CASS
Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2023, n. 37811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37811 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato TRUBIAN STEFANO del foro di TREVISO in difesa di AR IC che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37811 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La corte d'appello di Venezia ha emesso sentenza predibattimentale con cui ha dichiarato, inaudita altera parte, non doversi procedere nei confronti di SA NR, per essere il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, rassegnando, a sostegno, i seguenti motivi. Motivo unico: violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 601, commi 3 e 5, 429 cod. proc. pen.; abnormità del provvedimento per omesso necessario contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La Corte di appello di Venezia ha prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione del reato, senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. Le Sezioni Unite, nel ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862) ed il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattinnentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci,cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499), avevano tuttavia affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). q 2 Siffatto percorso argomentativo, tuttavia, è oggi superato dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Ne consegue che la Corte di appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell'imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (da ultimo in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione"). 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudiz , o.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato TRUBIAN STEFANO del foro di TREVISO in difesa di AR IC che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37811 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La corte d'appello di Venezia ha emesso sentenza predibattimentale con cui ha dichiarato, inaudita altera parte, non doversi procedere nei confronti di SA NR, per essere il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, rassegnando, a sostegno, i seguenti motivi. Motivo unico: violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 601, commi 3 e 5, 429 cod. proc. pen.; abnormità del provvedimento per omesso necessario contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La Corte di appello di Venezia ha prosciolto l'imputato per intervenuta prescrizione del reato, senza che la deliberazione della sentenza sia stata preceduta dal confronto in udienza con le parti. Le Sezioni Unite, nel ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv.267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n.28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862) ed il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattinnentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci,cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499), avevano tuttavia affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). q 2 Siffatto percorso argomentativo, tuttavia, è oggi superato dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 111 del 2022, dopo aver analizzato il diritto vivente così come formatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l'interpretazione in essa fornita in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Ne consegue che la Corte di appello, anche nel caso in cui sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione la prescrizione del reato, è tenuta a procedere in udienza, nel contraddittorio fra le parti, anche in vista di una possibile rinuncia dell'imputato alla prescrizione, ovvero della interlocuzione in ordine all'eventuale applicazione di formule più ampiamente liberatorie (da ultimo in tal senso Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 secondo cui "sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione"). 5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudiz , o.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente