazione) di atto di per sé neutro, adattabile ad una serie di cause" (Cass. 10.2.2000, n. 1416; cfr. pure Cass. 2.4. 1999, n. 3205); pertanto, avendo ritenuto la sentenza impugnata, con argomentazione nel merito priva di vizi logici e giuridici rilevanti in sede di legittimità, che l'attore (attuale ricorrente) non aveva fornito prova sufficiente del titolo della dazione, le critiche in esame si debbono disattendere. 3°) Egualmente infondato risulta il terzo motivo, applicazione degli formulato per violazione e falsa artt. 2697 e 2709 c.c. Esso infatti si basa su due asserzioni- una di fatto: "il versamento è avvenuto con la (reciproca) volontà di dare e ricevere un prestito e quindi per un restituzione" e l'altra titolo che ne importava la probatoria: "quando il relativa alla dialettica convenuto deduce titoli diversi da quelli posti а fondamento della domanda, propone una eccezione in senso sostanziale, di cui tenuto a fornire la prova"- che la sentenza impugnata ha adeguatamente disatteso con argomentazioni infondatamente contestate con il secondo motivo. Inoltre deduce una violazione delle norme sulla presunzione, lamentando la mancata valutazione ai fini della sua ricorrenza di alcune scritture e atti;
essa pertanto attiene al merito del giudizio e non può essere recepita in sede di legittimità. 4°) Anche il quarto motivo è infondato. Esso infatti, ripropone sotto il profilo della " omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" le censure già precedentemente svolte, aggiungendo che le contraddizioni tra le diverse tesi difensive formulate dalla NT avevano una natura confessoria che non risulta neppure dalle prospettazioni del ricorrente, tenuto conto della elementare differenza tra struttura della confessione e ipotetico valore probatorio di contrastanti dichiarazioni difensive che comunque non ammettevano la dazione a titolo di mutuo. 5°) Per le ragioni esposte, il ricorso deve rigettato con conseguente condanna del essere ricorrente alle spese come precisato in dispositivo. РОМ Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in L. 131.000 + e dei relativi onorari che liquida in L.
4.000.000. Così, deciso in Roma il 13.7.2000 IL PRESIDENTEAngel Justin IL CONSIGLIERE EST. Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Oggi, 15 GFN 2001 Concetta Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 109T 250.000 1452T 60000 310000 TO 22-121M UFFI 28 MAR. 2001 14973 (lire Sh