Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11174 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA C RT SU REȚIA I ZIONE11 1 74/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZI NE ERZA RIVILE ohl dav o cizeslagioul Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradale - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 19149/99 Cron.28781 - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 2905 Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Michele LO PIANO Ud.16/04/02 -Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA # 29 LUG. 2002 LULLI COSTANTINO, elettivamente IL CANCELLIERS LUNGOTEVERE FLAMINIO 48, presso lo studio dell'avvocato SANDRA ROSSI, che lo difende, giusta delega in atti;
CELLERIA - ricorrente
contro
ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, inpersona dell'Amministratore Delegato dott. Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che la difende, giusta delega in atti;
2002 914 controricorrente -1- nonchè
contro
AL PE;
- intimato avverso la sentenza n. 2623/98 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III civile emessa il 13/7/98, depositata il 23/07/98; RG.3648/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato SANDRA ROSSI;
udito l'Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 21 e 24 maggio 1994 AN LL conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma GI AL e le Assicurazioni d'Italia s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in Montelibretti il 10 maggio 1993. Il LL esponeva che egli, a bordo di una moto Honda, era venuto a collisione con l'autovettura condotta dal proprietario AL, il quale, nell'effettuare una manovra di conversione, aveva omesso di cedergli la precedenza. Si costituiva la società assicuratrice, mentre restava contumace il AL. Il Tribunale adito, con la sentenza del 3 novembre 1995, dichiarava la pari responsabilità del LL e del AL nella determinazione dell'incidente e condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore del LL, della somma di L.128.500.000, oltre interessi e rimborso delle spese processuali. Il LL proponeva appello. Costituitisi la società Le Assicurazioni d'Italia ed il AL, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 23 luglio 1998, ha rigettato l'appello, confermando il giudizio di “pari corresponsabilità del LL e del AL”. In ordine alla quantificazione dei danni alla persona subiti dal LL, la Corte ha affermato che il danno fisiognomico chiesto dall'appellante "deve ritenersi ricompreso nel danno biologico equitativamente liquidato dal Tribunale ed ha negato la sussistenza del danno patrimoniale per l'assenza di prova, da parte del LL, di una “effettiva riduzione del 3 4 proprio reddito di lavoro in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente". Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma AN LL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi, a cui Assitalia-Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre GI AL non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 1.- Nel controricorso si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di procura per assenza del requisito della specialità کر previsto dall'art.365 c.p.c., stante il tenore generale della procura rilasciata a margine dello stesso ricorso. L'eccezione è infondata. La specialità della procura al difensore, prescritta per E l'ammissibilità del ricorso per cassazione dall'art.365 c.p.c., risulta dal fatto che essa è stata rilasciata dal LL a margine del ricorso, onde va presumibilmente riferita alla sentenza impugnata con il detto atto, rendendo perciò irrilevante qualche espressione sovrabbondante in essa contenuta. Come, con la sentenza 10 marzo 1998 n.2642, hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno tratto argomento interpretativo anche dalla modifica che la legge 27 maggio 1997 n.141 ha apportato all'art.83 c.p.c., la menzionata posizione topografica della procura dà luogo alla presunzione di sua riferibilità al giudizio a cui l'atto attiene, indipendentemente dalle espressioni usate nella procura stessa, alcune delle quali, se sono non pertinenti al giudizio 4 S di cassazione, non fanno venire meno il conferimento al difensore del potere di redigere specificamente l'atto di impugnazione su cui la procura stessa è stata rilasciata. Il ricorso per cassazione, quindi, va ritenuto ammissibile, onde se ne può esaminare il merito. 2.- Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di diverse disposizioni di legge (artt.2043, 2054 e 2055 e artt. 142, 145 e 154 codice stradale), censurando l'accertamento della sentenza impugnata di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli scontratisi. Il ricorrente osserva che la Corte di appello si è “soffermata esclusivamente sulla condotta tenuta dal conducente della motocicletta e non sulla manovra di conversione ad U effettuata dall'autovettura, fatto che costituisce l'unico elemento certo della vicenda" e che, in violazione dell'art.116 c.p.c., non sono state considerate le prove testimoniali raccolte in primo grado, le quali hanno riferito di una velocità "normale" e “moderata" della motocicletta. II ricorrente rileva, ancora, l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata dove afferma che la motocicletta lasciò una traccia di frenata lunga 26 metri e mezzo, potendo tale traccia essere di "scarrocciamento” della moto caduta prima pure avendo dell'urto, e la contraddittorietà della stessa motivazione che, accertato che l'autovettura stava effettuando una manovra di conversione, ha ravvisato una colpa del motociclista in relazione alla piena visibilità della strada, senza considerare che questi, pure avvistando l'autovettura, avrebbe potuto ritenere che essa sarebbe uscita dalla sede stradale per entrare nello spazio privato posto alla sua destra anziché effettuare una 5 6 inversione del senso di marcia, manovra che comporta non solo l'obbligo di cedere la precedenza (come affermato dalla Corte di appello), ma anche i particolari doveri di attenzione e diligenza previsti dall'art. 154, primo comma, cod. stradale (e cioè il dovere di assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada e quello di segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione). Il motivo di ricorso è infondato, perché non sussistono, nella sentenza impugnata, i vizi di motivazione e di violazione di legge 5 denunziati dal ricorrente. La Corte di appello ha desunto la conferma dell'accertamento, compiuto dal Tribunale, di pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli scontratisi (la motocicletta guidata dal LL e l'automobile condotta dal AL), dalle modalità dell'incidente. A tal fine la Corte territoriale ha, innanzitutto, considerato "il punto d'urto fra i mezzi venuti a collisione e la ubicazione dei danni riportati dall'auto Renault (sportello dx e fascione laterale dx)", traendone la conseguenza che “era stata la moto ad andare a collidere con l'auto Renault e non viceversa". Il secondo elemento preso in considerazione dal giudice del merito è costituito dalle "lunghe tracce di frenata, lasciate dalla moto per m.26,5", le quali "dimostrano che la velocità del LL, al momento del sinistro, non era certamente adeguata allo stato dei luoghi (strada fiancheggiata da case)". La Corte territoriale ha, poi, considerato che "il LL, per il carattere rettilineo della strada percorsa e la piena visibilità dovuta alle condizioni di tempo....era nella possibilità di avvistare a distanza, 6 7 tempestivamente, l'auto Renault che, tra l'altro, stava per completare la manovra di conversione, tenuto conto che, al momento della collisione, l'auto aveva già invaso la semicarreggiata ove transitava il LL”. Nell'incidente così ricostruito la Corte di appello ha ravvisato la colpa del AL, ma l'ha ritenuta causa non esclusiva dello stesso, osservando che il LL, “con una velocità più moderata avrebbe potuto evitare il sinistro o quanto meno attenuarne le conseguenze dannose". In relazione alle censure contenute nel motivo di ricorso, 5 nell'ordine in cui sono state sopra riassunte, va rilevato che la sentenza impugnata si è soffermata prevalentemente sulla condotta di guida del LL perché la Corte era tenuta a decidere sull'appello proposto dallo stesso e diretto ad escludere la sua colpa. L'avere ravvisato la colpa del AL non è sufficiente per ritenere che tale colpa sia stata la causa esclusiva dello scontro, dovendosi a tal fine accertare anche che l'altro conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (art.2054, primo comma, c.c.). Le prove testimoniali sono state considerate dalla Corte di appello, che ha espressamente ritenuto più attendibile la prima versione dei fatti resa ai carabinieri dal teste Altobelli, rispetto a quella poi resa in udienza, la quale ultima è stata ravvisata in contrasto con la ubicazione dei danni riscontrati sull'autovettura. Trattasi di valutazione rientrante nei poteri del giudice del merito e consentita dal disposto dell'art. 116 c.p.c.. La censura concernente la traccia di frenata lasciata dalla moto non indica da quale elemento di prova il giudice del merito avrebbe dovuto trarre la conclusione che si trattava di tracce non di frenata, ma di 7 8 "scarrocciamento", onde si esaurisce nella contrapposizione della valutazione del ricorrente a quella compiuta dalla sentenza impugnata e quindi nella richiesta di un accertamento di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità. Non sussiste la denunziata contraddittorietà della motivazione con riferimento alla considerazione, espressa dalla Corte di appello, che il LL era in condizione di avvistare a distanza l'autovettura la quale, al momento dell'urto, aveva già invaso la semicarreggiata percorsa dalla moto. Tale considerazione, infatti, conferma la valutazione di velocità non moderata della moto, in cui il giudice del merito ha ravvisato la condotta colposa del LL medesimo, la quale, come si è detto, non può یا essere annullata dal fatto che il conducente dell'autovettura abbia compiuto una manovra di inversione del senso di marcia senza osservare le prescrizioni imposte dall'art. 154 del codice stradale. 3.- Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato il danno alla persona da lui subito, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine ai seguenti quattro punti: a) il rigetto del danno patrimoniale incidente sulla capacità lavorativa: il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha esaminato la censura contenuta nell'atto di appello di incompletezza dell'elaborato peritale presentato al Tribunale e la contraddittorietà tra l'estrema gravità del danno (40 per cento di invalidità permanente e limitazione nella misura del cinquanta per cento della validità del braccio destro in un destrimane) e la negazione della sua incidenza sui qualsiasi attività lavorativa intrapresa o da intraprendere, a prescindere da una 8 9 specifica prova sul punto;
b) il danno fisiognomico, che la sentenza impugnata ha ritenuto incluso nel danno biologico: il ricorrente osserva che la grave deformazione accertata dal consulente tecnico (e precisata nel ricorso), ponendo "il danneggiato in una condizione di inferiorità nel mondo del lavoro....finisce per ripercuotersi, per lo meno indirettamente, sul suo patrimonio"; c) la liquidazione del danno morale, su cui si lamenta “il silenzio....del giudice di appello"; d) la liquidazione del danno biologico, che viene censurata perché il Tribunale ha seguito il 5 criterio del triplo della pensione sociale. Le quattro censure vanno autonomamente considerate. 3.1.- La censura sopra indicata sub lettera a) è infondata. Va premesso che la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto insussistente la prova che la riduzione della capacità lavorativa conseguente alle lesioni subite dal ricorrente comportasse per lui un mancato guadagno, onde ha risarcito soltanto il danno biologico, comprensivo della riduzione della capacità lavorativa generica del danneggiato (e cioè della sua attitudine al lavoro in generale). La lacuna probatoria posta a fondamento della sentenza impugnata non concerne l'entità delle lesioni subite dal LL e le sue conseguenze sul piano della capacità lavorativa in generale, onde essa non poteva essere colmata dalla consulenza medico-legale effettuata in primo grado, che ha accertato i postumi permanenti conseguenti alle lesioni. E' perciò irrilevante il mancato esame della richiesta dell'appellante di integrazione della detta consulenza. 9 10 La prova che la Corte di appello ha ritenuto mancante attiene, invece, all'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato, e cioè sulla sua attitudine a svolgere quel determinato lavoro al quale egli è dedito ed a produrre, quindi, una flessione del suo reddito lavorativo costituente un danno patrimoniale, sotto l'aspetto del lucro cessante. Per fornire tale prova il LL avrebbe dovuto almeno indicare il reddito percepito prima dell'incidente e l'eventuale contrazione di esso in conseguenza dei postumi permanenti, effetto che il giudice del merito ha escluso derivare necessariamente dai detti postumi, i quali possono anche comportare soltanto "un maggiore sforzo fisico nell'espletamento della pregressa attività lavorativa e la riduzione della capacità lavorativa generica".
3.2. Anche la censura sopra indicata sub lettera b) è infondata. Il danno fisiognomico è stato incluso dal giudice del merito nel danno biologico, tenuto conto che questo danno “è stato equitativamente liquidato con riferimento a tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato”. Il ricorrente non indica alcun elemento di fatto dal quale la Corte di appello avrebbe dovuto desumere che il danno fisiognomico da lui subito gli avrebbe causato un danno patrimoniale, non essendo sufficiente a tal fine una incidenza soltanto indiretta sul suo patrimonio 3.3.- La censura sopra indicata sub c) è inammissibile perché l'appellante non ha censurato la liquidazione del danno morale compiuta dal Tribunale. Né, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, tale 10 11 censura può ravvisarsi nel fatto che l'appellante abbia richiesto una liquidazione autonoma del danno fisiognomico.
3.4. Anche la censura sub d) è inammissibile perché il criterio del triplo della pensione sociale con cui il Tribunale ha equitativamente liquidato il danno biologico non è stato censurato nell'atto di appello, ove esso viene al contrario considerato "una base obiettiva". Tale criterio non rientrava, pertanto, nell'ambito dell'appello deciso dalla sentenza impugnata, onde non può essere censurato in questa sede. 4.- In conclusione, essendo le censure formulate dal ricorrente in parte infondate ed in parte inammissibili, il ricorso va rigettato. Il ricorrente, soccombente, va condannato a pagare alla società 100T1907129.11 resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo. 45GT 30,PPзаре
P.Q.M.
TOT. 160,10 La Corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro. 2079,00 di cui euro 2.000 per onorari. Così deciso a Roma il 16 aprile 2002. Fiduain Il Relatore-Estensore Il PresidenteRavan Емии про CANCELLERIA IL DIRETTORE Umberto Cicero 6833 (eu 2002Depositata in 2002 SUPREMA oggi, D IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicere 603 11