Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 39217
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Non integra il reato di elusione del provvedimento del giudice civile che ha disposto la nomina dell'amministratore di sostegno la condotta di chi, con il consenso del destinatario del provvedimento adottato a norma dell'art. 404 cod. civ., trasferisce quest'ultimo in altro luogo contro la volontà del titolare dell'incarico, in quanto l'istituto dell'amministrazione di sostegno costituisce uno strumento di assistenza tendente a sacrificare il meno possibile la capacità di agire dell'assistito.

La contravvenzione riguardante l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia a norma dell'art. 650 cod. pen. può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi i quali, pur se emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all'attività propria del giudice, con la conseguenza che, fra tali atti, non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale.

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    Alex Ingrassia · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2013, n. 39217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39217
Data del deposito : 9 aprile 2013

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