Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, è illegittima la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.469 cod. proc. pen., in quanto il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. non comprende tale eccezionale procedura, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
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- 1. Una decisione della Cassazione che integra (e non contraddice) lePierpaolo Rivello · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Processo penale, appello, estinzione del reato, prescrizione, causa estintiva del reato, nullità della sentenza, prevalenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2016, n. 33741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33741 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
3374 1 / 1 6 41 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIO GENTILE - Presidente - N. 1170 Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20175/2015 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE SGADARI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE UI N. IL 20/04/1975 avverso la sentenza n. 2937/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gro Angeliths che ha concluso per agu nement.com in dul premed. ment imporymmet Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto.
1. Con sentenza ai sensi degli articoli 469 e 129 primo comma cod proc pen, la Corte di appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato VE LU in ordine al reato per il quale era stata condanna pronunciata con sentenza 16 ottobre 2013 dal Tribunale di Torino perché estinto per prescrizione.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore lamentando:
2.1 Violazione di legge processuale con riferimento agli articoli 127 e 469 ha cod proc pen. Rileva il ricorrente che la Corte d'appello dichiarato la prescrizione con una sentenza pre-dibattimentale e che, al di fuori del primo grado di giudizio, non è applicabile l'articolo 469 del codice di procedura penale.
2.2 Mancanza di motivazione. In particolare il ricorrente lamenta la mancanza degli elementi della più favorevole pronunzia ex articolo 129 comma 2 cod proc pen 2.3 Violazione di legge per omessa pronuncia sui motivi di appello. Il ricorrente in particolare evidenzia che con l'appello aveva chiesto l'assoluzione con la formula il fatto non costituisce reato, che aveva in subordine chiesto non doversi procedere per tardività della querela;
che, in ulteriore subordine, aveva chiesto riconoscersi la fattispecie tentata. Nulla su tali profili ha deciso la Corte territoriale. Considerato in diritto 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. È infatti illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), in quanto il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 42411 del 04/10/2012 Rv. 254351. In senso conforme: Cass. n. 16504 del 2006 Rv. 234452, n. 12001 del 2007 Rv. 236286, n. 35577 del 2007 Rv. 237414, n. 26815 del 2008 Rv. 240876)¡né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. 6, Sentenza n. 50013 del 24/11/2015 Rv. 265700). L'accoglimento di tale motivo determina l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per lo svolgimento del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per il giudizio di secondo grado. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Vincenzo Tutinelli) (dott. Mario Gentile) Mario Gentalденья DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 2 AGO. 2016 IL REMADDI CAS CANCELLIERE Claudia Pianelli *