Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
E ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con la quale il giudice d'appello ha dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., purché sia configurabile un concreto interesse della parte ad impugnare. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la ricorrenza dell'interesse ad impugnare giacché il giudice di primo grado aveva modificato l'originario addebito in termini di maggior favore per l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2014, n. 51751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51751 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 18/11/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 2189
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE S. - rel. Consigliere - N. 3921/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES VA N. IL 07/12/1980;
IC NS N. IL 06/12/1966;
LE IU N. IL 09/05/1983;
LÙ IU N. IL 27/06/1987;
avverso la sentenza n. 1505/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VA DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato la nullità della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo il 12.10.2012 nei confronti di ES VA, EL PP, EO BE, LA LF, EM PP e AL PP per il reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per violazione dell'art. 521 c.p.p. e disposto la trasmissione degli atti al primo giudice (dando ulteriori statuizioni che non rilevano in questa sede). Infatti, la Corte distrettuale ha ritenuto che, a fronte di una imputazione che contestava la partecipazione dei predetti ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, l'affermazione di responsabilità per plurime detenzioni finalizzate alla illecita cessione a terzi concretasse la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza di condanna, stante la genericità della indicazione dei reati-fine che poteva trarsi dalla prima.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione ES VA, a mezzo del difensore avv. Michele Giovinco.
2.1. Con unico motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, art. 521 c.p.p., comma 1 e art. 522 c.p.p..
La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che i fatti ritenuti dal primo giudice fossero diversi da quelli descritti nel capo di imputazione, posto che la originaria contestazione (che faceva riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), conteneva sia pure sommariamente la specificazione dei fatti concretanti violazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e l'imputato appellante non aveva operato alcun rilievo a riguardo della pretesa nullità rilevata dalla Corte di Appello.
In tal modo la Corte territoriale ha omesso di decidere sul merito dell'imputazione, travalicando i limiti dell'effetto devolutivo e quindi omesso di pronunciare sentenza assolutoria, come imposto dalla insufficienza indiziaria.
3. Ricorrono per cassazione altresì LA LF, EM PP e AL PP, con distinti atti dal contenuto pressoché pedissequo, redatti dal comune difensore, avv. VA Collura.
3.1. Con un primo motivo si deduce vizio motivazionale;
sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti processuali e della manifesta illogicità, per aver la Corte di Appello omesso di pronunciare sentenza assolutoria nonostante che dalle intercettazioni non si evinca che il EM, il AL ed il LA avessero acquistato la droga detenuta per poi rivenderla a terzi;
sotto il profilo della carenza motivazionale per essersi limitata la Corte distrettuale a confermare in parte la sentenza di primo grado, senza tener conto delle obiezioni della difesa.
3.2. Con un secondo motivo si deduce erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perché la Corte di Appello doveva assolvere gli imputati, dato che dagli atti del fascicolo non emergono gli elementi necessari a ritenere integrato il reato ritenuto, per non essere stata provata la finalità di spaccio ed essere meramente congetturale la diversa affermazione fatta dal Giudice dell'udienza preliminare. In particolare per il LA, si segnala che nel corso della perquisizione non sono stati rinvenuti bilancini di precisione, sostanza stupefacente o altro che possa confortare la tesi della detenzione a fine di spaccio;
mentre dalle intercettazioni emerge che i rapporti tra il LA ed il ES attenevano a relazione di natura unicamente familiare.
3.3. Con un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per mancanza di motivazione e violazione delle richiamate norme, non emergendo dai decreti di autorizzazione quale sia stato l'iter argomentativo seguito dal giudice nel fare proprie le ragioni degli organi inquirenti, avendo questi utilizzato la formula dell'integrale recepimento di esse, così stilando una motivazione meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso proposto nell'interesse del ES è inammissibile.
4.1. Invero, in tema di impugnabilità del provvedimento con il quale il giudice di secondo grado annulla la sentenza di condanna gravata ritenendo violato il principio di correlazione si registrano due divergenti orientamenti. Secondo un primo, è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 568 c.p.p., comma 4, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso rispetto a quello contestato, annulli la pronuncia di primo grado e trasmetta gli atti al pubblico ministero. Una simile decisione, infatti, si reputa inidonea a determinare un qualche pregiudizio per l'imputato, il quale - si afferma - ha ampia ed inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato (Sez. 5, n. 14366 del 27/01/2012 - dep. 16/04/2012, Caratozzolo e altro, Rv. 252474).
Un diverso orientamento ritiene, all'inverso, che il ricorso sia ammissibile quando sussista un concreto interesse della parte ad impugnare (in tal senso Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014 - dep. 29/04/2014, Pagano ed altri, Rv. 260006; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013 - dep. 17/06/2013, Tonietti, Rv. 256860). La contrapposizione interpretativa replica quella alla quale hanno posto rimedio le Sezioni Unite con la sentenza n. 29529 del 25.6.2009, P.G. in proc. De Marino, rv. 244108, insorta a riguardo della ammissibilità del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza della Corte territoriale che annulla la sentenza di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al primo giudice per la rilevata sussistenza di una nullità della sentenza di primo grado (nella specie, per non aver rilevato il legittimo impedimento dell'imputato).
Nell'occasione il S.C. ha in primo luogo escluso che il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione possa giustificare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia annullato, a norma dell'art. 604 c.p.p., la pronuncia di primo grado per vizio processuale;
quindi ha affermato che l'interesse concreto ed attuale alla eliminazione del provvedimento mediante impugnazione non va colto alla luce della possibilità o meno della parte di esercitare nella loro completezza le facoltà difensionali ma tenendo presente "il diritto a non veder vanificati ingiustamente ed irrimediabilmente i risultati (in ipotesi favorevoli) scaturiti dalla sentenza di primo grado". La sentenza di appello, infatti, produce la eliminazione della prima decisione, che era suscettibile di passaggio in giudicato, così realizzando un effetto novativo che azzera i risultati già raggiunti nel processo, ai quali vanno commisurati i contrapposti interessi delle parti al relativo mantenimento o caducazione.
4.2. Ritiene questo Collegio che i ricordati principi posti dalle S.U. debbano trovare applicazione anche nel caso in esame, nel quale ricorrente è l'imputato, non potendosi condividere l'assunto - espresso in Cass. n. 14366/2012 - che quei principi valgano per l'ipotesi del ricorso del P.G., titolare dell'interesse all'esatta applicazione della legge, mentre l'imputato manterrebbe inalterate le facoltà difensionali e quindi sarebbe privo di interesse ad attivare il mezzo di impugnazione. Infatti, come si è appena sopra rammentato, il S.C. ha esplicitamente preso in considerazione la tesi fatta propria dalla Quinta Sezione, ritenendola irricevibile perché fondata sulla omessa considerazione che la pronuncia rescindente impedisce la formazione del giudicato ed ha analizzato la questione sottopostale anche nella prospettiva dell'imputato ricorrente, pervenendo alla conclusione che egli ha diritto a non veder vanificati illegittimamente i risultati conseguiti con la sentenza di primo grado.
Concordemente, quindi, alle decisioni della Seconda e della Sesta Sezione, deve affermarsi anche in questa sede che la sentenza della Corte di Appello con la quale si dichiara la nullità della decisione di primo grado ritenuta viziata per violazione dell'art. 521 c.p.p. possa essere fatta oggetto di ricorso per cassazione dalla parte che sia titolare di un interesse concreto ed attuale alla sua eliminazione;
e che tale interesse qualificato debba essere riconosciuto nel caso, come quello in esame, in cui il giudice di primo grado aveva provveduto a modificare l'originario addebito in termini più favorevoli all'imputato ricorrente. Si consideri, infatti, che al ES era stata contestata l'ipotesi delittuosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 3 e 4, mentre la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo lo aveva condannato per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 112 c.p., n. 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6,
punito con una pena inferiore.
4.3. Il ricorso è ciò non di meno inammissibile perché manifestamente infondato.
Assume il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, l'originaria imputazione conteneva la specifica individuazione delle componenti fattuali ascritte al ES, con indicazione del tempo e del luogo dei fatti accertati;
e che, comunque, la violazione dell'art. 521 c.p.p., ricorre allorquando l'imputato non sia stato posto in condizioni di difendersi dalle accuse, così come emerse anche nel corso del giudizio, risultando significativo che l'imputato non aveva mosso con l'atto di appello alcuna doglianza in merito alla pretesa nullità rilevata dal giudice di appello.
Orbene, la motivazione resa dalla Corte di Appello in ordine alla ritenuta eterogeneità tra gli elementi menzionati nell'originaria imputazione e quelli assunti dal primo giudice a base della condanna è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per la quale non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine (Cass., sez. 5, sent. n. 14991 del 12.1.2012, P.G. in proc. Strisciuglio e altri, rv. 252324).
Inoltre, il giudizio formulato dalla Corte distrettuale risulta sostanziato da puntuali riferimenti ai contenuti dell'addebito originario, con la reiterata sottolineatura della "assoluta mancanza di qualsivoglia indicazione di singoli episodi di detenzione o di cessione di sostanze stupefacenti posti in essere da taluno degli imputati ...", essendo richiamata in quella solo genericamente la circostanza che taluno di essi fosse dedito all'approvvigionamento ed altri alla cessione a terzi dello stupefacente, tanto che lo stesso giudice aveva dovuto riformulare la rubrica, onde dare evidenza ai fatti per i quali pronunciava condanna.
Quanto al secondo aspetto evidenziato dal ricorrente, ovvero la mancanza di incidenza di quanto appena descritto sul diritto di difesa, l'affermazione fatta a riguardo dalla Corte di Appello (che quindi non ha mancato di prendere in esame lo sviluppo del giudizio di primo grado, peraltro celebrato con rito abbreviato), secondo la quale sui fatti ritenuti "non è mai stata apprestata alcuna difesa da parte degli imputati" trova nel ricorso un contrasto meramente dialettico, mentre non è significativo dell'assenza di lesione al diritto di difesa che l'atto di appello non abbia censurato la decisione di primo grado per la sua violazione, considerato che l'acquiescenza sul punto ben può essere giustificata dal conseguimento di un più favorevole trattamento sanzionatorio. Va poi rammentato che in alcun modo si rinviene nella specie una violazione del principio devolutivo, posto che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio (Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012 - dep. 01/08/2012, Di Stefano, Rv. 253217), che quindi ben poteva essere rilevata d'ufficio dalla Corte di Appello.
5. I ricorsi proposti nell'interesse del EM, del AL e del LA sono parimenti inammissibili per manifesta infondatezza dei relativi motivi.
Infatti, il provvedimento impugnato nei confronti degli odierni ricorrenti si limita alla sola statuizione dell'annullamento della sentenza di primo grado, per le ragioni sin qui ampiamente descritte. Non vi è - e non poteva esserci - alcun esame degli elementi probatori acquisiti e vagliati dal primo giudice e delle censure che al relativo giudizio erano state mosse dagli appellanti. Non è privo di significato che il LA si richiami alle affermazioni fatte dal giudice di primo in merito alla finalità di spaccio della detenzione di stupefacente: non ve ne sono, infatti, nella sentenza qui impugnata;
ne' è stato preso in esame il tema della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Sicché tutti i motivi formulati con i ricorsi avanzano censure palesemente incoerenti con la struttura della motivazione aggredita con il mezzo di impugnazione.
6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014