Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
Non costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, la condotta di tardiva consegna all'autorità di P.S. delle schede di ospitalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo, in quanto l'art. 109 citato impone soltanto che vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2014, n. 32777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32777 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 494
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 7136/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA DE N. IL 02/05/1969;
avverso la sentenza n. 2400/2010 GIP TRIBUNALE di BELLUNO, del 28/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28.2.2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno condannava, con il rito abbreviato seguito alla opposizione a decreto penale di condanna, LA DE alla pena di Euro 120 di ammenda, esclusa la continuazione, per il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, perché in qualità di preposto alla conduzione di un albergo della società Paven s.r.l. trasmetteva le schede di ospitalità ai clienti all'autorità di p.s. oltre le 24 ore prescritte dalla norma, il 30.8.2010.
Riteneva, in primo luogo, infondata la doglianza dell'imputato sul quale gravava l'obbligo di comunicazione di cui alla norma in contestazione.
Infondata doveva ritenersi, altresì, la tesi difensiva secondo la quale, dopo l'abrogazione della legge n. 135 del 2001 in forza della L. n. 79 del 2011 (ancorché successiva al fatto in esame), il testo applicabile dell'art. 109 TULPS è quello in vigore a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 97 del 1995, che aveva espressamente previsto la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire un milione e lire sei milioni. In specie, rilevava che pacificamente la L. n. 135 del 2001, aveva superato la precedente depenalizzazione e che l'abrogazione di detta legge comporta che la norma viene meno per il futuro ma restano da essa disciplinate le fattispecie già esaurite e la novellazione determinata dalla norma poi abrogata era già avvenuta ed il testo della norma modificata deve considerarsi immutato pur dopo l'abrogazione della legge di modifica;
invero, se il legislatore avesse voluto abrogare la norma dell'art. 109 TULPS avrebbe dovuto prevederlo espressamente. Tanto, ad avviso del giudice, risulta ulteriormente confermato dalla modifica dell'art. 109, comma 3, TULPS seguita al D.L. n. 201 del 2001, art. 40, comma 1, (conv. con la L. n. 214 del 2011) che, pur avendo modificato le modalità esecutive dell'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità della persone alloggiate entro le 24 ore non ha previsto specifica sanzione, pertanto, la violazione dell'obbligo è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 17 TULPS.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, l'imputato, personalmente, che è stato qualificato ricorso per cassazione. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in ordine alla sanzione applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 109 TULPS a seguito dell'intervenuta abrogazione della L. n. 135 del 2001, in forza del D.Lgs. n. 79 del 2011, e reviviscenza della disposizione che prevedeva la sola sanzione amministrativa che, pertanto, ai sensi dell'art. 2 c.p., si applica anche ai fatti precedenti.
In secondo luogo, lamenta il vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato nella sua qualità di legale rappresentante della società Paven s.r.l., non essendo addetto alla comunicazione all'autorità di polizia delle schede dei clienti dell'albergo nel quale neppure era presente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, in primo luogo, rilevarsi la palese infondatezza del motivo di ricorso relativo alla sussistenza della responsabilità del ricorrente nella qualità di legale rappresentante della società Paven s.r.l., non essendo addetto alla comunicazione all'autorità di polizia delle schede dei clienti, atteso che la norma in contestazione attribuisce la responsabilità "ai gestori delle strutture anche tramite i propri collaboratori".
2. Quanto alla sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 109 TULPS, gli interventi normativi che si sono succeduti hanno determinato non poche incertezze applicative. Il D.Lgs. n. 480 del 1994, art. 4, che aveva modificato l'art. 109, comma 4, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera;
con l'intervenuto del D.L. n. 97 del 1995, conv. L. n. 203 del 1995 (riordino della materia del turismo, spettacolo e sport) si disponeva la modifica dell'art. 109 commi 1, 3 e 4, quest'ultimo ancora modificato con la previsione di un'unica sanzione amministrativa con conseguente depenalizzazione. La L. n. 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, ha successivamente riscritto per intero l'art. 109 TULPS in tre commi e non ha previsto alcuna sanzione, ne' penale ne' amministrativa, determinando in tal modo l'applicazione della sanzione penale ai sensi dell'art. 17 TULPS. In tale senso si è pronunciata questa Corte affermando che l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'autorità locale di p.s. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all'art. 17 del TULPS, avendo la L. n. 135 del 2001, riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. n. 97 del 1995. (Sez. 3, n. 37145 del 07/07/2005, Parati, rv. 232474; Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Montoro, rv. 241720). Con il D.Lgs. n. 79 del 2011 (codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) è stata abrogata la L. n. 135 del 2001;
tuttavia, la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non comporta la eliminazione dell'effetto abrogativo sostitutivo dell'art. 109 TULPS che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con D.L. n. 97 del 1995, che prevedeva la sanzione amministrativa (Sez. 3, n. 19037 del 18/04/2007, Caggegi). Tanto trova conferma anche nel fatto che il successivo D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L. n. 214 del 2011 (decreto semplificazione governo Monti) che all'art. 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell'art. 109 TULPS e modifica il solo comma 3, facendo riferimento al testo di detto articolo formulato dalla L. n. 135 del 2001, che, quindi, considera vigente anche dopo l'intervenuta abrogazione.
3. Deve, tuttavia, rilevarsi che la contestazione mossa al ricorrente si riferisce esclusivamente alla condotta di consegna tardiva delle schede che non è più prevista nella vigente formulazione dell'art. 109, comma 3, TUPLS che impone soltanto che entro le ventiquattro ore successive all'arrivo vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici e telematici o mediante fax. Del resto, anche all'epoca del fatto era prevista come modalità alternativa alla consegna delle schede tale forma di comunicazione la cui omissione o tardiva esecuzione non è stata però contestata all'imputato. Pertanto, deve escludersi, sotto tale profilo, che vi sia continuità normativa e la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 2 c.p., deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014