Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 1
La contravvenzione riguardante l' inosservanza dei provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia di cui all'art. 650 cod. pen., può avere a presupposto solo quelli oggettivamente amministrativi che, pur se emanati per motivi inerenti ad attività dirette a scopi di giustizia,hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata a operare nei rapporti esterni all'attività propria del giudice; di conseguenza, fra tali provvedimenti non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale (sentenza, ordinanza e decreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2001, n. 29436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29436 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 13/06/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 768
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 006606/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RD TT N. IL 27/06/1930
2) NI NA AR N. IL 17/01/1946
avverso SENTENZA del 09/06/2000 TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione previa qualificazione giuridica del fatto nell'art. 323 c.p. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR TT, RE NN IA, D'FI AN e RO FO venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. perché, in concorso tra loro, la OR in qualità di direttore amministrativo della Soprintendenza archeologica per il Lazio, il D'FI quale consegnatario dei beni mobili del comprensorio "Villa Adriana" e la RE preposta a detta Soprintendenza dal 16.4.1993, abusavano del loro ufficio, la OR disponendo, nel periodo fine aprile - inizio maggio 1993, mediante direttive impartite al D'FI, che vi provvedeva senza redazione di alcun atto, la restituzione al RO di tredici reperti archeologici sequestrati allo stesso RO nel (976 e successivamente, in data 4.3.1986, riconsegnati alla Soprintendenza in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma in data 13.12.1984, che ne disponeva la devoluzione alla Soprintendenza trattandosi di cose appartenenti allo Stato in base alla l. n. 1089 del 1939, e la RE, avvertita telefonicamente dal D'FI
dell'avvenuta restituzione, omettendo di adottare i dovuti provvedimenti di revoca della restituzione, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio patrimoniale al RO, persona nota nel piccolo comune di Tivoli per il suo particolare interesse per i reperti archeologici, il quale ne aveva fatto richiesta con istanza del 6.7.1992.
Con sentenza del 9.6.2000, il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato previsto dall'art. 650 c.p., così modificata l'originaria imputazione, per avvenuta prescrizione, e disponeva la restituzione dei reperti archeologici alla Soprintendenza, osservando che nel caso di specie non era configurabile l'ipotesi di reato di cui all'art.323 c.p. per la mancanza dell'elemento della violazione di legge o di regolamento e che ricorrevano, invece, gli estremi della fattispecie ex art. 650 c.p. in relazione all'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di giustizia, identificati nel sequestro dei reperti archeologici e nell'ordinanza in data 13.12.1984 con cui il tribunale aveva respinto istanza di restituzione del RO.
La RE e la OR proponevano distinti ricorsi per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 650 c.p. e manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che mancavano le condizioni per configurare il reato previsto dall'art. 650 c.p., in quanto, in particolare, non sussisteva un provvedimento legalmente dato per ragioni di giustizia. Inoltre, nel ricorso della RE veniva dedotta la violazione degli artt. 522, 518, comma 1, 178 lett. b) e c), in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per non essere stato oggetto di contestazione il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 650 c.p.: veniva richiesta, altresì, la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, nella cui epigrafe la RE era stata indicata come "assente" e non come "contumace". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel ricorso proposto nell'interesse della RE è stata denunciata la violazione degli artt. 522, 518 e 178, lett. b) e c) c.p.p. sulla premessa che manca qualsiasi correlazione tra il fatto ritenuto in sentenza e quello dedotto nell'imputazione, trattandosi di condotte tra loro assolutamente eterogenee.
La censura merita accoglimento.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la violazione del principio di corrispondenza tra accusa contestata ed accusa ritenuta in sentenza postula che tra i due fatti vi sia una totale diversità ed estraneità, sì da dare luogo ad una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali (Cass., Sez. 3^, 9 febbraio 2000, Pelosi, Cass., Sez. 1^, 10 dicembre 1998, Cicogna). Nel caso di specie è sicuramente riscontrabile la sostanziale immutazione del fatto contestato ed è, quindi, venuta meno la correlazione sancita dall'art. 521 del codice di rito, dato che l'imputazione rivolta alla RE riguardava l'abuso di ufficio conseguente alla mancata revoca del provvedimento illegittimo di restituzione dei reperti archeologici al RO, mentre il ritenuto nella sentenza attiene all'inosservanza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria per ragioni di giustizia. Ciò posto, dalla violazione della regola di cui all'art. 521 deriva, a norma dell'art. 522, la nullità della sentenza e, di riflesso, questa Corte dovrebbe emettere una decisione di annullamento di contenuto meramente processuale. Ricorrono, tuttavia, le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 c.p.p., operanti in ogni stato e grado del processo. Invero, posto che risulta estinto per prescrizione anche il reato di cui all'art. 323 c.p. a seguito del decorso del periodo di sette anni e mezzo dal fatto (fine aprile - inizio maggio 1993), deve porsi in risalto che gli stessi elementi fattuali accertati dal giudice di merito ed esposti nella sentenza impugnata rendono evidente che la RE non può considerarsi responsabile di quanto addebitatole. Risulta dal capo di imputazione che la RE è stata preposta alla Soprintendenza archeologica per il Lazio a partire dal 16.4.1993 e che il fatto è stato commesso nel periodo "fine aprile - inizio maggio 1993", e quindi a pochissimi giorni dalla presa di possesso dell'incarico di soprintendente, quando cioè l'imputata non poteva ancora essere a conoscenza della lunga e complessa vicenda relativa al sequestro dei reperti archeologici disposto, circa dieci anni prima, dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 13.12.1984. Alla luce di tali dati, ricavabili dalla stessa sentenza impugnata, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio per non avere commesso il fatto.
2. - Passando all'esame del ricorso della OR, deve precisarsi, in via preliminare, che non è estensibile la rilevata mancanza di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, per la ragione che il capo di imputazione riguardante tale imputata ha ad oggetto una condotta totalmente differente da quella attribuita alla RE.
Tanto premesso, essendo divenuto definitivo l'accertamento del giudice di merito relativo all'esclusione del fatto di reato ex art.323 c.p., deve verificarsi la giuridica consistenza delle censure mosse in ordine alla configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., ricondotta dal tribunale nella inosservanza da parte della OR dell'ordinanza di sequestro in data 13.12.1984. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento dell'autorità menzionato nella norma incriminatrice ex art. 650 c.p. è comunemente inteso come tipico atto di manifestazione di volontà di un organo della pubblica amministrazione, diretto ad una o più persone determinate o determinabili per il conseguimento dei fini identificabili nelle ragioni di "giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene". Tale linea interpretativa è condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto occasione di chiarire che i provvedimenti presi in considerazione dall'art. 650 c.p. sono soltanto quelli oggettivamente amministrativi, pur se emanati per motivi genericamente inerentì ad un'attività diretta a scopi di giustizia, aventi come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare direttamente nei rapporti esterni all'attività del giudice: con la conseguenza che in detta categoria non possono essere compresi i provvedimenti giurisdizionali in senso stretto, ossia gli atti tipici del giudice (sentenza, ordinanza, decreto), che non riguardano direttamente un interesse generale o, anche se lo riguardano, non concernono quell'ordine pubblico in senso lato che costituisce l'oggetto, sia pure residuale, della tutela apprestata dalla norma incriminatrice contenuta nell'art. 650 c.p. (Cass., Sez. 1^, 15 aprile 1994, Avagnano;
Cass., Sez. 1^, 5 luglio 1993, Chiacchio). Dal precedente principio di diritto deve inferirsi che nel caso in esame non è configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p., contestata sul presupposto della inosservanza dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in ordine al sequestro dei reperti archeologici.
Pertanto, deve annullarsi senza rinvio la sentenza con cui è stata dichiarata l'estinzione per avvenuta prescrizione del reato ex art.650 c.p., pronunciata nei confronti della OR, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di OR TT perché il fatto non sussiste e nei confronti di RE NN IA per non avere commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001