Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14760 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIANA BOLLI Aula 'B' PEGISTRAZIONE E 68 N. modifiche al sistema penale 81, 19 11 - DA 24- SENTE & IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 23 RT. LA CORTE SUPRIM14760/03 A Oggetto жич анш Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4915/00 - Presidente Dott. Angelo GRIECO Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE - Cron.29843 Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Rep. PICCININNI Rel. Consigliere Dott. Carlo Ud.28/04/2003 Dott. Luigi MACIOCE -- Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI COSENZA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
UZ AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6/99 del Pretore di ROSSANO, depositata il 18/01/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Fly 1078 udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte Osserva quanto seque. Con ricorso ritualmente notificato la Prefettura di Cosenza esponeva che il Pretore di RO aveva accol- to l'opposizione proposta da VA ZI avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti, per aver circolato con vettura priva della copertura assi- curativa. In proposito denunziava violazione di legge in re- lazione agli artt. 2700 c.c. e 23, comma 12, 1.689/81 "1per il fatto che, ritenendo non raggiunte prove suf- ficienti della responsabilità del ricorrente ", il giu- dicante si sarebbe discostato da quanto risultante dal verbale redatto dagli agenti intervenuti, con ciò im- plicitamente disconoscendo all'atto pubblico l'efficacia probatoria allo stesso assegnata dalla nor- mativa vigente, effetto astrattamente conseguibile uni- camente con la proposizione della querela di falso, nella specie non evocata. Il ZI non svolgeva alcuna attività difensiva e il P.M., al quale gli atti erano stati trasmessi per la Ю, 2 sua richiesta in ordine alla inammissibilità del ricor- SO, ne chiedeva la trattazione in pubblica udienza. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 28.4.2003. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. In proposito deve preliminarmente osservarsi che in tema di illeciti amministrativi, a norma dell'art. 3 1. 24.11.1981, n. 689, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo ed al fine di escludere ogni responsabilità non basta l'ignoranza della sussi- stenza dei presupposti dell'illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, circostanza di cui deve dare prova l'interessato cui si addebiti il fatto vie- tato, atteso che la norma pone una presunzione di colpa a suo carico ( specificamente sul punto si richiamano C. 19.1.2000, n. 536, C. 21.1.2000, n. 664, C. 25.5.2001, n. 7143). Orbene ciò premesso Orbene si rileva che il Pretore di l'esistenza del fatto addebitato RO ha affermato al ZI nella sua materialità, e cioè che la vettura a lui affidata circolava pur essendo sprovvista della prescritta copertura assicurativa, ma ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per un giudizio di re- th 3 sponsabilità a suo carico in ragione del contesto pro- batorio emerso. Tale contesto probatorio è stato in particolare in- dividuato dal Pretore nelle allegazioni difensive dello stesso ZI, e nel relativo riscontro offerto dalle dichiarazioni del teste MO, secondo il quale نت l'opponente, accompagnato da un meccanico, stava visio- nando e provando la vettura priva di assicurazione. Tuttavia tali indicazioni non valgono a rappresen- tare una situazione in punto di fatto idonea a dimare costituire il pur necessario collegamento logico con la decisione adottata poiché l'assunto secondo il quale il ZI fosse all'interno del veicolo per verificarne l'efficienza, pur se ipoteticamente confermato dalle risultanze emerse, non varrebbe di per sé ad escludere il dolo o la colpa dell'opponente, essendo invece a ta- le scopo indispensabile chiarire quali siano state le iniziative adottate dal ZI in occasione dell'affidamento della vettura, posto che l'art. 193 C.S. sanziona chiunque circoli senza copertura assicu- rativa e quindi non solo il proprietario, e quali gli elementi che 10 avrebbero indotto in errore circa l'esistenza del contratto di assicurazione per la re- sponsabilità civile relativo al veicolo in oggetto. Solo una volta operate le precisazioni indicate sa- н 4 rebbe quindi stato possibile, per il Pretore di Rossa- no, valutare se il comportamento dell'opponente sotto- posto al suo esame avesse ° meno rispettato i canoni dell'ordinaria diligenza. In mancanza, è da ritenere sussistente la denuncia- ta violazione di legge in relazione all'art. 23, comma 8, 1. 689/81 e all'art. 3 della stessa legge, da esso implicitamente richiamato. La sentenza impugnata, conclusivamente,deve esse re cassata, con rinvio al Tribunale di RO che si at- terrà ai principi sopra indicati, anche per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di RO anche per le spese di questo grado di giudizio. Roma, 28.4.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo, Piccininni Angelo Griec vec Carlo P CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime e s Civile Deposi t Cancelleria NOELLIERE F30T, 2003 Bianch IL CANCELLIERE 5