Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 2
Non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile che ha disposto la nomina dell'amministratore di sostegno la condotta di chi, con il consenso del destinatario del provvedimento adottato a norma dell'art. 404 cod. civ., trasferisce quest'ultimo in altro luogo contro la volontà del titolare dell'incarico, in quanto l'istituto dell'amministrazione di sostegno costituisce uno strumento di assistenza tendente a sacrificare il meno possibile la capacità di agire dell'assistito.
La contravvenzione riguardante l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia a norma dell'art. 650 cod. pen. può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi i quali, pur se emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all'attività propria del giudice, con la conseguenza che, fra tali atti, non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 39217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39217 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/04/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 693
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 3691/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/12/2011 del Tribunale di Viterbo sezione di Civita Castellana;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di indagini preliminari TO FO era tratto a giudizio per rispondere del reato previsto dall'art. 388 c.p., comma 2, per aver eluso l'esecuzione del provvedimento adottato il
4.10.2006 dal giudice tutelare del Tribunale di Viterbo sezione di Civita Castellana che, ai sensi dell'art. 404 c.p.c. e ss., aveva nominato la sorella dell'imputato NA FO amministratore di sostegno della convivente madre AN BA, incapace di provvedere a se stessa, che il giudicabile prendeva con sè, riportandola in Sicilia il 18.4.2007.
Con sentenza emessa il 14.12.2011 a conclusione di giudizio ordinario il Tribunale di Viterbo sezione di Civita Castellana ha riconosciuto l'imputato colpevole del reato contravvenzionale di inosservanza di un provvedimento dell'autorità ex art. 650 c.p., così diversamente qualificato il fatto in origine contestato al FO, che ha condannato alla pena di Euro cinquanta di ammenda e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile FO NA. La sentenza, con motivazione contestuale, così testualmente giustifica la decisione: "...il reato di cui all'art. 574 c.p., riguarda l'incapace, mentre il reato di cui all'art. 650 c.p., riguarda il provvedimento della pubblica autorità dato per ragioni di giustizia;
nella specie il prevenuto era a conoscenza del provvedimento di nomina dell'amministratore da parte del giudice tutelare, onde non doveva provvedere al trasporto in altro luogo dell'amministranda prima della revoca di detto atto".
2. La sentenza è stata ritualmente impugnata per cassazione (art.593 c.p.p., comma 3) dal difensore del FO, che deduce vizi di mancanza assoluta di motivazione e di erronea applicazione degli artt. 388 e 650 c.p., formulando i rilievi che seguono.
2.1. La sentenza è totalmente priva di una accettabile motivazione, essendo vergata su un prestampato con la dicitura che "le risultanze dell'istruttoria hanno confermato la responsabilità dell'imputato per quanto in rubrica ascritto" (sebbene il Tribunale abbia riqualificato l'accusa ex art. 388 c.p., e non - come affermato nella apparente motivazione - ex art. 574 c.p., ai sensi dell'art. 650 c.p.), senza chiarire quali siano le emergenze istruttorie valorizzate per la decisione. Emergenze che, se correttamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre al pieno proscioglimento del FO. La madre dell'imputato, in vero, non era ne' una minore nè una persona incapace, perché l'amministrazione di sostegno disciplinata dall'art. 404 c.c. e ss., non presuppone che l'amministrato sia infermo di mente al pari dell'interdicendo, conservando la titolarità dei propri diritti personali e patrimoniali. Il Tribunale ha ignorato le testimonianze dibattimentali delle altre due sorelle dell'imputato, FO NT e DI, che hanno riferito come la madre più volte, prima del 18.4.2007 e quello stesso giorno, avesse manifestato la sua ferma volontà di tornare in Sicilia nella sua abitazione di Priolo Gargallo. D'altro canto l'ordinanza del giudice tutelare che ha nominato alla signora AN BA un amministratore di sostegno (in persona della figlia NA) non ha disposto alcun specifico e incoercibile "affidamento" residenziale dell'anziana.
2.2. Il Tribunale ha ritenuto di attribuire al fatto reato contestato una diversa definizione giuridica, sussumendolo nell'ipotesi di cui all'art. 650 c.p.. Tale riqualificazione, priva di ogni seria motivazione, è comunque erronea, perché il reato contravvenzionale ha - da un lato - carattere sussidiario rispetto ad altre previsioni incriminatrici e - d'altro lato - richiede che il provvedimento dell'autorità disatteso dall'agente sia adottato nell'interesse di una collettività o pluralità di persone versanti in determinate situazioni e non nell'interesse di un singolo soggetto. Ma, per quanto detto, alcun ordine è contenuto nell'ordinanza del giudice tutelare ex art. 404 c.c. Evenienza, questa, che vale nel contempo ad escludere la configurabilità stessa del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, non venendo in luce alcuna deliberazione impositiva che l'imputato abbia violato con il ricondurre la madre, secondo il suo espresso desiderio, nel natio paese di sua pluriennale residenza in Sicilia.
2.3. Erroneamente, infine e in subordine, il giudice di merito non ha escluso, in violazione degli artt. 74 e 80 c.p.p., la costituzione di parte civile di NA FO, pur censurata dalla difesa, unico soggetto danneggiato dall'ipotetico reato ex art. 388 c.p., potendo considerarsi soltanto il beneficiario dell'amministrazione di sostegno (laddove la FO si è costituita non nell'interesse e per conto della madre, ma in proprio nella sua qualità di amministratore di sostegno).
3. Il ricorso proposto nell'interesse di TO FO è assistito da fondamento e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per insussistenza del fatto reato, così come giuridicamente definito dal giudice di merito ai sensi dell'art. 650 c.p., (reato che sarebbe oggi attinto da causa estintiva prescrizionale) ed anche - in termini di completezza alternativa - così come originariamente contestato ai sensi dell'art. 388 c.p., comma 2. 3.1. Al di là della mancanza di concreta motivazione della sentenza impugnata, che prescinde completamente dall'analisi delle risultanze processuali ed enuncia giudizi apodittici, il reato di cui all'art.650 c.p., in cui il Tribunale ha creduto di dover derubricare l'originaria accusa ex art. 380 c.p., non sussiste, non ricorrendone gli elementi integrativi nell'indagata condotta dell'imputato. Come ha puntualizzato la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. 1, 13.6.2001 n. 29436, Bordi, rv. 219582; Cass. Sez. 1, 24.9.2003 n. 41045, Cosentino, rv. 225784), il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., concernente l'inosservanza di provvedimenti dell'autorità "dati per ragioni di giustizia" può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi che, sebbene emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia in senso lato, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata a produrre effetti nei rapporti esterni all'attività specifica e propria del giudice. Di tal che tra i provvedimenti considerati dalla fattispecie regolata dall'art. 650 c.p., avente peculiare natura residuale ("se il fatto non costituisce un più grave reato"), non ricadono quelli tipici della funzione giurisdizionale (sentenza, ordinanza, decreto) e certamente non quelli emessi dal giudice in sede civile. Per provvedimento dell'autorità, ai fini dell'art. 650 c.p., deve intendersi, infatti, ogni atto con cui l'autorità imponga ad una o più persone determinate un particolare condotta, commissiva od omissiva, dettata da contingenti ragioni a tutela di interessi collettivi (id est pubblici) afferenti a scopi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico, igiene. In tale quadro normativo, in cui l'esercizio del potere dell'autorità (amministrativa) è destinato ad operare direttamente nei rapporti esterni all'attività propria del giudice, non possono venire in rilievo i provvedimenti giurisdizionali in senso stretto, cioè gli atti tipici del giudice (peri l'appunto sentenza, ordinanza, decreto), che non riguardano in via immediata un interesse di carattere generale ovvero, se anche lo riguardano, non attengono a quel substrato di ordine pubblico, inteso in senso lato e diffuso, che rappresenta l'oggetto, sia pure residuale, della tutela apprestata dall'art. 650 c.p.. 3.2. Ma, se la condotta dell'imputato non è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p., come ritenuto con carente motivazione (ex art.521 c.p., comma 1) dalla sentenza impugnata, ragioni di completezza di analisi impongono di osservare che la condotta in esame non costituirebbe reato neppure alla stregua della originaria contestazione mossa al FO ai sensi dell'art. 388 c.p., comma 2. Il comportamento dell'imputato che, nella certezza di esaudire la volontà dell'anziana madre (poi deceduta nel 2010) espressa in ambito familiare, l'ha riportata con sè in Sicilia, nella sua terra di origine, non si traduce - infatti - in alcuna inosservanza penalmente apprezzabile del provvedimento con cui il giudice tutelare ha nominato alla donna un amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 404 c.c.. L'ordinanza in questione, versata in atti e comunque trascritta per intero nel ricorso odierno, non reca alcuna prescrizione imperativa, limitandosi a conferire ad una figlia della signora BA per mere ragioni di "opportunità" l'incarico di amministratore di sostegno della donna, attribuendole il potere di compiere in nome e per conto della beneficiaria alcuni atti di ordinaria amministrazione, ferma restando per la beneficiaria "la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze quotidiane". Non solo. L'ordinanza del giudice tutelare indica espressamente gli atti esperibili dall'amministratrice di sostegno, con obbligo di relazione periodica, individuandoli: nella riscossione di pensioni e indennità, nella proposizione di istanze per ottenere prestazioni assistenziali o sussidi, nella presentazione della dichiarazione dei redditi. Nulla l'ordinanza precisa, in termini obbligatori o cogenti, sul luogo di residenza dell'amministranda ovvero sulla sua eventuale incapacità di determinarlo in piena autonomia e consapevolezza. Nè, del resto, il provvedimento del giudice tutelare ex art. 404 c.c., avrebbe potuto disporre in termini diversi.
In vero l'art. 409 c.c. statuisce che la persona beneficiaria dell'amministrazione di sostegno "conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno". La persona beneficiaria non è considerata dal legislatore incapace di intendere e di volere, essendo estranea in linea di principio all'istituto dell'amministrazione di sostegno specifiche situazioni di infermità mentale che rendano la persona totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, sì da porla in condizione di essere interdetta o inabilitata ai sensi degli artt. 414 e 415 c.c., Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità (ex plurimis:
Cass. Civ. Sez. 1, 26.10.2011 n. 22332, rv. 619848), l'amministrazione di sostegno (introdotta nell'ordinamento dalla legge 9.1.2004 n. 6) risponde alla finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa L. n. 6 del 2004, con la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. Rispetto a tali istituti l'ambito applicativo dell'amministrazione di sostegno va identificato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto privo di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto medesimo, in relazione alla flessibilità e maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
È evidente, allora, che nel concreto caso riguardante la madre dell'imputato alla stregua del richiamato provvedimento del giudice tutelare del 4.10.2006 la condotta attuata dal ricorrente non sarebbe stata in alcun modo idonea ad integrare l'originaria prefigurata elusione dolosa dell'ordinanza del giudice tutelare ex art. 404 c.c. nei termini previsti dalla norma incriminatrice di cui all'art. 388 c.p., comma 2. L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto reato ascritto all'imputato assorbe le subordinate censure enunciate dal ricorso in punto di statuizioni civili della sentenza, determinandone la caducazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013