Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
L'art. 55, terzo comma, legge fall., nel prevedere la partecipazione al concorso con riserva (a norma degli artt. 95 e 113 della stessa legge) dei crediti condizionali, è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, e come tale non suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, in tal caso versandosi in ipotesi, non già di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito non ancora sorto ed eventuale. Pertanto, in presenza di un patto, qualificabile di garanzia impropria, con il quale l'originario proprietario del terreno da lottizzare a scopo edilizio, successivamente fallito, assuma su di sè l'onere di tutte le spese di urbanizzazione, in tal senso obbligandosi verso l'acquirente del singolo lotto, deve escludersi l'ammissione con riserva dell'acquirente al passivo fallimentare subordinatamente all'avvenuto pagamento, da parte sua, degli oneri in questione, giacché detto pagamento costituisce elemento costitutivo della fattispecie, e non condizione di efficacia del patto di garanzia impropria, di tal che prima di esso non è ipotizzabile un diritto dell'acquirente in attesa di divenire operativo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11953 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LOSAVIO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CRISKCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO DELLA GESTIONE IMPRESE AGRICOLE SVILUPPO AZIENDALE - G.I.A.S.A. S.P.A., in persona del Curatore Avv.to Paola Franco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI GIOACCHINO BELLI 27, presso l'avvocato MARCO ANTONELLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RO SE, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso l'avvocato DARIO SCHETTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE VITIELLO, 1P^6 giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1510/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 17 maggio 1999, accogliendo l'impugnazione proposta da ET ER contro la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 6 maggio 1995, ammetteva la ER al passivo del fallimento della società per azioni G.I.A.S.A.: - Gestione Imprese Agricole Sviluppo Aziendale - per il credito di Lire 200.047.826 (dalla stessa creditrice fatto valere con dichiarazione tardiva ex art. 101 legge fallimentare)", con riserva, cioè condizionatamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, da parte della ER, degli oneri di urbanizzazione relativi al contratto dell'11 novembre 1966 e nei limiti di tale dimostrazione".
La Corte di merito rilevava che la S.p.A. G.I.A.S.A., avendo venduto alla ER un lotto di terreno fabbricabile (con atto 11 novembre 1966), con la scrittura privata 12 novembre 1966 aveva assunto verso l'acquirente l'onere delle spese previste per le opere di urbanizzazione, ma non vi aveva direttamente provveduto, sicché doveva "ritenersi fondata la pretesa della ER di essere manlevata dal pagamento degli oneri di e urbanizzazione" ad essa richiesto dal Consorzio costituito tra i proprietari interessati al piano di lottizzazione, che aveva stipulato ed eseguito la convenzione con il Comune di Roma.
Poiché però non vi era prova che la ER avesse "effettivamente eseguito alcun pagamento", l'ammissione al passivo del suo credito rimaneva subordinata "all'avvenuto effettivo pagamento degli oneri in questione" (richiesto dal Consorzio nel complessivo importo di Lire 200.047.826) "e nei limiti della somma di denaro che risulterà effettivamente essere stata pagata per il titolo esaminato nella presente causa". La Corte di merito osservava infine che nessun ostacolo si opponeva alla ammissione del credito con riserva pur a conclusione del giudizio conseguente a dichiarazione tardiva ex art. 101 l.f., sussistendo "analogia tra la fattispecie del credito nascente dal rapporto di garanzia e quella del credito sottoposto a condizione (art. 55, c. 3, l.f.) per il quale non si richiede l'esperimento del giudizio di opposizione allo scopo di conseguire l'ammissione definitiva, cui provvede il giudice delegato constatato l'avveramento della condizione".
Contro questa decisione il curatore del fallimento della s.p.a. Gestione Imprese Agricole Sviluppo Aziendale - G.I.A.S.A. - ha proposto ricorso per Cassazione, argomentando tra motivi di impugnazione.
ET ER ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il curatore del fallimento, deducendo "violazione e falsa applicazione" delle norma di cui agli artt. 2704 e 1387 C.C., nonché omessa motivazione sul punto della eccepita inopponibilità al fallimento della scrittura privata 12 novembre 1966 (sulla quale ET ER aveva fondato la sua pretesa) e violazione dell'art. 115 c.p.c., critica la decisione per avere la Corte di merito implicitamente giudicato opponibile al fallimento quella "scrittura integrativa" recante patti aggiuntivi alla compravendita conclusa il giorno precedente tra la G.I.A.S.A. s.p.a. e la ER, non valendo a conferire certezza sulla anteriorità della formazione dell'atto - rispetto "alla dichiarazione di fallimento - il prodotto certificato di morte del rappresentante - TT OL - della società venditrice (avvenuta il 28 ottobre 1977), quando in ogni caso era rimasta priva di prova la legittimazione dello stesso DO in ordine al compimento di quell'atto.
Il motivo così argomentato è infondato.
Se è vero, infatti, che la Corte di merito non ha reso esplicite le ragioni che l'hanno indotta a ritenere opponibile al fallimento la scrittura privata "integrativa" del 12 novembre 1966, è agevole riconoscere nella non controversa situazione di fatto, come prospettata dal ricorrente, il sicuro fondamento di quell'implicito giudizio. Mai fu posta, infatti, in discussione l'autenticità della sottoscrizione apparente di TT OL quale amministratore della società venditrice e dunque nel certificato che attesta la sua morte avvenuta il 28 ottobre. 1977 deve ravvisarsi la prova certa della anteriorità della formazione della scrittura privata (art. 2704, primo comma C.C.) rispetto alla dichiarazione di fallimento (pronunciata nel 1987). Non contesta per altro lo stesso ricorrente che il OL fosse amministratore con rappresentanza della società G.I.A.S.A. (e anzi espressamente lo riconosce a pagina 8 del ricorso), poiché in tale veste aveva sottoscritto l'atto di compravendita, in forma pubblica, del "lotto" acquistato dalla ER, e dunque a norma dell'art. 2384 C.C. egli doveva ritenersi legittimato pure al compimento dell'atto integrativo (rientrante per certo nell'oggetto sociale per la connessione con quello formato il giorno precedente), rimanendo in ogni caso a carico di chi opponga limitazioni al potere rappresentativo (art. 2384, comma 2) l'onere di darne la prova.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione" dei disposti di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 C.C. e dell'art. 8 legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e critica la decisione per avere la Corte di merito erroneamente interpretato la "scrittura integrativa", ignorando che a norma dell'indicato art. 8 la convenzione con il Comune per la "lottizzazione di aree" è stipulata dal proprietario che assume su di sè gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sicché la s.p.a. G.I.A.S.A. venditrice di tutte le aree non poteva ritenersi legittimata al riguardo e non poteva obbligarsi verso l'acquirente a stipulare la convenzione e ad eseguire le opere di urbanizzazione. E poiché la ER per ben diciotto anni non aveva contestato alla G.I.A.S.A. il preteso inadempimento alle obbligazioni principali in ipotesi da essa assunte con quella scrittura (stipula della convenzione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione), il diritto ora preteso alla prestazione alternativa (rimborso delle spese dovute altrimenti sostenere dalla ER) era in ogni caso estinto per prescrizione, ma la eccezione espressamente sollevata dal fallimento al riguardo non era stata neppure presa in esame dal giudice di appello.
Il motivo è infondato.
Benché il ricorrente indichi nel sommario del motivo i criteri normativi di interpretazione contrattuale che sarebbero stati nella specie disattesi dai giudici di merito, nello sviluppo della censura del tutto poi prescinde dall'esaminare, a confronto con quei criteri l'argomentazione della decisione sul punto;
ne' considera, in particolare, l'argomento - ineccepibile - con cui la Corte d'appello ha risposto al rilievo della ER, nel senso che, se spetta al proprietario dell'area stipulare con il Comune la convenzione di lottizzazione, nulla esclude (non contrasta cioè con questo principio) che l'originario proprietario dei terreni da lottizzare a scopo edilizio assuma su di sè l'onere di tutte "le spese di urbanizzazione", in tal senso validamente obbligandosi verso gli acquirenti dei singoli lotti secondo il modello della "garanzia impropria", e la interpretazione della scrittura integrativa, così motivata nella sentenza impugnata, non è stata censurata dalla ricorrente.
E secondo questa ricostruzione della fattispecie negoziale il diritto ad addossare alla società venditrice le spese delle opere di urbanizzazione dovute - pro quota - sostenere dalla ER non poteva essere esercitato se non dal momento in cui la stessa ER, richiesta dal Consorzio (che, costituito tra tutti i proprietari delle aree, in luogo della originaria unica proprietaria aveva convenzionato la lottizzazione, assumendo gli oneri di urbanizzazione), avesse eseguito il pagamento al riguardo. Sicché, benché la Corte di merito non abbia dato esplicita risposta alla eccezione sul punto opposta dal fallimento, dalla motivata ricostruzione della fattispecie necessariamente conseguiva che la prescrizione neppure fosse cominciata a decorrere, a norma dell'art. 2335 C.C.. 3. Con il terzo, ed ultimo motivo, il ricorrente prospetta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 55, comma 3, e 95, comma 2, legge fallimentare e critica la decisione per avere la Corte d'appello ammesso al passivo del fallimento il preteso credito della ER esplicitamente considerato non maturato e non ancora sorto (poiché "non vi è prova che la ER abbia effettivamente eseguito il pagamento") e perciò indebitamente assimilato ai crediti condizionali, essendo per altro ancora non definita nel quantum la pretesa di rimborso pro quota fatta valere dal Consorzio. Il motivo è fondato.
Afferma espressamente la Corte di merito che "l'ammissione al passivo può avvenire subordinatamente all'avvenuto pagamento effettivo degli oneri in questione (art. 55 l.f.) e nei limiti della somma di denaro che risulterà essere stata pagata per il titolo esaminato nella presente causa", dunque riconosce che il diritto fatto valere dalla ER non è certo ne' nell'an ne nel quantum e tuttavia ne opera l'assimilazione alla ipotesi del credito condizionale, benché il pagamento nella specie della quota parte degli oneri di urbanizzazione sia elemento costitutivo della fattispecie (di ritenuta "garanzia impropria") e non condizione di efficacia del patto in discussione.
Ben è vero che i giudici di appello hanno inteso applicare nella specie il disposto dell'art. 55, comma 3, l.f. attraverso un procedimento analogico avendo implicitamente ravvisato la medesima ratio, su cui si fonda l'espressa previsione normativa di ammissione con riserva del credito condizionale, (pure) con riguardo al credito che trova la sua causa nella fattispecie negoziale di c.d. "garanzia impropria". E se è pur vero che sia in dottrina che nella stessa giurisprudenza di legittimità sembra aperta - in linea di principio - la prospettiva verso una "accezione larga" "del concetto di condizionalità proposto dal terzo comma dell'art. 55 l. fall.", in forza del quale tra i "crediti condizionali dovrebbero essere iscritti anche quelli di cui sia incerto il titolo (o causa), ancorché dunque non soggetti a condizione in senso tecnico" (così Cass. n. 7222 del 1990), si deve tuttavia constatare che le soluzioni conformi al modello di ammissione con riserva ex artt. 55, c. 3 e 95, c. 2 l.f. adottate nella giurisprudenza di questa Corte (in tema del credito del fideiussore che non abbia pagato il creditore prima del fallimento del debitore e del credito di imposta in pendenza del contenzioso tributario) si fondano su percorsi argomentativi autonomi e non già su una nozione estensiva della condizionalità. Ciò vale, innanzitutto, per il credito - futuro ed eventuale - del fideiussore, come espressamente ha riconosciuto questa Corte allorché, a muovere dalla sentenza 4 aprile 1967, n. 703 (seguita da Cass. 10 luglio 1978, n. 3439, alla cui diffusa motivazione si sono testualmente riportate le successive Cass. n. 4419 del 1988, n. 7222 del 1990 e n. 6355 del 1998) ne ha fondato l'ammissione con al passivo del debitore sulla applicazione estensiva del diverso disposto dell'art. 61, c. 2, l.f. e sul presupposto che pure il creditore (garantito) sia stato ammesso al passivo, sicché, non potendo darsi la duplicazione dello stesso credito ne' potendo il diritto di regresso essere operativo se non dopo l'integrale soddisfazione del creditore, l'ammissione con riserva del credito - futuro ed eventuale - del fideiussore è condizione necessaria perché possa essere esercitato il diritto di regresso (che matura con il pagamento successivo alla, dichiarazione di fallimento e che altrimenti - come credito sopravvenuto - non potrebbe partecipare al concorso).
Nè può dirsi che su una nozione ampliata e atecnica del credito condizionale si fondi l'ammissione con riserva del credito di imposta contestato e soggetto al contenzioso tributario e non solo perché tale forma di ammissione era testualmente prevista già dell'art. 45, c. 2, d.p.r. 29 sett. 1973, n. 602 in materia di riscossione delle imposte dirette (e successivamente estesa, in via interpretativa, ad ogni altro credito tributario pur non riscosso mediante ruoli), ma perché, esclusa l'attrazione nella sede fallimentare del contenzioso tributario e tuttavia riaffermata la partecipazione al concorso pur dei crediti di imposta, l'ammissione con riserva costituisce la soluzione funzionale necessitata dalla convergenza dei due principi.
Ebbene, ritiene il collegio che la norma di cui all'art. 55, c. 3., l.f., come disposto che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, non sia suscettibile di applicazione analogica a fattispecie, come la presente, i cui elementi costitutivi non siano stati integralmente realizzati anteriormente alla stessa dichiarazione, sicché non si versa in ipotesi di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito che ancora non è sorto e per altro è eventuale e che, in difetto di una norma espressa che lo ammetta benché condizionatamente al passivo, come credito successivo al fallimento, se pur maturerà, rimarrà definitivamente estraneo al concorso. E una tale conclusione non può dirsi in contrasto, per le ragioni di cui più sopra si è detto, con l'effettivo indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che per altro ha negato - Cass. 9051/1987 - natura di credito condizionale - e ne ha escluso perciò l'ammissione con riserva a norma dell'art. 95, c.
2. l.f. - al credito di eventuale rivalsa del terzo acquirente di immobile ipotecato che non abbia, prima del fallimento del venditore, pagato il creditore iscritto (avendo considerato il pagamento come elemento, integrativo di quella fattispecie).
4. Accolto dunque il terzo motivo del ricorso e conseguentemente cassata la sentenza impugnata, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia ben può essere decisa nei merito a norma dell'art. 384 c.p.c, con il rigetto della domanda di ammissione al passivo della società fallita proposta da ET ER (cui non può riconoscersi la qualità di creditore condizionale).
Sussistono giusti motivi per la compensazione era le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di ammissione al passivo, del fallimento della s.p.a. G.I.A.S.A. - Gestione Imprese Agricole Sviluppo Aziendale - proposta da ET ER;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003