Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 2
In tema di impugnazione di misure cautelari, la sindacabilità, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento, si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicché, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede.
In tema di reati tributari, ai fini della valutazione della legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo "estraneo" al reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro in vista della confisca diretta delle somme di denaro costituenti il profitto conseguito dalla persona giuridica beneficiaria del reato posto in essere dal commercialista dell'ente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2018, n. 17840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17840 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
Manimouro 17840-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2807/2018 - Presidente - VITO DI NICOLA CC - 05/12/2018 ALDO ACETO - Relatore - R.G.N. 35705/2018 GIOVANNI LIBERATI Motivazione Semplificata EP VI BA AC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Presidente;
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV. NICOLETTA RUGGIERI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 35705/2018 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. SC IM, quale legale rappresentante della società La Ciesse Soc. Coop», ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 14/06/2018 del Tribunale di Milano che ha rigettato la domanda di riesame del decreto del 02/02/2018 del G.i.p. del medesimo Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 3, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al commercialista della società, tal UR ER MO, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di denaro costituenti profitto conseguito dalla «La Ciesse Soc. Coop», in quanto beneficiaria delle condotte poste in essere dal predetto commercialista.
1.1.Con il primo motivo deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello ove ha sede la società beneficiaria della condotta del UR, ancorché terza, ed eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 8, 12, comma 1, cod. proc. pen., e 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.2.Con il secondo motivo, deducendo l'estraneità della società al reato, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 322-ter cod. pen., 104 disp. att. c.p.p., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e 27, comma 1, Cost.
1.3. Con il terzo motivo, deducendo l'impossibilità di confiscare alla società il profitto derivante da condotte che non sono state poste in essere dai suoi legali rappresentanti, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 5 e 6, d.lgs. n. 231 del 2001. 2.Il ricorso è inammissibile.
3.Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1.Il decreto di sequestro preventivo è stato adottato nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico del UR ER MO cui si addebita, quale commercialista, di aver concorso con i legali rappresentanti di varie società (tra le quali quella rappresentata dall'odierno ricorrente) nel reato di presentazione di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 3, d.lgs. n. 74 del 2000, consentendo a ciascuna di esse l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette costituente il profitto del reato stesso. Il decreto di sequestro è stato adottato direttamente sui saldi attivi dei conti intestati alle singole società e, per la eventuale differenza, sui beni del UR.
3.2.Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato perché la sindacabilità, da parte del tribunale del riesame, della competenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare reale si esaurisce nella fase delle indagini preliminari, sicchè, una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente detta competenza resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede (Sez. 1, n. 39250 del 16/07/2014, Rv. 260906; Sez. 2, n. 3331 del 04/06/1998, Rv. 260906).
4.Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per l'identità dell'oggetto, sono anche essi manifestamente infondati.
4.1.Il ricorrente non contesta che le somme sequestrate alla società da lui rappresentata costituiscono profitto del reato, come peraltro espressamente affermato dall'ordinanza impugnata.
4.2.Ne consegue che, poiché il reato ascritto al UR è contestato come commesso in concorso con il legale rappresentante della società che ha materialmente presentato la dichiarazione fraudolenta, l'ente non può essere considerato terza estranea al reato stesso, con conseguente possibilità di disporre il sequestro preventivo diretto del profitto che sia rimasto nella sua disponibilità (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert. Rv. 258647 - 01, secondo cui è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l'ente una persona estranea al detto reato).
4.3.Costituisce, dunque, postulazione difensiva indimostrata (e contrastante con quel che risulta dall'ordinanza impugnata) che il legale rappresentante della società beneficiaria della condotta fraudolenta del commercialista sia persona terza rispetto al fatto ad essa ascritto a titolo di concorso, non rilevando, in senso contrario, che il decreto sia stato adottato nell'ambito del procedimento iscritto nei confronti del solo commercialista.
4.4. Nè di certo può essere definito terzo estraneo colui il quale, presentando la dichiarazione fiscale fraudolenta, concorre materialmente nel reato generatore di profitti confiscabili.
4.5.In ogni caso, a prescindere dai profili di responsabilità del legale rappresentante, l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato "estraneo" al reato ai fini della confisca diretta del profitto medesimo (cfr., sul punto, Corte cost. sentenza n. 2/1987 secondo cui l'art. 27, comma primo, Cost., non consente che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto;
in senso analogo, Sez. 1, n. 3118 del 08/07/1991, Rv. 188391, aveva affermato il principio che la confisca, come misura di sicurezza patrimoniale, è applicabile 2 anche nei confronti di soggetti (quali le società) sforniti di capacità penale. Ciò sul rilievo che l'estraneità al reato esige che la persona cui le cose appartengono non abbia partecipato con attività di concorso o altrimenti connesse, ancorché si tratti di persona non punibile perché priva di capacità penale;
nello stesso senso Sez. 3, n. 3390 del 19/01/1979, Rv. 141690, aveva affermato che può ritenersi estraneo al reato soltanto colui che alla commissione del reato medesimo non abbia partecipato in alcun modo con una qualsiasi attività di concorso o altrimenti connessa, ancorché non punibile. Costituisce declinazione di tali insegnamenti il principio affermato da Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647, sopra riportato;
nel senso che la nozione di "persona estranea al reato" cui appartiene e va restituita la cosa sequestrata (art. 240 cod. pen.) è diversa da persona estranea al procedimento penale, in quanto richiede la estraneità al fatto - reato, che non ricorre in chi sia sfuggito al procedimento penale, Sez. 1, n. 7855 del 28/01/1988, Rv. 178817).
4.6.Le considerazioni che precedono rendono superfluo l'esame dell'ultimo motivo di ricorso, posto che le norme delle quali viene eccepito il malgoverno non hanno alcuna rilevanza nel caso di specie, non discutendosi di responsabilità amministrativa dell'ente.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Aceto Hols Niel Vitodiniere DEPOSITATA IN CANCELLERA 30 APR 2019 IL CANCELLIEBEறுப்ப டி 3 Luanaf a