Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
Il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; pertanto è compito del giudice di merito accertare se l'imputato abbia dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso per poi stabilire se l'attività compiuta abbia causato le conseguenze disastrose.
Commentario • 1
- 1. L’accertamento della causalità nei processi per patologie asbesto-correlatehttps://dirittopenaleuomo.org/ · 22 aprile 2020
Home Contributi Interviste Progetti Segnalazioni Storie Fascicoli DPU Chi siamo Programma La Parola all'Editore Blog La mappa dei Cantieri Aperti Credits to Pixabay.com 22.04.2020 L'accertamento della causalità nei processi per patologie asbesto-correlate Uno sguardo alla più recente giurisprudenza di legittimità Fascicolo 4/2020 Abstract. Il presente contributo si pone l'obiettivo di verificare lo stato della più recente giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità penale connessa ai decessi e alle patologie tumorali derivanti da esposizioni professionali ad amianto. L'analisi, limitata alle pronunce della Suprema Corte dell'ultimo triennio, si focalizzerà in particolare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/12/2017, n. 18384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18384 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
1 8384- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome EL Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DE 20/12/2017 FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente- Sent. n. sez. - 2293/2017 DANIELA RITA TORNESI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE UGO BELLINI - N. 19945/2017 ALESSANDRO RANALDI ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: MEDICINA DEMOCRATICA nel procedimento a carico di quest'ultimo DA ZO CL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] inoltre: PARTE CIV. avverso la sentenza EL 20/10/2016 ELla CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per Il Proc. Gen. MIGNOLO OLGA conclude per l'annullamento con rinvio. Udito il difensore Alle ore 11,40 il presente verbale viene interrotto e l'udienza sospesa, per ragioni istituzionali. Si riapre il verbale e riprende l'audizione alla presenza ELla Corte alle ore 13,00. L'avvocato TRIPODI ROSARIO EL foro di PALMI in difesa di PARTE CIV. GE ER si riporta ai motivi. L'avvocato COSTA ANDREA EL foro di PAVIA in difesa di PARTE CIV. LEGA AMBIENTE e WWF si riporta ai motivi. L'avvocato CAMPOREALE LUCIA EL foro di in sostituzione ELl'avvocato BONANNI EZIO EL foro di ROMA, come da ELega a sostituto procesuale che deposita, in difesa ELle PARTI CIV. DR LU, RN AN, AT IA, LL ZI, NI LL, NI MA, MA MA, AR ER, IT AD, LA RI, IN DO, IN IL, IN LV, NA RT, NE AR, NN AL, CC RB, TE RI ES, OL CC, TA ZI, TA RI PI, ZZ CI, TT GA, AR NA, si riporta ai motivi, deposita nota spese e comparsa conclusionale cui si riporta. L'avvocato CRIPPA LETIZIA EL foro di ROMA in difesa di PARTE CIV. INAIL deposita nota spese e comparsa conclusionale cui si riporta. L'avvocato PAPPONETTI ERNESTO EL foro di ROMA in sostituzione ELl'avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO EL foro di PAVIA, come da ELega a sostituto processuale che deposita, in difesa di PARTE CIV. Comune di BRONI e Provincia di PAVIA, deposita nota spese e conclusioni scritte. Il difensore presente avvocato MARA LAURA EL foro di BUSTO ARSIZIO in difesa di PARTE CIV. MEDICINA DEMOCRATICA e ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO, anche in sostituzione ELl'avvocato NOVARINI DOMENICO EL foro di PAVIA, come da ELega a sostituto processuale che deposita, in difesa di PARTE CIV. si riporta ai motivi, si associa alle conclusioni EL Procuratore Generale, chiede l'annullamento ELla sentenza impugnata e deposita nota spese e conclusioni scritte;
deposita altresì conclusioni scritte e nota spese per l'avvocato NOVARINI DOMENICO EL foro di PAVIA, difensore di PARTE CIVILE. L'avvocato FORLONI ANTONELLA EL foro di MILANO, in sostituzione ELl'avvocato CASARINI MAURO EL foro di PAVIA, come da ELega a sostituto processuale che deposita, in difesa di PARTE CIV. ASL di PAVIA denominata Agenzia Tutela ELla Salute di PAVIA deposita note conclusionali cui si riporta e nota spese. L'avvocato LUONGO AN EL foro di ROMA in difesa di DA ZO CL ritiene le conclusioni oggi depositate dai difensori ELle PARTI CIVILI non ricorrenti siano non ammissibili;
chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e in subordine ne chiede il rigetto. L'avvocato ERCOLANI GIANFRANCO EL foro di PAVIA in difesa di CC AN ritiene inammissibili ed infondate le contestazioni contenute nei ricorsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 20.10.2016, in accoglimento ELle impugnazioni di entrambi gli imputati e in riforma ELla sentenza EL Tribunale di Pavia, dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di primo grado nei confronti di DA ZO CL e CC NI per il reato di cooperazione nel reato di disastro innominato colposo, come riqualificata la originaria contestazione di cui all'art. 434 cod.pen., da cui erano derivate conseguenze disastrose, quali decessi e patologie asbesto correlate, nei confronti di centinaia di lavoratori ELla azienda ON che produceva prodotti in amianto, ai familiari di questi e a persone residenti nell'area interessata dalla dispersione ELle polveri. Assolveva i predetti imputati da tutte le ipotesi di omicidio colposo loro ascritte, ulteriori rispetto a quelle già definite dal primo giudice con pronunce di assoluzione e di proscioglimento per prescrizione, perché il fatto non costituisce reato. Ne conseguiva la revoca ELle statuizioni civili emesse in relazione ad entrambe le fattispecie sopra evidenziate.
2. Gli imputati DA ZO CL e CC NI erano chiamati a rispondere ELle suddette violazioni per la posizione di garanzia da essi rivestita all'interno ELla ditta ON, che nel tempo aveva assunto differente forma societaria, quali consiglieri di amministrazione per il periodo Dicembre 1985 Maggio 1991 il DA ZO e dal Novembre 1988 al Maggio 1994 il CC.
2.1 Era loro contestato di avere omesso accorgimenti e presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici, pure imposti dalla normativa prevenzionale specifica (art.4 lett.b), c), d), 19, 20 e 21 Dpr 303/56, e comunque consentiti dalla tecnica disponibile EL periodo (art.2087 cod.civ.), necessari a contenere l'esposizione alle polveri di amianto dei lavoratori impegnati nelle pericolose lavorazioni, dei residenti nell'area esposta al pericolo di contaminazione e dei familiari conviventi dei suddetti lavoratori.
2.2 In particolare era loro ascritto un difetto di informazione sui rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui essi erano esposti e sulle misure necessarie per ovviare a tale pericolo, nonché la omessa predisposizione e fornitura di strumenti di protezione individuale e la omessa vigilanza sul loro impiego. In termini più generali si contestava loro Jeille 1 la mancata adozione di misure tecniche ed organizzative atte a impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione ELle polveri di amianto negli ambienti lavorativi, quali idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, la limitazione ai tempi di esposizione, e procedure di lavoro atte a evitare la manipolazione manuale ELl'amianto, nonché la mancata adozione di sistemi atti a escludere il propagarsi ELle polveri anche in ambienti adiacenti a quelle in cui si svolgevano le lavorazioni.
2.3 Oggetto di contestazione era ancora la mancata idonea manutenzione ELle tubature di trasporto ELl'amianto asciutto e polverizzato, così da scongiurare la frequente rottura di tubazioni con dispersione EL materiale, sia all'interno che all'esterno dei capannoni;
nonché una mancata organizzazione sulla pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno ELl'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e ELle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti. In ultimo veniva loro ascritto di avere proceduto allo smaltimento dei residui solidi e liquidi ELla lavorazione in modo incontrollato, immettendoli nell'ambiente per il riempimento dei terreni ovvero dismettendoli in discariche, consentendo altresì che sia i lavoratori, che altri soggetti, si rendessero cessionari di tali scarti per usi privati, contribuendo in tal modo alla diffusione e alla propagazione ELle polveri nocive.
3. La motivazione ELla sentenza EL giudice di appello si muoveva su tre distinti fronti.
3.1 Con riferimento al ELitto di disastro innominato, cagionato con colpa, da cui erano scaturiti effetti disastrosi nei confronti di moltissimi soggetti dipendenti ELl'azienda ON e comunque alla stessa collegati anche per ragioni non professionali, ma familiari, ambientali e territoriali, la Corte di Appello riteneva il ritenuto compimento EL termine prescrizionale in epoca antecedente alla pronuncia EL giudice di primo grado intervenuta in data 19 Luglio 2013, assumendo che si era in presenza di fattispecie di pericolo a consumazione istantanea, sebbene con effetti permanenti, anche nella ipotesi aggravata contestata (realizzazione EL disastro di cui all'art.434 II comma cod.pen.). Escludeva che si trattasse di fattispecie autonoma di reato di danno, che si perfezionava, come al contrario sostenuto dal giudice di primo grado, in coincidenza EL picco ELla mortalità derivata dalla esposizione all'amianto, ove la realizzazione EL disastro andava intesa come elemento aggravatore ELla ipotesi base, che presentava i caratteri di reato di pericolo a tutela anticipata. l 2 ul G じ 3.2 Il giudice di appello di Milano, nello svolgere ampi riferimenti a precedenti giurisprudenziali e in particolare al caso ETERNIT di cui alla sentenza 7941/2015 ELla Prima sezione di questa Corte, in analoga imputazione di disastro innominato, originariamente contestato quale fatto doloso, faceva proprie le considerazioni, cui era già pervenuta la Corte, secondo cui il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione ELla incriminazione e individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore EL disastro, da individuarsi nel fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza, e serve a precisarne le caratteristiche sul piano ELla proiezione offensiva, di talchè il persistere EL pericolo e il suo inveramento quale lesione concreta ELla incolumità personale, non costituiscono elementi EL fatto tipico e non valgono a segnare la consumazione EL reato. Da tale premessa sul momento perfezionativo EL ELitto di disastro immotivato il giudice di appello, al pari EL giudice di legittimità nel precedente indicato, traeva il convincimento che la consumazione EL reato, sebbene nella forma aggravata dall'inveramento ELl'evento disastroso, non poteva ritenersi protratta oltre la cessazione ELl'attività pericolosa, consistita nella interruzione ELl'attività produttiva avvenuta nell'anno 1993, che segnava altresì il termine ELle immissioni ELle polveri e ELla esposizione alle stesse dei lavoratori e ELle altre persone territorialmente collegata alla fonte di produzione.
4. Quanto alle impugnazioni degli imputati relative alle contestazioni di plurimi omicidi colposi aggravati dalla violazione ELle disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, il giudice di appello affrontava diffusamente la tematica relativa alla ricorrenza EL rapporto di causalità materiale e alla esistenza di una legge scientifica di copertura ELl'articolato processo in cui, a seguito ELla prolungata esposizione alla inalazione di polveri di amianto, a seguito di fenomeni infiammatori a carico ELla pleura, dapprima si completava la induzione ELle patologie tumorali, mediante la irreversibile mutazione ELle cellule organiche aggredite dagli agenti patogeni cui, successivamente, seguiva un lungo e variabile periodo di latenza, che si concludeva in coincidenza ELl'accertamento diagnostico ELla patologia tumorale conclamata, immancabilmente letale.
4.1 Sul punto il giudice di appello, pur non formulando un giudizio di insussistenza EL rapporto di causalità, poneva a revisione critica le valutazioni operate dal giudice di prima cure sulla base ELla perizia tecnica assunta nel dibattimento e cioè che la ricostruzione EL processo patogenico andasse ricondotto ad un fenomeno multistadio fondato sul 3 fully teorema "dose risposta" e cioè sulla ricorrenza di una relazione tra la intensità e la durata ELl'esposizione ELl'organismo alle nocive immissioni di amianto con il rischio di contrarre, sviluppare e rafforzare i processi invasivi e metastitici EL mesotelioma pleurico, quantomeno in termini di accelerazione EL meccanismo patologico ovvero di restringimento EL periodo di latenza.
4.2 Assumeva in particolare la corte territoriale che lo stato ELl'arte ELla subiecta materia non era statico, ma in divenire e che le conclusioni cui era pervenuto il collegio peritale nella relazione depositata nell'anno 2007 erano state contrastate o comunque poste in discussione da successivi accertamenti, pure condotti all'interno di processi penali per ipotesi di esposizione ad amianto, che avevano escluso o, comunque, circoscritto il valore scientifico ELla teoria, peraltro di costruzione giurisprudenziale, ELl'effetto acceleratore ELla protrazione ad esposizione.
4.3 Richiamando giurisprudenza di legittimità, che limitava il compito EL giudice all'esprimere solo un giudizio di razionalità e di logicità ELl'argomentazione scientifica esplicativa e non a propendere per l'una e per l'altra tesi, con affermazione o negazione ELl'esistenza di un fenomeno, e pur negando che fosse necessario procedere ad una rinnovazione dibattimentale di natura tecnica, poneva in rilievo la opinabilità dei dati tecnici assunti dal primo giudice a sostegno EL riconoscimento EL rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento, atteso che gli stessi avevano assunto il ruolo di garanzia allorquando la produzione aveva apportato significative migliorie nella captazione ELle polveri all'inizio degli anni '80, mediante soluzioni tecniche all'avanguardia.
4.4 Riportava poi il contenuto di studi successivi alla sentenza EL GUP di Pavia i quali ponevano in dubbio il dato, in quanto non suffragato da evidenze scientifiche, che il periodo di latenza EL mesotelioma fosse associato all'occupazione e all'intensità ELla esposizione, teorie peraltro riprese da alcune pronunce di merito EL Tribunale di Milano, di cui pure si riportavano passi, finendo per motivare che le conclusioni EL "giudice di Pavia sul punto non solo non appaiono sufficienti ma non sono più attuali e quindi inidonee a sorreggere la motivazione", peraltro escludendo di dovere ulteriormente approfondire il tema ELla causalità, in quanto la esclusione ELla responsabilità dei prevenuti era senz'altro da ricondursi alla indagine sul profilo soggettivo EL reato e pertanto all'assenza di colpevolezza. 4 ля д 5. Il terzo tema di indagine, affrontato dalla Corte di Appello di Milano, attiene alla posizione di garanzia riconosciuta agli imputati DA ZO e CC, ritenuti dal giudice di primo grado primari destinatari, quali espressione EL datore di lavoro, degli obblighi di salvaguardia dei lavoratori e di gestione ELla sicurezza sul luogo di lavoro rispetto ad eventi rispetto ai quali era prevedibile, in quanto coerente con lo stato ELla scienza e ELla tecnica EL tempo, la esposizione a rischio ELla integrità fisica dei lavoratori e ELle persone collegate al luogo di lavoro, e risultavano esigibili, quantomeno nella prospettiva degli obblighi di vigilanza, di segnalazione e di impulso che competevano loro quali componenti EL consiglio di amministrazione, le condotte attive, la cui omissione costituiva specifica articolazione EL capo di imputazione, quantomeno ai sensi ELl'art. 40 cpv cod.pen.
5.1 Sovvertendo le argomentazioni EL Tribunale di Pavia il giudice di appello poneva in rilievo come, nella giurisprudenza di legittimità, si stesse progressivamente affermando il principio secondo il quale la posizione di garanzia EL rischio connesso alla lavorazione industriale nelle aziende articolate, non fosse in capo ad ogni dirigente avente una formale veste apicale, bensì solo ai soggetti titolari di un effettivo potere decisionale, in grado di attuare le misure di prevenzione mancanti o insufficienti e pertanto a chi in concreto esercitasse tale potere.
5.2 Evidenziava pertanto come i due alti dirigenti, pure inseriti nel consiglio di amministrazione ELla ON, per curriculum professionale, competenze specifiche nel settore commerciale e distanza dal luogo di produzione, erano ben lungi da possedere competenze e responsabilità che consentissero loro di realizzare, a partire dall'assunzione EL ruolo all'interno ELl'organo collegiale, la esigenza di una radicale trasformazione dei mezzi e ELle modalità di lavorazione nella prospettiva indicata in imputazione, privi come erano di specifiche ELeghe e tenuto conto ELla esistenza di un board decisionale che faceva capo alla proprietà aziendale e a figure tecniche di primissimo rilievo che si erano succedute in ruoli dirigenziali ELl'azienda ON (Stringa, Cardinale e Cuniolo).
5.3 Evidenziava in particolare la Corte di Appello, richiamando paragrafi interi ELla decisione a S.U. 38343/2014 (ThyssenKrupp), che il Tribunale di Pavia, contrariamente a quanto indicato nella richiamata pronuncia, si era affidata ad un criterio formale, indiscriminatamente estensivo, ELla posizione di garanzia nelle imprese pluri-articolate, senza alcuna verifica ELla ricorrenza di un effettivo potere gestionale EL rischio da parte dei prevenuti accompagnato dalla concreta possibilità di organizzazione, di a l 5 l e G gestione, di controllo e di spesa, ma limitandosi ad ascrivere loro una carenza EL potere di vigilanza, laddove dallo studio ELla evoluzione societaria ON emergeva palese l'assoluta limitatezza e residualità ELle attribuzioni EL CdA, in presenza di società controllante capogruppo (Finanziaria Fibronit s.p.a.) che assommava ELeghe in servizi amministrativi, personale, acquisti ed esportazione, di fatto precludendo qualsiasi iniziativa EL C.d.A. nella gestione ELla spesa per l'acquisto di beni e servizi a tutela EL lavoro.
5.4 Argomentava inoltre il giudice di appello che neppure mediante la interpretazione ELle disposizioni civilistiche, succedutesi nel disciplinare gli obblighi ELl'amministratore verso l'esterno e nei confronti ELla società (art. 1381 1392 c.c.), erano ricavabili profili di responsabilità, enucleabili come violazione di obblighi di vigilanza, rilevanti come profili di colpa nella prevenzione EL rischio da esposizione ad amianto;
assumeva invero che la operatività di tali disposizioni, sempre che fossero idonee a integrare il precetto penale mediante l'assunzione di uno specifico obbligo di impedire l'evento, presupponeva la conoscenza da parte ELl'amministratore EL fatto pregiudizievole e la consapevolezza che le lacune organizzative potevano essere colmate in base alle conoscenze tecniche ELl'epoca e, se EL caso, la ricorrenza di mezzi attraverso i quali gli amministratori avrebbero potuto attivarsi, anche facendo emergere il proprio dissenso, in una prospettiva salvifica per la salute ELle persone esposte a rischio.
5.4.1 Escludeva che ricorressero i profili di conoscenza e consapevolezza dei rischi da esposizione ad amianto, ELla prevedibilità dei meccanismi che inducevano le patologie pleuriche di cui all'imputazione e ELla esigibilità ELle condotte richieste, evidenziando l'assenza di competenza specifica in capo ai prevenuti e rilevando che il loro ingresso nel consiglio di amministrazione era stato preceduto dall'assunzione di rilevanti interventi di ammodernamento nella realizzazione di sistemi automatizzati di lavorazione e di trasporto. Aggiungeva che le acquisizioni testimoniali e tecniche abbracciavano un lunghissimo arco temporale ELla produzione EL cemento amianto nella azienda ON, senza peraltro puntualizzare la situazione ELla prevenzione, attraverso strumenti di protezione collettiva e individuale, all'atto ELl'assunzione degli incarichi da parte dei due imputati (seconda parte degli anni '80), laddove il perito primariamente riscontrava alcune inadempienze, se non altro ritardi nell'adozione ELle misure preventive necessarie, senza peraltro che risultassero esattamente collocate temporalmente le inadempienze e dando comunque atto che a 6 л а partire dagli anni '80 è entrato in funzione il nuovo impianto automatizzato sicuramente meno inquinante.
5.5 Rappresentava ancora che sentinelle d'allarme non potevano neppure essere rappresentate dalle ispezioni eseguite dagli enti pubblici e in particolare dalle USL che mai avevano riscontrato infrazioni nella produzione ON o dal superamento di valori soglia attestanti il pericolo di inquinamento ambientale, né venivano indicate dal consulente eventuali ulteriori presidi atti ad annullare il rischio di inalazione di polveri nocive se non l'interruzione ELl'attività aziendale con sostituzione ELle materie prime utilizzate. Affermava pertanto che nessun addebito poteva muoversi agli imputati circa il mancato esercizio dei loro doveri di vigilanza e di controllo.
5.6 In ultima analisi La Corte di Appello di Milano rilevava come non fosse nella disponibilità degli imputati alcun potere impeditivo individuale, sia in quanto vincolato alla collegialità, sia perché non accompagnato da obblighi di denuncia all'A.G., sia perché non accompagnato dalla possibilità di impugnare ELibere consiliari, laddove le strategie aziendali venivano assunte ed attuate al di fuori di provvedimenti consiliari o comunque nell'ambito EL consiglio di amministrazione ELla holding controllante, né poteva ritenersi accertabile, sulla base di criteri probabilistici, la incidenza ELl'inerzia EL singolo consigliere privo di ELeghe sul fatto illecito realizzato dal ELegato, in presenza di board decisionale forte e compatto, che coincideva con la proprietà azionaria, certamente indifferente alle segnalazioni e ELl'assoluta inefficienza ELle eventuali dimissioni da rassegnare.
5.7 D'altro canto la sentenza impugnata escludeva che nel periodo di partecipazione degli imputati al consiglio di amministrazione fossero stati individuati nella tecnica strumenti che consentissero il totale abbattimento ELle polveri ultra sottili mediante un sistema di filtraggio assoluto, di talchè concludeva che, anche in ragione ELla scarsa specificità, personalizzazione ed attualizzazione ELle contestazioni indistintamente mosse agli imputati, gli stessi oltre a non possedere l'esatta consapevolezza di una situazione grave ed anomala, non erano neppure in condizione di stimolare l'adozione di altre, e più efficaci e specifiche cautele prevenzionali. e l 7 l e g 6. Avverso la sentenza proponevano ricorso per Cassazione la procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e le parti civili "Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Saluta O.n.l.u.s." e l'Associazione Italiana Esposti Amianto Onlus" tramite il proprio procuratore speciale.
7. La parte pubblica impugnava la sentenza deducendo illogicità manifesta, contraddittorietà e carenza di motivazione e violazione di legge in relazione agli art.40, 43 e 589 cod.pen.
7.1 Con una prima articolazione si doleva di una asserita contraddizione interna alla motivazione ELla sentenza ELla Corte di Appello di Milano la quale, in relazione alla ipotesi di disastro innominato aveva disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, implicitamente riconoscendo la ricorrenza dei profili oggettivi e soggettivi EL reato contestato mentre in relazione alle ipotesi di omicidio colposo, pure in parte prescritte, aveva ritenuto di assolvere nel merito, sebbene in entrambe le contestazioni sussistesse un nucleo comune di condotte antidoverose, le quali pertanto meritavano un esame congiunto e la articolazione di un percorso argomentativo comune.
7.2 Deduceva poi la erronea applicazione ELla legge penale e la manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alla assoluzione degli imputati per mancanza ELl'elemento soggettivo EL reato.
7.2.1 Nel prendere posizione a favore ELla teoria ELl'effetto acceleratore nella determinazione EL mesotelioma pleurico, in ragione ELla intensità e ELla durata ELla esposizione alle polveri di amianto e nell'avallare le conclusioni dei consulenti tecnici EL pubblico ministero anche in punto di competenza e professionalità dimostrate, si doleva di una motivazione che, limitandosi a richiamare studi e contributi scientifici più recenti, peraltro estranei al dibattito che si era sviluppato nel presente processo, aveva finito per screditare la teoria ELla "dose correlata o dose risposta" accolta dal collegio peritale, riportando la teoria scientifica antagonista ELla trigger dose. Criticava in particolare la scelta metodologica operata dalla corte territoriale di introdurre in sentenza argomenti sviluppati in sentenze di merito che non avevano ancora il carattere ELla definitività e ignorando contributi altrettanto recenti EL giudice di legittimità che aveva tra l'altro criticato la utilizzazione da parte dei giudici di merito di un sapere scientifico personale, non fondato su solide basi scientifiche.
7.2.2 In particolare la parte impugnante deduceva un difetto di motivazione nel riportare gli approdi cui era pervenuto il mondo scientifico sulla correlazione tra le ulteriori esposizioni alle fibre patogene rispetto al 8 periodo di latenza ELla patologia, nonché in relazione al riconoscimento EL nesso causale tra una esposizione professionale a dosi di amianto rispetto all'insorgenza EL carcinoma polmonare, in assenza di un accurato e completo esame ELle diverse posizioni e in totale spregio ELle conclusioni peritali che un tale collegamento avevano ravvisato rispetto all'attività lavorativa prestata nello stabilimento di Broni.
7.3 Con una terza articolazione il Procuratore Generale si doleva ELla illogicità ELla motivazione in punto di posizione di garanzia, evidenziando che se pure la imputazione non conteneva uno specifico addebito di colpa per omissione di vigilanza e di controllo sulla gestione ELla sicurezza sul luogo di lavoro, nondimeno un tale profilo di responsabilità era comunque evincibile in ragione degli addebiti di colpa generica e specifica compiutamente sviluppati in imputazione. Un tale profilo di colpa valeva a superare le argomentazioni relative alla ritenuta carenza di poteri decisionali e di spesa, tenuto altresì conto che gli imputati avevano già vissuto a Bari problematiche connesse alla esposizione dei lavoratori all'amianto e che le conoscenze maturate all'epoca in cui i prevenuti avevano formato il consiglio di amministrazione erano certamente più evolute e comunque aperte alla consapevolezza ELla nocività ELla esposizione alle polveri di amianto, cui gli stessi avrebbero dovuto fare fronte, quantomeno attivando una attività propositiva all'interno EL consiglio, ovvero manifestando il proprio dissenso sulle prassi gestionali la sicurezza a livello aziendale.
8. Agli effetti civili le parti civili Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute e Associazione Italiana Esposti Amianto proponevano quattro motivi di ricorso.
8.1 Con il primo motivo denunciavano erronea applicazione ELla legge penale con particolare riferimento all'art.434 cod.pen. anche ai fini EL computo EL dies a quo prescrizionale assumendo che il giudice di appello in punto di momento consumativo EL reato di disastro aveva EL tutto sposato una impostazione giurisprudenziale, senza peraltro considerare che gli effetti nocivi ELla esposizione all'amianto erano tuttora presenti, sia sotto il profilo ambientale sia in termini di mortalità di lavoratori che di altre persone comunque collegate al sito industriale. Nel ricostruire le differenti teorie in punto di qualificazione giuridica ELla ipotesi aggravata di cui all'art.434 II comma cod.pen., quale circostanza aggravante, ELitto aggravato dall'evento ovvero ipotesi autonoma di reato, la parte ricorrente rappresentava le ragioni teoriche e le concrete applicazioni giurisprudenziali 9 я л д che lo conducevano a sostenere tale ultima opzione, a contempo rappresentando l'assoluta carenza motivazionale EL giudice di appello sulle circostanziate deduzioni svolte dalla parte civile nello stesso giudizio di appello. Evidenziava al contempo la particolare relazione di reciproca esclusione tra le due ipotesi contemplate dalla norma incriminatrice e la necessità, a fini prescrizionali, di individuare un evento naturale esterno cui riconnettere la rilevanza EL fenomeno dalla portata eccezionale e disastrosa, come solo la verificazione di un rilevante numero di morti collegate al fenomeno inquinante poteva rappresentare, evento che al momento EL processo non aveva ancora raggiunto il suo massimo grado di sviluppo esterno.
8.2 Con il secondo motivo di ricorso le parti civili denunciavano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alla valutazione ELla prova scientifica, nonchè violazione ELla legge con riferimento alla valutazione ELle prove scientifiche con conseguente erronea applicazione ELl'art.40 cod.pen., sul rapporto di causalità fra le esposizioni professionali ed extra professionali e i singoli episodi di morte contestati deducendo che:
8.2.1 la Corte di Appello non ha considerato la evoluzione ELle conoscenze scientifiche in materia di tossi-cancerogenità ELl'amianto e ha omesso di riportare correttamente lo stato complessivo ELle conoscenze scientifiche;
ha pertanto errato nell'escludere la ricorrenza di una legge scientifica di copertura che riconosca la intima correlazione tra prolungata e intensa esposizione all'amianto con l'insorgenza e il propagarsi ELla patologia tumorale secondo la teoria ELl'effetto acceleratore in processo patologico multi stadio con conseguente riduzione EL periodo di latenza.
8.2.2 La Corte di Appello non ha pertanto affrontato in maniera logica e coerente il problema ELla causalità omissiva anche alla luce ELla sentenza Franzese, errando nel prospettare una situazione di incertezza nello stato ELle conoscenze scientifiche nel tema in oggetto, di fatto escludendo la ricorrenza di una legge scientifica di copertura e pertanto prospettando meccanismi eziologici alternativi, in realtà insussistenti. Il ricorrente riportava sul punto le risultanze ELla Seconda e ELla Terza Conferenza di Consenso sul mesotelioma svoltesi negli anni 2011 e 2015 in Italia.
8.2.3 La Corte ha altresì omesso di fornire adeguata contezza alle prove contrarie su cui si fondavano le prospettazioni ELla parte ricorrente, sostanzialmente riconoscendone la obsolescenza venendo meno al suo obbligo motivazionale imposto dall'art.546 comma I lett.e) c.p.p. 10 е е н д 8.3 Con un terzo motivo di ricorso la parte civile deduceva erronea applicazione ELla legge penale e in particolare ELl'art.43 cod.pen. con riferimento alle norme antinfortunistiche violate e all'art. 2087 cod.civ. con conseguente violazione di legge, anche processuale, nella valutazione dei mezzi di prova. Vizio motivazionale in punto di mancata affermazione di responsabilità per colpa;
erronea applicazione ELla legge penale e in particolare ELl'art.40 cpv. con particolare riferimento all'art. 2392 c.c. e comunque manifesta illogicità e contraddittorietà ELla motivazione in tema di insussistenza ELle posizioni di garanzia in capo agli imputati.
8.3.1 Sosteneva il ricorrente che EL tutto apoditticamente e con argomentazioni illogiche giudice di appello aveva negato la ricorrenza ELle posizioni di garanzia in capo ai due imputati i quali rivestivano la qualifica di altissimi dirigenti ELla azienda ON, inseriti non per caso nel consiglio di amministrazione ELla società, che avevano elevata conoscenza ELle fonti di approvvigionamento EL materiale trattato, e cioè l'asbesto, in virtù ELla maturata esperienza, anche dirigenziale nel settore commerciale anche in ragione ELla loro partecipazione a consigli nei quali era stato trattato l'argomento ELla dismissioni di materiali di asbesto (blu) ritenuti pericolosi con conseguente bonifica degli ambienti di lavoro.
8.3.2 Sotto diverso profilo la parte ricorrente si doleva ELla totale svalutazione, operata dal giudice di appello, EL contenuto e ELla cogenza degli obblighi di vigilanza riconosciuti in capo agli imputati ELla normativa societaria vigente all'epoca dei fatti. Ripercorrendo la carriera professionali dei due amministratori ne veniva posta in rilievo la specificità EL settore tecnico di appartenenza, la conoscenza ELla situazione ambientale presso lo stabilimento industriale di Bari con le problematiche ivi già affrontate in relazione al pericolo di esposizione all'amianto dei lavoratori;
si evidenziava la illogicità ELla motivazione ove non si considerava che l'inserimento degli imputati nel suddetto organo gestionale non era stato affatto casuale, ma frutto di una mirata inclusione e che gli stessi erano in carica allorquando si erano verificati i due eventi eccezionali di fall out con imponente fuoriuscita di polveri all'esterno ELl'azienda dall'impianto di triturazione sacchi, che avevano richiesto rilevanti opere di bonifica;
si contestava al giudice di appello il mancato bilanciamento degli interessi in gioco a vantaggio EL diritto alla salute di migliaia di persone coinvolte dal pericolo di esposizione, laddove le conoscenze ELl'epoca (1985-1994), consentivano di riconoscere in capo agli imputati la consapevolezza ELla pericolosità ELle lavorazioni ELl'amianto e di esigere la promozione e la segnalazione э б da parte loro di nuove e più stringenti procedure e misure di sicurezza sul т э 11 о ть lavoro e comunque di segnalare il proprio dissenso, come previsto dall'art.2392 cod.civ.
8.3.3 EL tutto illogica, parziale e contraddittoria veniva poi ritenuta la motivazione impugnata quando aveva riconosciuto la sostanziale inattendibilità ELla prova orale assunta nel corso EL dibattimento di primo grado, sul presupposto che la istruzione dibattimentale aveva abbracciato un arco temporale molto vasto, senza consentire di apprezzare gli importanti sviluppi tecnologici apportati nelle lavorazioni a partire in particolare dagli anni '80, atteso che le testimonianze avevano riguardato tutti i differenti periodi storici con selezione anche degli operai che avevano prestato la propria attività lavorativa nell'ultimo periodo prima ELla dismissione.
8.3.4 Deducevano ancora che il giudice di appello aveva disapplicato il precetto di cui all'art.2087 cod.civ., norma di chiusura EL sistema di sicurezza che impone al datore di lavoro di impiegare e promuovere la migliore tecnologia possibile, e la disciplina speciale con particolare riferimento all'abbattimento ELle polveri nocive, previo accertamento ELla natura e ELla loro concentrazione.
8.3.5 Assumevano la illogicità ELla motivazione anche laddove la stessa aveva utilizzato, al fine di escludere nei prevenuti la prevedibilità degli eventi dannosi e la esigibilità di iniziative prevenzionali, il rispetto dei valori limite all'epoca indicati (TLV) e la indisponibilità di procedure prevenzionali idonee all'abbattimento totale ELle polveri. Evidenziavano invero che per giurisprudenza pacifica EL S.C. non esistevano valori limite di innocuità ELl'amianto idonei ad escludere il pericolo derivante dall'inalazione e che le tesi scientifiche che avevano propugnato la impossibilità di prevenire l'aggressione ELla pleura da parte di polveri ultra sottili era stata categoricamente smentita da studi successivi.
8.4 Con una ultima articolazione i ricorrenti si dolevano di carenza e di manifesta illogicità ELla motivazione in relazione al mancato rispetto ELl'obbligo rafforzato di motivazione con riferimento alla differente valutazione ELl'attendibilità ELle prove dichiarative assunte in primo grado di giudizio, in assenza di una rinnovazione dibattimentale ELle acquisizioni testimoniali.
9. In data 7.12.2017 veniva presentata una memoria difensiva dall'Istituto Nazionale Per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul lavoro già costituito parte civile nel procedimento penale il quale, nel ripercorrere l'esito e le salienti argomentazioni offerte dai due giudici di primo e 12 я дл secondo grado, era ad associarsi alla richiesta di annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata, chiedendo l'accoglimento integrale EL ricorso per cassazione proposto dal procuratore Generale ELla Repubblica presso la Corte di Appello di Milano.
9.1 In particolare era a contestare tutte le argomentazioni spese dal giudice di appello per contrastare, o comunque per sottoporre a vaglio critico 0 a dubbio, l'esistenza stessa ELl'effetto acceleratore e per sganciare l'accorciamento EL periodo di latenza dalla durata e dalla intensità ELla esposizione, in assenza di completa esplicazione di leggi di copertura validamente utilizzabili e di reale confronto ELle ragioni ELl'una e ELl'altra teoria scientifica.
9.2 In relazione alla seconda articolazione ELla impugnazione ELla parte pubblica deduceva la contraddittorietà ELla sentenza impugnata laddove, da un lato aveva riconosciuto la posizione di garanzia ELl'intero consiglio di amministrazione e dalla'altra aveva svalutato il ruolo, la funzione e gli obblighi in capo a ciascuno degli imputati pur in presenza di circostanziati elementi da cui desumere fondati elementi di responsabilità a loro carico, sia in punto di consapevolezza ELla nocività ELl'esposizione alle polveri di amianto, sia in punto di esigibilità di appropriate condotte di vigilanza, segnalazione e promozione di interventi a favore ELla sicurezza sul lavoro. 10. Depositavano memorie difensive anche le difese dei due imputati chiedendo pronuncia di rigetto/inammissibilità ELle impugnazioni ELla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e ELle parti civili. 10.1 In particolare l'imputato NI CI rilevava la completezza e la esaustività ELl'esame compiuto dalla Corte di Appello sullo stato degli studi scientifici in materia di amianto, che riportava ampia bibliografia e giurisprudenza sul punto, richiamandosi per alcuni aspetti al notorio in presenza di contributi maturati dopo la definizione EL processo in primo grado e pervenendo a conclusioni EL tutto logiche e coerenti sul piano logico giuridico. Logica era ritenuta anche la pronuncia di prescrizione in relazione al reato di disastro innominato, non contraddetta dall'esame nel merito ELle residue ipotesi di omicidio colposo, in ragione ELl'assoluta autonomia strutturale tra le due fattispecie e il diverso rilievo EL profilo di offensività che porta, nella prima fattispecie, ad una tutela anticipata in ragione ELla messa a repentaglio EL bene giuridico tutelato. In relazione poi all'elemento soggettivo assumeva l'assoluta adeguatezza ELl'iter motivazionale EL giudice di appello nell'evidenziare la genericità ELl'imputazione, l'assenza di adeguata consapevolezza nell'imputato dei 13 l е e и e f д rischi connessi alla prolungata esposizione all'amianto e l'assenza di un reale potere impeditivo da parte ELl'imputato. 10.2 In relazione al ricorso ELla parte civile ne evidenziava la inammissibilità in quanto teso a valorizzare meri profili di merito. 10.3 La difesa ELl'imputato CL EL PO osservava in primo luogo che, a parte le considerazioni di illogicità interna ELla motivazione in punto di disastro colposo, in relazione alla suddetta statuizione non era intervenuta specifica impugnazione da parte EL procuratore Generale di Milano, di talchè ai fini penali la stessa era divenuta definitiva e che comunque non sussisteva alcuna inconciliabile frattura tra detta pronuncia e quanto statuito in relazione ai reati di omicidio colposo. 10.4 In relazione al profilo EL rapporto di causalità e ELla ricorrenza di legge scientifica di copertura l'imputato faceva proprie le considerazioni EL giudice di appello sulla inesistenza di una teoria scientifica che recepisse, senza riserve, le considerazione espresse dal primo giudice in relazione all'effetto acceleratore ELl'esposizione professionale all'amianto. 10.5 Con riferimento all'elemento psicologico veniva ribadita l'assoluta coerenza ELla sentenza impugnata laddove in particolare aveva escluso la esigibilità di una condotta prevenzionale per stessa la stessa difficoltà di individuare il contenuto e i limiti ELla condotta precauzionale omessa, sia in ragione ELle conoscenze ELl'epoca sugli effetti ELla prolungata esposizione all'amianto sia in ragione ELla mancanza di procedure e presidi di sicurezza idonei a preservare i lavoratori dai rischi ELle nocive inalazioni, tenuto conto ELle conoscenze dei due imputati maturate all'epoca su tali problematiche. 10.6 Con riferimento al ricorso proposto dalle parti civili parimenti chiedeva una pronuncia di inammissibilità o di rigetto evidenziando, quanto alla pronuncia ELla prescrizione EL reato di cui all'art. 434 - 449 cod.pen., che il giudice di appello aveva dato compiuta evidenza ELle diverse prospettazioni giurisprudenziali in punto di consumazione EL reato di disastro innominato, fornendo adeguato conto EL proprio convincimento mentre in relazione al quarto motivo di ricorso, deduceva che l'obbligo di rinnovazione dibattimentale recepito dalla giurisprudenza di legittimità a seguito ELla sentenza EDU DAN/MOLDAVIA si riferiva esclusivamente ai giudizi ove si era pervenuti a sentenza di condanna. 10.6 In relazione ai profili causali la difesa ELl'imputato DA ZO riteneva la correttezza EL metodo seguito dal giudice di appello che non era stato quello di contrastare la tesi scientifica sostenuta nella pronuncia di primo grado, ma quello di escludere la esistenza, allo stato ELl'arte, di 14 una legge di copertura scientifica che garantisse i principi sostenuti nella suddetta pronuncia, applicabili senza riserve ai fatti indagati nel presente procedimento e alle morti correlate alla esposizione alle polveri di amianto provenienti dallo stabilimento ON di Broni. In relazione a tale profilo l'oggetto ELla impugnazione EL procuratore Generale evidenziava chiari profili di inammissibilità, in quanto non si confrontava con il tema affrontato dalla sentenza, ma insisteva nel recepire la teoria ELl'effetto acceleratore determinato da una esposizione qualitativamente significativa. 10.7 Anche con riferimento alla individuazione ELle posizioni di garanzia la difesa ELl'imputato DA ZO segnalava la assoluta linearità ELla pronuncia impugnata e la correttezza degli elementi circostanziali da cui il primo giudice aveva tratto il proprio convincimento sulla assenza di prevedibilità degli eventi dannosi e la inesigibilità di un agire salvifico, peraltro inadeguatamente indicato. 10.8 Quanto alla impugnazione ELle parti civili la difesa ELl'imputato ribadiva l'assoluta genericità ELle contestazioni mosse all'imputato le quali, nate come profili di addebito commissivo, avevano trovato accoglimento da parte EL primo giudice come violazione di obblighi di vigilanza, peraltro in un contesto temporale, ambientale e tecnico EL tutto estraneo ai poteri di controllo e di intervento di un consigliere di amministrazione privo di ELeghe e avulso da effettivi poteri di gestione e di spesa nella innovazione tecnologica. Rilevava infine come il profilo eziologico era stato affrontato dal giudice di appello non già per fondare un giudizio di assoluzione ma solo per evidenziare la mancanza, all'epoca dei fatti così come oggi, nell'ambito EL confronto scientifico e giurisdprudenziale che era seguito alle morti correlate all'impiego ELl'amianto come materia prima in sede industriale, di una univoca legge scientifica di copertura che riuscisse a isolare il momento di insorgenza ELla induzione ELla patologia e, rispetto ad essa, a valutare la incidenza sul periodo di latenza e sulla proliferazione EL male, ELle esposizioni successive. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso avanzato dal procuratore generale presso la corte di appello di Milano appare assolutamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il ragionamento conduttore ELla doglianza é che vi sia una inconciliabilità logica tra la pronuncia assolutoria per i ELitti di omicidio colposo aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche e la pronuncia di 15 l l e K proscioglimento dal reato di disastro innominato, che peraltro presenta tra i suoi effetti la morte di numerosissime persone, nel caso in specie, quale evento aggravatore, conseguenza EL disastro. Il ragionamento è processualmente scorretto laddove da una decisione di rito, imposta dall'art. 129 cod. proc.pen., relazione a ELitto di pericolo il cui momento prescrizionale sarebbe maturato, secondo il giudice di appello, in epoca ben antecedente quella ELla pronuncia di condanna in primo grado, la parte ricorrente fa derivare un accertamento implicito sulla sussistenza di fatti che, nella struttura EL reato di disastro, non solo non hanno influito sul momento perfezionativo EL reato, ma neppure concorrevano a integrare la fattispecie tipica, riferendosi tra l'altro a numerosissimi decessi di persone rispetto alle quali non venivano neppure ipotizzate le concorrenti ipotesi di omicidio colposo.
1.1 Il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è invero un ELitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione EL mero pericolo concreto EL disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi ELl'evento funge da circostanza aggravante;
il dolo è intenzionale rispetto all' evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (sez. IV, 5.5.2011, Mazzei, Rv. 251429).
1.2 Era pertanto compito dei giudici di merito stabilire, seppure nella matrice colposa riconosciuta dal giudice di primo grado, se gli imputati avessero dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso, per poi stabilire se l'attività concretamente realizzata avesse poi di fatto comportato l'inveramento ELle conseguenze drammaticamente e naturalisticamente disastrose. Ulteriore compito EL giudice di merito era quello di accertare se gli eventi di danno, specificamente rappresentati dai decessi di numerosi lavoratori, familiari e abitanti EL comune di Broni, che avevano riportato patologie polmonari il cui innesco, secondo la prospettazione accusatoria, trovava origine nella lavorazione ELl'amianto e nella propalazione dei fumi all'esterno ELl'opificio, fossero oggettivamente e soggettivamente ascrivibili agli amministratori ELla società.
2. Appare intuitiva la distinzione dei due piani operativi, laddove la indagine coinvolgeva, in relazione alla ipotesi di cui all'art.434 cod.pen., la individuazione in termini giuridici e ELl'evento dalle naturalistici conseguenze disastrose che l'ordinamento giuridico era teso a preservare e al contempo l'accertamento ELle condotte ascritte agli imputati idonee a determinarlo, sia nella loro rilevanza causale che nella loro progressione 16 l l e Q temporale fino all'esaurimento ELla situazione di concreto pericolo per la incolumità pubblica.
2.1 DAl'altro lato, in relazione alle ipotesi di cui all'art.589 cod.pen., la verifica atteneva a eventi di danno ben circoscritti e tutta l'attenzione ELl'interprete risultava orientata sui profili causali ELle condotte ascritte e ai profili soggettivi connessi alla posizione di garanzia assunta dai soggetti, titolari di posizioni di garanzia, chiamati a risponderne.
2.2 I due piani non risultano affatto interferire poiché la valutazione dei giudici di merito, relativamente alla fattispecie di disastro innominato, si è mossa e concentrata nell'alveo EL momento consumativo, tema risultato centrale in entrambe le pronunce. Una volta che il giudice di appello, richiamando precedenti giurisprudenziali che riconducevano la figura in esame al paradigma dei reati di pericolo a consumazione anticipata che si consumano con l'evento distruttivo di straordinarie proporzioni (sia esso lo sversamento con alterazione EL corso d'acqua sez.IV, Mazzei cit.; la "immutatio loci" in ipotesi di pregiudizio ambientale, sez.III, 14.7.2011, Passariello e altri, Rv. 251592; la cessazione ELle immissioni nocive derivanti dalla lavorazione ELl'amianto, sez.I, 19.11.2014, PC, RC e Schmidheiny, Rv.262789), EL tutto coerentemente con la disciplina processualistica vigente ha omesso, peraltro in presenza di sentenza di condanna in primo grado, di affrontare i punti motivazionali connessi ai profili eziologici e soggettivi che avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutoria EL merito, ma ha doverosamente pronunciato il proscioglimento per prescrizione EL reato ai sensi ELl'art. 129 I comma cod.proc.pen.
2.3 Una siffatta pronuncia era invero imposto dalla costante interpretazione fornita al suddetto disposto normativo laddove in presenza di una causa di estinzione EL reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione ELla sentenza impugnata in quanto il giudice EL rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria ELla causa estintiva (sez.U, 28.5.2009, Tettamanti, 244275; sez. V, 4.10.2013, Zambonini, Rv.258670).
2.4 Né d'altro canto il giudice di appello avrebbe potuto decidere diversamente sul presupposto ELla evidenza ELla prova ELl'innocenza degli imputati, laddove in relazione ai ELitti di omicidio colposo aggravati dalla violazione ELla disciplina infortunistica la Corte di Appello sviluppava un articolato reticolato di argomentazioni logico giuridiche, in un'ottica di superamento ELla analisi argomentativa EL primo giudice, la cui orditura, peraltro avversata da pubblica accusa e dalle difese ELle 17 l l o H numerosissime parti civili (come risulta dalla stessa decisione di primo grado e dalle impugnazioni dinanzi al giudice di legittimità), certamente risultava estranea a quella "evidenza" assolutoria di cui all'art. 129 II comma c.p.p.
2.5 In buona sostanza il giudice di secondo grado non ha svolto alcuna valutazione di merito sulla tipicità ELle azioni compiute dagli amministratori e sulla loro idoneità a provocare manifestazioni eccezionali dalle conseguenze disastrose, né si è soffermata a verificare se la mancata adozione ELle richieste cautele fosse accompagnata da una consapevolezza ELla ricorrenza di pericolose dinamiche patogenetiche per la integrità fisica dei lavoratori ovvero ad accertare se le condotte omesse fossero esigibili con riferimento alla posizione di garanzia da ciascuno rivestita e allo stato ELl'arte in materia di prevenzione ELle polveri di amianto. Egli ha correttamente limitato l'accertamento al momento consumativo ELl'ipotizzato reato di disastro, solo al fine di escludere che la permanenza di elementi dannosi o pericolosi ELla condotta valessero a procrastinare la consumazione EL reato oltre la cessazione ELl'azione potenzialmente pregiudizievole, traendone le dovute conseguenze in punto di termine prescrizionale.
3. Esclusa la ricorrenza di logica incompatibilità tra pronuncia di rito relativamente al reato di pericolo a consumazione anticipata quale il disastro e pronuncia sul merito in relazione alle contestazioni di omicidio colposo, appare evidente che una siffatta doglianza, mossa dalla Procura generale, non risultava diretta a contestare l'esito di proscioglimento degli imputati dal reato di disastro innominato, quanto quello di trarre da un siffatto proscioglimento argomenti di diritto per sostenere la nullità ELla sentenza impugnata in relazione all'assoluzione degli imputati dalle contestazioni di omicidio colposo, intervenuta per carenza ELl'elemento soggettivo ma, come sopra evidenziato, nessuna sovrapposizione o interferenza tra i due piani è possibile, nel caso in specie, utilizzare essendo mancato, in relazione al ELitto di disastro innominato, una qualsiasi analisi sulla ricorrenza degli elementi costitutivi EL reato.
4. Rimane il fatto che la pubblica accusa non ha proposto impugnazione avverso la statuizione di proscioglimento per prescrizione dal reato di disastro innominato e da tale mancata impugnazione derivano rilevanti conseguenze anche con riferimento alla ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione ELla parte civile, la quale ha invece aggredito, con 18 articolazioni pertinenti ed ammissibili, anche il capo ELla sentenza che aveva riconosciuto il compiersi EL termine prescrizionale in relazione al reato di disastro innominato, facendo leva su di una diversa ricostruzione ELla struttura EL reato in oggetto nella forma aggravata, e ELla asserita permanenza EL reato stesso, in costanza ELla condizione di pericolo per la pubblica incolumità, a prescindere dalla cessazione ELla fonte che aveva determinato tale condizione.
4.1 Invero i motivi di ricorso ELle parti civili dirette a chiedere l'annullamento, ai fini civili, ELla statuizione di proscioglimento degli imputati per prescrizione dal reato di disastro innominato aggravato, si palesano inammissibili, per carenza di interesse, laddove dal loro accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto favorevole per la parte civile, atteso che dall'annullamento ELla gravata pronuncia risulta esclusa la reviviscenza ELle statuizioni assunte dal giudice di primo grado, e la parte ricorrente non vanta un interesse attuale e concreto ad un nuovo accertamento dei fatti, che non possa essere autonomamente svolto dal giudice civile con domanda proposta dinanzi a detta autorità.
5. Ovviamente tale conclusione, coerente con il costante orientamento EL S.C., vale nel caso in specie in quanto il giudice di appello ha riconosciuto che il termine prescrizionale si sia compiuto prima ELla pronuncia ELla sentenza di primo grado e che pertanto la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere da questo dichiarata in prima battuta poiché, altrimenti, l'art.578 cod.pen. impone al giudice di appello, che abbia ritenuto di prosciogliere l'imputato per prescrizione, sopravvenuta alla decisione di prima cure, di decidere sull'impugnazione agli effetti civili.
5.1 Il giudice di appello, al contrario, nel dichiarare la causa di proscioglimento ne accertava il compimento in epoca di molto anteriore all'instaurazione EL presente giudizio, con la conseguenza che provvedeva a revocare le statuizioni civili collegate alla pronuncia di condanna in primo grado.
5.2 Il giudice di legittimità pertanto non è tenuto ad esaminare la impugnazione ELla parte civile sul proscioglimento degli imputati in quanto é principio generale EL sistema processuale penale che il giudice ELla impugnazione non possa esercitare poteri che il giudice di prima cure non avrebbe potuto esercitare, stante il divieto di provvedere sulla domanda al risarcimento EL danno in assenza di una statuizione di condanna (art. 538 I comma cod.pen.). 19 5.3 Ma neppure un tale potere impugnatorio può essere ricondotto all'art.576 cod. proc.pen., che pure riconosce alla parte civile la facoltà di impugnare una sentenza di proscioglimento, poiché un tale potere deve essere coniugato, come sopra precisato, con il testo ELl'art.538 comma I c.p.p., il quale rappresenta principio generale e inderogabile (S.U., 11.7.2006 n.25083, Negri e da ultimo sez. VI, 21.3.2013, Failla, Rv. 255668).
5.3.1 Inoltre la disciplina ELl'art.576 c.p.p. incontra il limite ELl'interesse alla impugnazione, ELimitato dal testo ELl'art. 652 c.p.p., quale esclude alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia qualsivoglia efficacia extra penale nel giudizio civile o amministrativo di danno. Invero è stato affermato dal consesso di legittimità nella formazione più autorevole che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento per improcedibilità ELl'azione penale, dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale, priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini ELl'azione civilistica (sez.U, 21.6.2012, PC in proc. Di Marco e altro, Rv.253242; sez.IV, 17.6.2011, PC in proc.Condorelli, Rv.251347).
5.4 In particolare è stato affermato che l'interesse ELla parte civile alla impugnazione deve essere valutato non soltanto in termini di attualità, ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti EL provvedimento da impugnare, di talchè un tale interesse può essere riconosciuto soltanto se l'impugnazione sia idonea a sostituire una situazione pratica più vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata. Ipotesi che non ricorre quando, a fronte ELla pronuncia giudiziale, non venga inciso concretamente un diritto o un interesse giuridico EL proponente l'impugnazione (sez. IV, 19.1.2016, PC in proc. Gritto, Rv. 265741), il quale potrà rivolgersi al giudice civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni conseguenti ai fatti per cui è stata dichiarata la causa di non procedibilità.
6. Consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità EL primo motivo di ricorso per cassazione avanzato da Medicina Democratica Movimento di Lotta per la salute O.n.l.u.s. e Associazione Esposti Amianto in mancanza di interesse alla impugnazione ai sensi ELl'art.591 I comma lettera a) cod.proc.pen. 20 2 0 h e b 7. Il secondo tema affrontato dalla impugnazione EL procuratore generale è quello ELla causalità in materia di malattie pacificamente correlate alla esposizione ELl'uomo a nocive immissioni di polveri di amianto, soprattutto nel caso in cui la esposizione sia professionale, intensa e prolungata, questione che ha formato oggetto di studio e di dibattito nel mondo scientifico, con conseguenti ricadute sulla giurisprudenza EL Supremo Collegio impegnato a tradurre e convogliare il precipitato EL sapere scientifico nel processo penale, nonché a fissare le regole EL ragionamento logico giuridico ELl'interprete giurisdizionale, in presenza di un sapere scientifico non univoco o privo di copertura universale e immutabile, con particolare riferimento al tema ELla causalità.
7.1 Il dibattito risulta poi ancora più complesso e articolato quando, come nel caso in specie, non deve essere misurata la maggiore o minore credibilità processuale basata su una soluzione fornita dal mondo scientifico la quale presenta ELle ricadute immediate sul tema di indagine sviluppato nel processo, ma allorchè l'inserimento nel processo EL sapere scientifico necessiti di adattamenti, di correttivi e di verifiche contro fattuali, che solo la dinamica processuale impone, sia in ragione degli strumenti attraverso i quali il sapere scientifico viene convogliato all'interno EL processo (tecnico, dichiarativo e documentale), sia in ragione EL diverso piano tecnico giuridico in cui gli operatori EL diritto sono chiamati ad operare, sia in ragione EL fatto che a fronte ELla indagine di una causalità naturale (che potrebbe mutuare gli strumenti di analisi ELla ricerca scientifica), il giudice deve confrontarsi con la causalità umana (talvolta omissiva) e sciogliere i nodi ELla causalità ELla colpa, in quanto non tutti i risultati ELla condotta umana, pure omissiva, sono suscettibili di determinare la responsabilità penale ELl'autore, ma solo quelli che concorrano a determinare l'effetto dannoso o pericoloso che la norma cautelare, che si assume violata, era diretta prevenire.
7.2 Invero i dati e le nozioni che derivano dalle leggi scientifiche, pure nel loro postulato più accreditato e condiviso, costituiscono uno strumento di valutazione e di fruizione da parte EL giudice il quale, il più ELle volte, non deve limitarsi a recepirne il contenuto pervenendo alla soluzione EL problema logico giuridico ELla responsabilità ELl'imputato sulla base di una mera declinazione ELl'elaborazione tecnica ma, come in relazione ai fatti ascritti agli amministratori ELla ON, deve procedere all'inquadramento ELla vicenda processuale per stabilire se, in considerazione ELla intensità e EL tempo di esposizione all'amianto, ELl'epoca di insorgenza ELla patologia conclamata, dal ruolo di garanzia 21 а л е д assunto dagli imputati in base alla carica, ELla durata di questa, ELle conoscenze scientifiche e tecniche EL tempo di esposizione, fino alla definitiva cessazione ELla lavorazione all'inizio degli anni '90, la legge scientifica potesse trovare nella fattispecie concreta declinazione.
8. Orbene il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha proceduto a un siffatto inquadramento ELla vicenda processuale in termini di ricostruzione dinamica EL sinistro, riportando ampi passi ELla sentenza di primo grado e ELle opzioni da questa condivise nel confronto di contrapposte tesi scientifiche;
egli ha indicato altresì studi scientifici epidemiologici e statistici su campioni di popolazione che ha lavorato in contatto con le polveri di amianto, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla utilizzazione EL sapere scientifico e giurisprudenza di merito, che assume essere in via di evoluzione, la quale nega copertura scientifica al così detto effetto acceleratore, finendo per concludere come, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prima cure, il dibattito scientifico risulti tuttora aperto (pag.44), che dal tenore ELle decisioni ELla S.C. non ricorra un unanime orientamento circa la dimostrata accelerazione ELl'induzione al protrarsi ELl'esposizione all'amianto da cui deriverebbe la concorrente responsabilità degli imputati negli omicidi colposi (pag.45 sent.cit.) e che se anche il problema si volesse risolvere sulla base ELla teoria ELla "dose correlata" non muterebbe l'esito EL giudizio (pag.50).
8.1 Conclude peraltro affermando che decisive risultano le ulteriori considerazioni che si vanno ad illustrare e che, invece costituiscono l'esito di verifiche i cui risultati sono giuridicamente sostenibili e che conducono alla assoluzione degli imputati con ampia formula sotto il profilo soggettivo. Le motivazioni che seguono, e la formula assolutoria poi adottata, forniscono coerente evidenza che la pronuncia si è basata sulla esclusione, in capo ai due imputati, di una posizione di garanzia che li abbia resi destinatari degli obblighi prevenzionali di cui alla imputazione e di un atteggiamento antidoveroso ELla volontà che consentisse di riconoscere in loro la consapevolezza ELla persistenza sui luoghi di lavoro di un incombente pericolo per la vita ELle persone offese, con la previsione degli eventi mortali per mesotelioma pleurico, così da esigerne la adozione di specifiche azioni in chiave prevenzionistica, semmai ve ne fossero state di efficaci oltre quella ELla interruzione ELl'attività produttiva. 22 y l l u J 9. A fronte di un siffatto iter motivazionale, che di fatto pone in crisi le giustificazioni scientifiche su cui risulta poggiato il ragionamento EL giudice di prima cure nella parte in cui ha riconosciuto una relazione causale tra le condotte omissive dei due imputati e i decessi ELle persone offese, quantomeno sotto il profilo ELl'anticipazione ELl'evento morte, il giudice di appello non fa conseguire la assoluzione degli imputati per carenza EL fatto tipico, ma interrompe il proprio ragionamento, peraltro basato su esperienze e contributi formatosi fuori dal presente ambito processuale, e si sofferma sui profili psicologici EL fatto reato pervenendo ad una pronuncia assolutoria su tale ambito di indagine.
9.1 Anche sotto questo versante pertanto non può che evidenziarsi la inammissibilità EL secondo motivo ricorso ELla Procura generale la quale àncora le proprie doglianze al dato che il giudice di appello abbia preso posizione a favore di una ELle tesi scientifiche contrapposte, basando su di essa la pronuncia assolutoria, di fatto sconfessando tutti gli elaborati scientifici in atti, facendo propri studi, asseritamente evolutivi, acquisiti in altri procedimenti di merito, culminati con pronunce assolutorie, in pratica utilizzando una scienza privata, o comunque un sapere derivato da altri processi, mediante argomenti privi di sostanza quando si trattava di applicare i principi scientifici al caso concreto. 10. Invero il giudice di appello affronta il tema causale per incidens, con motivazione che non sposa alcuna ELle teorie scientifiche contrapposte, prendendo le distanze dal problema causale ma al contempo rappresentando l'esistenza di un dibattito in atto nella comunità scientifica e la mancanza di posizioni granitiche nella stessa giurisprudenza EL supremo collegio, dubitando che ricorra una legge di copertura scientifica all'effetto acceleratore ELl'esposizione all'amianto, ma in effetti non esprimendo alcuna conclusione, per le vicende che occupano il processo, in termini di causalità, di fatto rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento, anche in termini di esame ELle censure avanzate dalla procura e dalle parti civili, sullo specifico tema eziologico. 11. DA punto di vista EL metodo di indagine, invero, tanto la sentenza impugnata, quanto le impugnazioni proposte in sede di legittimità, offrono il fianco alle critiche che il giudice di legittimità ha riservato, in più occasioni, all'approccio ELl'interprete alla fruizione EL sapere scientifico non universalmente condiviso sulla base di una mera scelta di campo. 23 l l e i J 11.1 Il ruolo EL giudice e lo strumentario metodologico nella sua disponibilità, allorquando l'accertamento dei fatti è tributario EL sapere esperto, sono stati da questa Corte sottoposti nel tempo ad una approfondita rivisitazione critica, maturata per la crescente importanza che la prova scientifica (nelle sue diverse forme) ha assunto nel processo penale e per le rilevanti acquisizioni ELla riflessione teorica. Almeno a partire dalla citata sentenza Cozzini, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato un brocardo e fuorviante modo di intendere quel ruolo, ridefinendo il significato EL tradizionale iudex peritus peritorum sulla scia EL più ampio dibattito animatosi nell'epistemologia legale, specie oltreoceano: poiché il giudice è portatore di una 'legittima ignoranza' a riguardo ELle conoscenze scientifiche, "si tratta di valutare l'autorità scientifica ELl'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza ELla scienza;
ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante ELla scientificità ELla conoscenza fattuale espressa dal processo" (sez.IV, 17.9.2010, Cozzini, Rv.248943). 11.2 Il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria. L'acquisizione ELla legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica;
anzi è in questo segmento ELl'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa. Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca EL sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità ELla teoria: "Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività ELla ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione ELlo studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso ELla discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa ELl'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista EL giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza EL soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove". Si è aggiunto che "il primo e più indiscusso 24 e l l i J strumento per determinare il grado di affidabilità ELle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituto dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio ELl'esperto". 11.3 La corretta conduzione di tale verifica rifluisce sulla "logica correttezza ELle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza". In ciò è anche l'indicazione EL contenuto EL sindacato EL giudice di legittimità, che attraverso la valutazione ELla correttezza logica e giuridica EL ragionamento probatorio ripercorre il vaglio operato dal giudice di merito non per sostituirlo con altro ma per verificare che questi abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità, rendendo adeguata motivazione. 11.4 In questi casi, continua la medesima sentenza: "...le indicate modalità di acquisizione ed elaborazione EL sapere scientifico all'interno EL processo rendono chiaro che esso è uno strumento al servizio ELl'accertamento EL fatto e, in una peculiare guisa, parte ELl'indagine che conduce all'enunciato fattuale. Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all'affidabilità ELla scienza, sicché non può essere chiamata a decidete, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata. Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità ELle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime. 11.5 EL resto questa Corte Suprema aveva già avuto modo di enunciare che il giudice di legittimità non è giudice EL sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica ELl'approccio EL giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità ELle informazioni che utilizza ai fini ELla spiegazione EL fatto (Sez.4, 30.9.2008, n. 42128, Rizza Santa p.c. nel proc.
contro
CODEGA). 11.6 E anche successivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 EL 13/5/2011, PC nel proc. a carico di Di MA ed altri, non mass.; vedasi anche Sez. 4, 29.1.2013, Cantore, rv.255105 ) che essa non è giudice EL sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a 25 эт о valutare la correttezza metodologica ELl'approccio EL giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità ELle informazioni che vengono utilizzate ai fini ELla spiegazione EL fatto. Questa Corte di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi scientifica accolta dal giudice di merito sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica. 12. Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici già esaminati dal giudice EL merito riproponendo, attraverso i motivi di ricorso per cassazione e le conseguenti memorie difensive, i contrapposti schieramenti già innalzati nel corso dei giudizi di merito, in quanto il giudice, in virtù EL principio EL suo libero convincimento e ELl'insussistenza di una prova legale o di una graduazione ELle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita ELle ragioni EL suo dissenso o ELla scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie ELle parti. 12.1 Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è perciò inibito a questo giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro i limiti EL vizio motivazionale. 12.2 Orbene si osserva che non pare che la indagine sulla ricorrenza EL rapporto di causalità nel corso EL processo di merito si sia sviluppato con il rigore logico e sulla base degli indici di corroborazione dei dati forniti dalla ricerca scientifica sopra richiamati ma, come si è sopra precisato, l'analisi ELle doglianze ELle parti ricorrenti avverso il tessuto argomentativo EL giudice di appello è precluso dal fatto che quest'ultimo ha troncato l'iter logico che lo stava conducendo nell'esplorazione dei profili causali, riservando all'esame ELl'elemento psicologico la esclusione ELla colpevolezza in capo agli imputati. 13. In relazione alla posizione di garanzia e ai profili soggettivi degli addebiti di colpa ascritti agli imputati CC e DA ZO il giudice di appello ha fatto corretto uso degli elementi emersi dagli atti EL processo, per escludere in capo agli imputati, componenti senza ELeghe EL 26 z Consiglio di Amministrazione di Fibronit s.p.a. prima e di ON s.r.l. m dopo, una adeguata rappresentazione dei rischi connessi alla polluzione di particelle di amianto sul luogo di lavoro, nonché la titolarità di adeguati poteri impeditivi ELla alla eliminazione o, quantomeno, nella riduzione EL rischio connesso allo sprigionamento e al conseguente pericolo di inalazione di particelle di amianto da parte degli operai. Appare in primo luogo palese come, sebbene il capo di imputazione attribuisca agli imputati, nella veste formale di datore di lavoro, una serie di condotte omissive nelle predisposizione di condotte prudenti, ovvero di condotte aderenti alla disciplina antinfortunistica specifica, ovvero di adeguamento EL luogo ai presidi suggeriti dalle migliori conoscenze ELl'esperienza e ELla tecnica, sostanzialmente la contestazione afferisce ad una condotta commissiva, laddove si assume che lavoratori venivano adibiti a lavorazioni pericolose, in quanto idonee a provocare malattie professionali e l'addebito di responsabilità attiene sostanzialmente all'omessa o alla carente attivazione da parte degli imputati di poteri di informazione, di controllo, di segnalazione e di promozione nei confronti EL board decisionale ELla società, sostanzialmente riconducibile alla proprietà e ai tecnici che componevano il consiglio di amministrazione ELla Finanziaria ON, cui era sostanzialmente riservato il potere di indirizzo e le scelte gestionali ELla compagine partecipata e a cui faceva altresì capo il potere di spesa onde realizzare i mutamenti sostanziali ELle strategie aziendali, anche con riferimento alla utilizzazione ELle materie prime. 13.1 Sotto questo profilo pertanto il ricorso EL pubblico ministero appare privo di reale interesse nella parte in cui si dilunga a rilevare che nel processo non si era verificata alcuna immutazione EL fatto contestato, atteso che il giudice di appello nessun rilievo, di ordine processuale, aveva mosso al riguardo in quanto, benché nella imputazione non risultasse uno specifico addebito di omesso controllo sulle lavorazioni e di omessa segnalazione ELle problematiche connesse all'impiego EL vettore di nocive immissioni, il relativo tema era risultato centrale nell'ambito di tutta l'istruttoria dibattimentale, e il giudice di primo grado lo aveva trattato declinando gli obblighi giuridici di vigilanza contenuti nella disciplina civilistica a carico di ciascun amministratore, richiamando altresì la disciplina ELla causalità sull'obbligo giuridico di impedire l'evento. 13.2 Sotto un diverso profilo poi va evidenziato come il ricorso ELla Procura Generale, nel riportare alcuni stralci ELl'articolato motivazionale EL giudice di appello, non si confronti adeguatamente sui singoli passaggi ELla motivazione che, partendo dal superamento EL dato meramente 27 l l e u f formale ELla posizione di garanzia (a partire da sez.U, 24.4.2014 Espenahn, Rv. 261107, ma più recentemente in materia di amianto, sez. IV, 3.11.2016 n.12165, Bordogna;
10.11.2017, Pesenti n.55005) ha poi esaminato la posizione di ciascun imputato nella sua dimensione soggettiva. 13.3 Invero il giudice distrettuale non si è limitato a fissare la condotta dovuta e quella in concreto esigibile sul contenuto precettivo ELla regola asseritamente violata, fosse quella in materia di abbattimento o di aspirazione ELle polveri, ovvero quella di fornire adeguati strumenti di protezione individuale o collettiva, o ancora prima quella di fornire adeguati informazioni su nocività per la salute ELle polveri di amianto, ma ha esaminato se il rimprovero contenuto nella specifica regola cautelare, ovvero nelle regole più generali riconducibili all'art.21 Dpr 303/56, art.2087 cod.civ. o all'art. 2392 cod.civ. in materia di obblighi gravanti sui componenti EL consiglio di amministrazione, risultassero in concreto coniugabili con la posizione assunta dagli imputati all'interno ELl'azienda, ai poteri agli stessi conferiti, allo stato ELle lavorazioni, al concreto esercizio ELla gestione e ELla spesa in sicurezza e nella loro, individuale, sfera di prevedibilità collegata alla qualifica, al bagaglio di informazioni possedute, alle modalità di partecipazione all'organo collegiale e alle forme in cui trovava espressione la volontà collegiale ELl'organo. 14. Tale compito innanzi tutto deve ritenersi imprescindibile da parte EL giudice EL merito laddove la regola cautelare determina una soglia di attenzione esigibile nei confronti di tutti i soggetti chiamati, per legge o per diverso titolo, a preservare il bene giuridico che la regola cautelare è sottesa a proteggere, e il relativo accertamento deve essere condotto sulla base ELle conoscenze acquisite dalla migliore scienza e tecnica EL momento, anche alla luce ELla tensione evolutiva ELl'epoca, e sulla scorta di un agente moELlo eiusdem condicionis et professionis (sez.IV, 10.6.2010 n.38991, Quaglierini, 11.3.2010, n.16761 Catalano, Rv.247015). Peraltro quando si apre la verifica ELla prevedibilità e ELla evitabilità ELl'evento, non si deve più attingere ai profili oggettivi ELla fattispecie, ma le effettive condizioni di operatività ELla norma cautelare devono essere ritagliate sull'agente concreto, onde verificare se il mancato rispetto ELla norma cautelare possa essere dipeso da un deficit cognitivo 28 l l i u G sulla ricorrenza dei presupposti che ne richiedessero la adozione, ovvero dalla inesigibilità, in concreto, ELla condotta cautelare richiesta. 14.1 Sotto diverso profilo poi dovrà ancora essere accertato se il rispetto ELla regola avrebbe consentito di preservare il bene giuridico protetto, ma tale profilo ELla vicenda attiene alla causalità ELla colpa e quindi alla concretizzazione EL rischio che la previsione normativa era tesa a preservare e il percorso logico che deve essere osservato dall'interprete non attiene più alla sfera soggettiva ELla prevedibilità e ELla prevenibilità da parte EL concreto moELlo di agente, ma alla funzione preventiva che la regola è oggettivamente in grado di assolvere, e quindi attiene alla oggettività ELla regola preventiva (sez.IV, 3.11.2016, Bordogna, in motivazione pag.60) e al suo concreto atteggiarsi nella fattispecie in esame, come più avanti verrà indicato. 15. Orbene la impugnazione ELla procura Generale non si confronta EL tutto, come detto, con l'articolato motivazionale EL giudice di appello che risulta completo, logico e comprensivo di tutti gli aspetti che, fin dal giudizio di prima cure, risultavano riconducibili allo spettro ELl'elemento psicologico EL reato, sia con riferimento alla consapevolezza sul rischio specifico di contrazione EL mesotelioma pleurico, sia in ordine alla possibilità di valutazione dei sistemi di protezione in atto al momento ELl'ingresso dei due imputati nel consiglio di amministrazione ELla ON s.p.a., sia in relazione al concreto atteggiarsi ELla operatività di siffatto consesso ELiberativo, sia con riferimento alle particolari cognizioni e specializzazioni acquisite da ciascun imputato all'interno ELla compagine aziendale, sia infine in relazione alla possibilità da parte dei prevenuti di condizionare le scelte di fondo ELla politica industriale. 16 Invero il giudice distrettuale, con corrette argomentazioni in fatto prive di vizi logici, ha innanzi tutto rappresentato come la struttura di partecipazioni in cui si inseriva la controllata ON s.p.a. esprimesse un evidente distacco tra il board organizzativo e decisionale, costituito dalla Finanziaria ON s.p.a., che gestiva anche i servizi relativi al personale e agli acquisti (tra cui le materie prime, i prodotti finiti, macchinari, scorte, ricambi, accessori e ogni altro bene e merce ritenuti necessari) e la platea EL consiglio di amministrazione ELla partecipata, priva di qualsiasi ELega sulla sicurezza sul lavoro, autarchica esclusivamente quanto a tenuta ELla contabilità e più in generale limitatamente ai servizi amministrativi. La Corte in particolare ha 29 e l l a G adeguatamente indicato che i membri EL consiglio di amministrazione erano privi di autonomia gestionale e di autonoma capacità di spesa, con la conseguenza che non passava sotto il loro ELiberato tanto la decisione di impiegare materie prime diverse dall'amianto, quanto la implementazione dei sistemi di sicurezza sul lavoro. 16.1 Quanto poi alla capacità da parte dei prevenuti di monitorare le condizioni di lavoro il giudice distrettuale evidenziava che, al momento ELla assunzione ELla carica all'interno EL consiglio di amministrazione, la situazione ELla sicurezza era in evoluzione, e non presentava i caratteri ELla esplosiva emergenza evocata dal PG impugnante, in quanto dall'inizio degli anni '80 vi era stato un ammodernamento non trascurabile dei presidi contro gli agenti polverosi, come peraltro riconosciuto dalla consulenza tecnica, sia attraverso il potenziamento EL sistema di aspirazione ELle polveri negli ambienti di lavoro, sia mediante la automazione EL sistema di trasporto ELle materie prime che, originariamente, rappresentava la occasione più ricorrente di contatto tra il lavoratore e la materia prima. 17. Con altrettanto significativo e non contraddittorio sforzo motivazionale il giudice distrettuale era poi a disinnescare la censura formulata dal primo giudice, fondata sostanzialmente sul dato normativo (art.2392 cod.civ.) il quale, nella originaria formulazione, prevedeva la responsabilità solidale di ciascun membro EL consiglio di amministrazione per non aver vigilato sul generale andamento ELla società, evidenziando, in accordo ai principi in materia di prevedibilità sopra menzionati, che comunque si sarebbe trattata di una responsabilità di secondo livello, che diveniva attuale solo in presenza di un illecito ascrivibile agli organi titolari di ELeghe o muniti di poteri decisionali, e previa verifica ELla rappresentazione, in capo agli amministratori privi di ELeghe, ELla incombente situazione di pericolo per la sicurezza dei lavoratori e ELla possibilità da parte di essi di promuovere, presso la capogruppo, l'attuazione di misure di salvaguardia integrative, ovvero di esprimere un dissenso operativo, in quanto funzionale a stimolare la realizzazione di interventi correttivi, in termini prevenzionistici, o dismissivi EL pericoloso vettore di polveri nocive. 17.1 Sotto questo profilo, con motivazione corretta e articolata la Corte di Appello, nel ripercorrere la storia professionale di entrambi gli imputati, era a escludere una specifica competenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro e di maturata esperienza sui rischi da inalazione di amianto, 30 e l l i f trattandosi di dirigenti impegnati nel settore degli acquisti e ELle vendite (il DE ZO nel settore vendite grandi tubazioni e il CC direttore ELl'ufficio acquisti e approvvigionamenti EL gruppo) che sebbene avessero operato, ad inizio carriera, anche all'interno di stabilimenti che producevano il prodotto finito (amianto cemento), erano stati cooptati a integrare il CdA ELla Fibronit al culmine ELla loro esperienza professionale e a prescindere da qualsiasi effettivo collegamento con i luoghi di lavoro (in Broni) ove si svolgeva la produzione. 17.2 Nondimeno il giudice territoriale non affermava, nel proprio iter motivazionale, che i prevenuti fossero all'oscuro ELle patologie asbesto correlate, né che fossero estranei all'esigenza EL contenimento EL diffondersi ELle polveri sul luogo di lavoro, ma al contempo segnalava, attraverso un ampio e articolato ragionamento, resistente alle censure ELla impugnazione EL PG, come le conoscenze acquisite sul campo dai due prevenuti andavano rapportate allo specifico bagaglio professionale maturato (prevalentemente, se non esclusivamente nel settore commerciale), al migliorato sistema di contenimento ELle polveri, alla carenza di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito (sez. V, 7.3.2014 Tanzi, Rv.261941), all'adempimento EL controllo e ELla profilassi sanitarie, alla mancanza di rilievi da parte degli organi ASL deputati al controllo sulle immissioni, alla presenza di posizioni di garanzia ben più titolate, primariamente deputate all'assunzione di decisioni esiziali per il futuro ELl'azienda e alla stessa patologia mesoteliomica la cui origine asbesto correlata stava prendendo piede all'epoca dei fatti, ma esclusivamente nel settore medico scientifico. 18. Anche sotto diverso profilo il ricorso EL PG non tiene conto degli elementi fattuali richiamati dal giudice, ricavati dall'esito degli accertamenti tecnici e dall'apporto dichiarativo acquisito, che rendono assolutamente logica e priva di contraddizioni la sentenza impugnata, ove è stata esclusa in capo ai prevenuti la esigibilità ELla condotta richiesta la quale, avendo quale presupposto la soggettiva capacità di osservare la regola cautelare, si sostanzia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza ELla regola stessa. Trattasi invero di imprescindibile aspetto in cui si articola il rimprovero colposo per la realizzazione di un evento che poteva essere evitato mediante la esigibile osservanza ELle regole cautelari disattese (cfr. sez.IV, 19-20.11.2015 PG in proc. Barberi, Rv. 267811-267815 in motivazione). l l 31 i W 18.1 A questo proposito i giudici distrettuali hanno rappresentato, con articolata e non contraddittoria motivazione, i limiti all'esercizio di poteri impeditivi da parte dei componenti EL consiglio di amministrazione sprovvisti di ELeghe sulla sicurezza e sul lavoro, individuandoli nel vincolo ELla collegialità, nell'assenza di poteri ispettivi, di indagine o di acquisizione dati, se non attraverso la richiesta di informazioni agli organi preposti con ELega (art.2381 V comma cod.civ.), nella inutilità ELl'impugnazione EL ELiberato consiliare in presenza di atti di indirizzo societario che si articolavano al di fuori ELla sede propria e ELla mancanza di momenti ELiberativi in cui sarebbe stato possibile esprimere l'eventuale dissenso alla politica aziendale sulla sicurezza (cfr. sentenza impugnata a pag.66). 'E vero infatti che le uniche ELibere consiliari acquisite in materia di sicurezza sul lavoro concernente il tema ELl'amianto, cui risultavano avere partecipato gli imputati, si riferivano alla dismissione di uno speciale tipo di asbesto (amianto blu), ovvero contenevano ELeghe all'ing.Cuniolo o al Presidente Galvani per la bonifica di ambienti di lavoro, e pertanto si inserivano in un contesto dismissivo EL solo amianto che, all'epoca, veniva riconosciuto come pericoloso, ovvero attenevano all'espressione di una ELega a soggetti tecnici per opere di risanamento, evidenziando ancor più il distacco tra il dato meramente formale ELl'incarico e la effettiva titolarità gestionale ed operativa in materia di sicurezza. 18.2 Parimenti logico è il ragionamento logico EL giudice di appello quando ha escluso che la situazione lavorativa venisse percepita dai prevenuti in termini di drammatica urgenza ed esplosività, tale da giustificare l'adempimento di obblighi di segnalazione extra ordinem, mediante denuncia all'autorità amministrativa, ovvero atti di costituzione in mora alla società, tenuto conto dei migliorati sistemi di automazione di cui erano provvisti gli ambienti dei lavori e ELle aspettative degli stessi lavoratori, molti dei quali avviati alla quiescenza, in relazione ai quali era certamente assente la consapevolezza che si stessero perpetrando gravi reati contro la incolumità personale e collettiva dopo una occupazione così prolungata e, fino a quel momento, esente da pregiudizi alla salute, presso lo stabilimento industriale con conseguente duratura esposizione alle polveri di amianto. 19. Il ricorso ELla procura Generale non si confronta poi con l'articolato EL giudice di appello di Milano neppure quando, chiamato a pronunciarsi sui motivi di impugnazione anche con riferimento al tema ELla causalità 32 l l e C ELla colpa, rappresentava come con assoluta probabilità il dissenso e la critica, pure veicolati dai componenti EL consiglio di amministrazione nei canali istituzionali segnalati dal primo giudice, non sarebbero valsi a muovere le scelte societarie nella direzione auspicabile, laddove i vertici decisionali ELla società avevano palesato compattezza e impermeabilità in relazione alle scelte di fondo di politica aziendale, proprio in ragione EL solco tracciato nell'esercizio dei poteri di gestione e di spesa tra società finanziaria capofila rispetto alle società controllate ed ai loro organi consiliari. 19.1 Il ragionamento, espresso in termini lineari e privi di salti logici, appare corretto anche laddove il giudice distrettuale ha riconosciuto l'assoluta indeterminatezza dei presidi che sarebbero stati necessari per ovviare al deficit di sicurezza sul luogo di lavoro laddove, una volta automatizzati i sistemi di trasporto e di aspirazione, non esistevano all'epoca dei fatti sistemi di protezione individuale (maschere) di tale guisa da annullare il pericolo di inalazione di polveri sottili (ultra fini), né contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, erano risultate inadempienze ELl'amministrazione in relazione ai controlli sanitari dei dipendenti, nonché al rischio di manipolazione manuale dei sacchi, e al controllo dei limiti di tollerabilità di soglie di amianto nell'aria. 19.2 Su tale ultima questione il giudice di appello si poneva a contrastare l'assunto di un filone giurisprudenziale risalente il quale riconosceva alle dosi di TLV aero disperso valore di mero indizio di avvicinamento ad una soglia di allarme, sul presupposto che il rispetto di eventuali limiti regolamentari di TLV non costituisse, di per sé, motivo di esonero da responsabilità EL gestore EL rischio, valendo lo stesso a circoscrivere il campo di applicazione ELl'art. 21 DPR 303/56 relativo agli obblighi datoriali relativi all'abbattimento ELle polveri sul luogo di lavoro. 19.3 Il ragionamento operato dal giudice di appello risulta corretto laddove la suddetta disposizione non risulta dettata per l'amianto, bensì per tutte le polveri moleste diffuse nell'ambiente in quantitativi considerevoli, e neppure la stessa si appalesa immediatamente riferibile alla polluzione di piccolissime fibre come quelle ELl'asbesto, non percepibili con l'inalazione e che i valori soglia in allora conosciuti dimostravano che il comportamento cautelare non era quello di eliminare l'aerodispersione ma piuttosto quella di contenerla entro definiti limiti quantitativi (sez.IV, Bordogna cit., pag.60). Appare pertanto adeguatamente spiegato dalla sentenza impugnata come neppure l'art.21 Dpr 56/303 contenesse una regola cautelare da valere quale statuto degli 33 e l l e C obblighi datoriali in materia di aero dispersione di particelle di amianto, quanto piuttosto quale principio generale che imponeva al datore di lavoro la ricerca e l'adeguamento tecnico nel contenimento ELle polveri nei luoghi di lavoro. 20. Da tali considerazioni emerge chiaramente che, esclusa la situazione di palese criticità dei luoghi di lavoro ON alla metà degli anni '80, come definitivamente affermato dai giudici distrettuali, sarebbe risultato arduo per gli imputati CI e EL DA PO individuare sistemi di abbattimento ELle polveri e di protezione individuale e collettiva dei lavoratori idonei a preservare gli stessi dalle micidiali inalazioni, sulla base di un giudizio di prevedibilità svolto ex ante, in accordo alle conoscenze tecniche ELl'epoca e in concreto (da ultimo sez.IV, 27.2.2017, Di Pietro, Rv.269254 sul percorso da seguire per l'accertamento ELla prevedibilità). 20.1 D'altro canto lo stesso richiamo operato in imputazione all'art. 2087 cod.civ. appare EL tutto generico e privo di concreti agganci fattuali in quanto la regola di comportamento evocata, in termini di astrazione e generalità, necessita di riempirsi di contenuti sulla base ELle reali condizioni di operatività ELl'agente concreto, per comprendere se la violazione cautelare...sia EL tutto scusabile, perché non esigibile in concreto un comportamento pure dovuto e, ove non lo sia, per ponderare la misura EL rimprovero a seconda che emerga una colpa lieve, una colpa media, oppure una colpa grave o gravissima (sez.4, 3.11.2016, P.C. in proc.Bordogna e altro;
sez.IV, 29.1.2013, Cantore, Rv.255105). 21. La motivazione ELla sentenza impugnata risulta pertanto EL tutto corretta e priva di criticità in ordine a tutti i profili esplorati ELla colpevolezza (prevedibilità e prevenibilità degli eventi ed esigibilità di una condotta alternativa utile), alcuni dei quali neppure hanno formato di specifica contestazione da parte ELla Procura generale, di talchè il ricorso ELla parte pubblica deve essere disatteso. 22. Parimenti infondato risulta il ricorso, proposto ai fini civili, dalla difesa ELle parti civili Medicina Democratica Movimento di Lotta per la salute O.n.l.u.s. e A.I.E.A. - Associazione Italiana Esposti Amianto -, sulla base di argomenti peraltro ripresi nella memoria difensiva depositata da INAIL, i quali tra l'altro agitano la funzione cautelare preventiva ELla disposizione di cui all'art.2087 cod.civ., quale precetto generale di richiamo degli amministratori ad una attività di aggiornamento e di l 34 l u C propulsione nel campo ELla sicurezza EL luogo di lavoro, in una prospettiva di captazione e di evoluzione di nuovi strumenti di protezione individuale e collettiva dei lavoratori, sulla base ELla migliore tecnica e ELle più aggiornate conoscenze EL momento storico. 22.1 In realtà la questione relativa alla verifica ELla colpevolezza non è quella di stabilire se l'art.2087 cod.civ. imponesse al consiglio di amministrazione ELla ON s.p.a. in cui si faceva utilizzo ELl'amianto quale materia prima, da cui potessero sprigionarsi invisibili conduttori, di predisporre speciali cautele così da prevenirne la dispersione in aria, ma se gli imputati potessero versare in una condizione di ignoranza scusabile nella segnalazione di eventuali inadempienze da parte EL board decisionale che controllava la società e se, passando al piano ELla prevedibilità, avessero la concreta possibilità di fare quanto sarebbe stato di sicuro effetto preventivo (sez.IV, 3.11.2016 Bordogna cit., pag.61). Orbene su tale piano si è sopra evidenziato come, a parte la incertezza sul fatto stesso che lo stato attuale ELla tecnica fornisse, all'epoca dei fatti, strumenti che escludessero il rischio di areo dispersione di fibre di amianto e la loro inalazione da parte degli operai, certamente l'acquisizione, lo sviluppo e applicazione di tali tecniche non era esigibile in capo agli imputati CC e DE ZO proprio in ragione ELl'ambito ELla loro posizione di garanzia e, quanto agli obblighi di controllo e di segnalazione, gli stessi incontravano i limiti ELla indeterminatezza ELle eventuali cautele efficacemente praticabili, i limiti ELla prevedibilità degli effetti ELle nocive inalazioni su dipendenti adusi da tempo a tale tipi di incombenti, i limite ELla forma ELl'eventuale dissenso in presenza di scelte aziendali che prescindevano dall'assunzione di ELiberati da opporre o da impugnare e in costanza di apparente regolarità amministrativa e sanitaria dei limiti ELle immissioni praticate e in presenza di una rilevante attività di bonifica. 23. Per quanto attiene poi alla tecnica, sistematicamente impiegata nel ricorso ELle parti civili, di riportare singoli passaggi ELla motivazione ELla sentenza di appello per poi assumerne la illogicità, sostenendo il contrario di quanto affermato dal giudice di merito, la stessa si presenta ai limiti ELla ammissibilità : se è vero infatti che il motivo di ricorso si confronta con il testo ELla pronuncia, nondimeno lo stesso non si misura con il ragionamento logico giuridico che stà alla base ELla affermazione giudiziale, limitandosi il ricorrente, attraverso la allegazione di note di 35 e l l i a dissenso, ad una mera critica degli elementi fattuali posti alla base ELl'argomentazione, ma di fatto non provando neppure a scardinare la coerenza e la razionalità EL ragionamento. 23.1 'E il caso per esempio ELl'argomento, utilizzato dal giudice di appello, per evidenziare la estrema marginalità degli ordini EL giorno consiliari che presentassero una qualche attinenza al tema ELl'impiego ELl'amianto quale materiale pericoloso, laddove la parte impugnante era al contrario a rimarcare che in alcuni verbali consiliari si era trattato il tema ELla esclusione di un certo tipo di amianto (amianto blu) e si era proceduto ad assegnare ELle ELeghe per attività di bonifica di luoghi di lavoro, facendone derivare la consapevolezza da parte dei componenti EL consiglio di amministrazione ELla insidiosità ELl'amianto in polvere e di una speciale tipologia di asbesto. Peraltro il giudice di appello, proseguendo sul punto il proprio ragionamento, aveva dato atto di tali emergenze in fatto per infine affermare, con argomento corretto sotto il profilo logico giuridico, che si trattava di ipotesi ove era intervenuta la esclusione di un solo tipo di amianto e, per quanto attiene alle bonifiche, il C.d.A. aveva dato una ELega al board decisionale, ELibere che sancivano la estraneità EL consiglio a profili operativi e tecnici sulla sicurezza e dimostravano altresì la limitatezza ELle conoscenze ELl'epoca in relazione alla pericolosità di tutti i tipi di asbesto. 23.2 A fronte pertanto di un tale sistematico quadro di censure, che sostanzialmente ripropongono una rielaborazione in fatto di argomenti già sviluppati dai giudice di merito, va preliminarmente osservato che in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito EL giudice di legittimità, allo stato ELla normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica ELla motivazione) la coerenza logica ELle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno ELla propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica ELla fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento. 23.3 Pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione ELle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità ELla motivazione, censurabile a norma EL citato art. 606 36 l l u J c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà EL legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti ELla decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074). 24. Quanto poi alle censure relative alla posizione di garanzia degli imputati, il giudice di appello non ha fatto che riportare per esteso, anche graficamente, la giurisprudenza che ELinea la posizione di garanzia sulla base di profili di effettività e di gestione di un rischio, evidenziando le singole posizioni e i singoli livelli di responsabilità modulati sulla base di un più diretto ed intenso collegamento con la fonte EL rischio, ovvero con la gestione ELla compagine complessa, in cui si inserisce l'attività produttiva e la fonte che genera la situazione di pericolo, attribuendo a soggetti quali quelli in oggi imputati, posizioni di garanzia di secondo livello, in quanto sprovvisti di potere di gestione EL rischio e di spesa, ma comunque titolari di una posizione di controllo ex lege sull'operato degli organi direttivi. 24.1 Anche su tale ordine di considerazioni le censure ELla parte privata appaiono in fatto e prive di effettiva forza di incisione laddove, ripercorsa l'esperienza professionale di entrambi gli imputati, la parte ricorrente era a riconoscere agli stessi una profonda conoscenza dei luoghi di lavoro e ELla pericolosità ELl'amianto, ma l'allegazione non risulta in grado di intaccare minimamente il ragionamento logico giuridico dei giudici distrettuali, limitandosi ad evocare scenari in cui CI e DA PO avrebbero dovuto operare una opzione a favore ELla dismissione EL ciclo produttivo a base di amianto, piuttosto che favorire il mantenimento ELl'occupazione lavorativa, mentre il giudice aveva ragionato in tutti altri termini, escludendo o comunque ponendo in dubbio che gli imputati avessero consapevolezza ELle pericolose condizioni di lavoro e previsione ELl'evento sia pure sotto il profilo ELla malattia professionale gravemente invalidante ai danni dei lavoratori. 25. Quanto all'argomento ELle dimissioni, nuovamente evocato nei motivi di ricorsi ELle parti civili, lo stesso era stato adeguatamente trattato dal giudice di appello solo dopo un approfondito ragionamento sui caratteri ELla imprevedibilità ELl'evento e ELla inesigibilità di una condotta alternativa allorquando, affrontando anche il tema ELla concretizzazione EL rischio, aveva altresì rimarcato che le dimissioni dei l l 37 e h due componenti EL consiglio di amministrazione, in ragione ELl'esigenze ELla produzione, ELla compattezza EL board decisionale collegato alla proprietà e ELla stessa funzione EL consiglio di amministrazione non sarebbero valse (sulla base dei criteri di imputazione ELla colpa ELineati nella sentenza Quaglierini 38991/2010 con riferimento alla significativa diminuzione EL rischio) a interrompere la produzione con l'amianto o a introdurre salvifiche procedure di lavorazione. 26. EL tutto inammissibile è poi la impugnazione ELle parti civili quando si muove a contrastare le argomentazioni EL giudice di appello attraverso il riferimento alla testimonianza dei lavoratori e ELle altre persone informate sulle condizioni di polverosità e di precarietà ELle condizioni sul luogo di lavoro, laddove il giudice di appello ha fornito adeguato conto EL fatto di avere considerato i distinti segmenti temporali cui facevano riferimento le suddette testimonianze, mai negando l'esistenza di criticità o inadeguatezze nei sistemi di captazione e di abbattimento ELle polveri, ma sostanzialmente rappresentando come nel periodo in esame (tra il 1980 e il 1990), importanti e significative migliorie erano state introdotte nei sistemi automatici di trasporto e aspirazione, così da ingenerare nei prevenuti un ragionevole affidamento anche sull'efficacia degli stessi sistemi. 27. Quanto infine alla asserita omessa valutazione da parte EL giudice di appello ELla serie di violazioni compiute dai prevenuti, nella loro veste di garanti ex lege ELla sicurezza sul luogo di lavoro si è già ampiamente motivato sia con riferimento ai motivi di ricorso proposti dal procuratore generale, sia attraverso la valutazione ELl'effettiva rilevanza precettiva alla norma generale ELl'art.2087 cod.civ., essendo comunque opportuno ribadire e precisare che il rispetto di specifiche regole cautelari (obblighi di informazione gravanti sul datore di lavoro, obblighi di abbattimento ELle polveri, obblighi di assicurare i migliori sistemi di protezione sul lavoro che la tecnica EL momento storico consentiva) attiene al profilo oggettivo ELla colpa, laddove la regola cautelare è immutabile e vale per chiunque si trovi nella situazione che attiva il dovere di diligenza (sez.IV, 3.11.2016, Bordogna cit.); essa prescinde pertanto dalle soggettive e individuali conoscenze, condizioni di ignoranza, di errore, di buona fede EL singolo e, in particolare EL soggetto che, nel processo penale, assume la veste di imputato. 38 a i l u J 27.1 Orbene il giudice di appello ha fornito una coerente e non contraddittoria rappresentazione ELle ragioni che lo hanno indotto ad escludere l'attribuzione di un addebito soggettivo alle persone di CI e DA PO, in termini di prevedibilità e prevedibilità ELla malattia professionale che ha condotto le persone offese a morte e in termini di esigibilità ELla condotta richiesta, a prescindere ELla identificazione ELla regola cautelare di cui si assume la inosservanza e ELl'accertamento EL suo complessivo raggio d'azione, soffermandosi su tutti i temi di indagine sollevati, di talchè il mero richiamo (operato dalla parte civile) alle norme asseritamente disattese rappresenta un prius già completamente metabolizzato nella decisione impugnata. 28. Né infine coglie nel segno la censura EL mancato adempimento da parte EL giudice di appello all'obbligo di una motivazione rafforzata con particolare riferimento alla verifica di attendibilità ELla prova dichiarativa, da svolgersi, se EL caso, previa rinnovazione dibattimentale per l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici, in ragione ELle conclusioni assunte in senso contrario su particolari profili tecnici acquisiti, laddove il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio ELla sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione EL compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione ELl'istruttoria dibattimentale, né è tenuto a strutturare la motivazione ELla propria decisione in maniera rafforzata, non venendo in rilievo - in tal caso il principio EL superamento EL "ragionevole dubbio", potendo - l'assoluzione intervenire anche quando manca, è insufficiente о contraddittoria la prova (sez.III, 17.2.2017, PG e PC in proc.R, Rv.271110; sez. V, 24.2.2017, PC in proc.S; 270868), né un tale principio si pone in contrasto con i principi ELla sentenza ELla Corte EDU Dan c. Moldavia, nel caso di riforma in senso assolutorio ELla sentenza di primo grado sulla base ELla valutazione EL medesimo compendio probatorio (sez.III, 19.5.2017, PG e PC in proc.F. e altri, Rv. 271344), laddove l'unica declinazione EL S.C. in senso contrario (sez.II, 20.6.2017, PG e PC in proc. Marchetta e altro), oltre a rappresentare estensione di regole fissate dal supremo collegio a sezioni unite esclusivamente con riferimento alla riforma di sentenze assolutorie S.U. (28.4.2016, Dasgupta, Rv.267487), risulta comunque contrastata da coeva pronuncia (sez.III, 5.5.2017, PC in proc.C., 270149), assolutamente condivisibile, che impone comunque il ricorso ad una motivazione rafforzata, motivazione che peraltro nel caso in specie non è affatto mancata, atteso 39 l l u f " che la Corte di Appello di Milano non si è limitata a esprimere valutazioni di dissenso e di contrasto alla pronuncia di primo grado, proponendo una propria alternativa ricostruzione dei fatti rilevanti per l'esito EL giudizio, ma la ha integralmente sostituita attraverso una autonoma valutazione di tutte le questioni, fattuali e tecniche, poste all'attenzione EL primo giudice e, per quanto riguarda la odierna impugnazione, di tutti gli aspetti relativi alla posizione di garanzia assunta dai prevenuti e ai profili più eminentemente soggettivi degli addebiti formulati a titolo di colpa generica e specifica. 29. In conclusione devono essere rigettate anche le impugnazioni proposte ai fini civili con condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti private ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Così deciso in Roma 20 Dicembre 2017 Il Presidente Il consigliere estensore Francesco RI Ciampi Ugo Bellini Vie Bellun Depositata in Cancelleria 27 APR. 2018 Oggi. Il Funzionario diziario A OF CA S M E R P Patrizia Ciorra 4 40 0