Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 1
Non è viziata l'ordinanza del giudice che, nel respingere la richiesta presentata da più imputati di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domicilari, dia una motivazione "collettiva" delle ragioni della decisione, in quanto tale tipo di motivazione non viola l'obbligo di individualizzazione delle decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità delle situazioni consenta anche una sovrapponibilità delle argomentazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2004, n. 12559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12559 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 01/12/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere N. 2148
Dott. PALMIERI Ettore Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere N. 023612/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO AR N. IL 20/12/1951;
avverso ORDINANZA del 20/05/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
PO IA -indagata per il reato di cui all'art. 73 commi primo e quarto, e 74, primo e secondo comma, DPR 309/1990 con la continuazione ed in concorso plurisoggettivo, in relazione alla illecita importazione, dalla Spagna, di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché alla detenzione di circa novecento grammi di tale sostanza - venne sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere con provvedimento del GIP di Milano in data 5 aprile 2004. Nonché per aver costituito una associazione con altri soggetti non identificati, al fine di commettere una pluralità di reati tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso DPR n. 309/1990.
Il Collegio del riesame di Milano, con ordinanza 20 maggio 2004, pronunciando su richiesta di riesame prodotta dalla indagata, ha provveduto a confermare il provvedimento del GIP sulla base delle considerazioni che seguono.
A tenore delle dichiarazioni di tale Scala Maria, arrestata in altro procedimento penale, nonché delle indagini che ne seguirono, esisteva un gruppo stabile che faceva riferimento alla abitazione degli indagati e che spacciava droga.
Nell'ambito di dette indagini, vennero svolte intercettazioni telefoniche caratterizzate, come di regola, da linguaggio criptato che la impugnata ordinanza precisa nei suoi elementi caratterizzanti, esemplificati in alcuni contesti intercettativi testualmente riportati in atto.
La PO, detta ET, è moglie di AN HE, elemento di spicco della vicenda. Costei gestisce i rapporti economici della attività facente capo al marito, anche nei confronti del gruppo degli stranieri, tanto che, al momento della esecuzione del provvedimento custodiate, in casa dei coniugi PO AN vennero rinvenute delle cittadine colombiane intente ad espellere degli ovuli di cocaina illecitamente importati dal loro paese di origine.
Ricorre la PO con due distinti atti di ricorso, una a firma propria e l'altro a firma dell'Avvocato HE Cantinello. Con il primo atto denuncia illogicità dell'ordinanza in relazione ai vizi procedurali denunciati in sede di riesame.
In primo luogo eccepiva la mancata trasmissione, ex art. 309 5^ comma, dell'interrogatorio reso dalla stessa al PM;
interrogatorio che per essere stato sollecitato dalla indagata doveva considerarsi atto a contenuto difensivo.
Il Collegio del riesame ha rilevato, in proposito, la mancata produzione di tale atto da parte della difesa che ne aveva la disponibilità.
Denuncia inoltre mancanza di motivazione in ordine ai vizi di merito denunciati, con particolare riferimento al criterio della proporzionalità della misura adottata.
Ed, infatti, il rigetto collettivo della richiesta di arresti domiciliari lede fra l'altro il principio della individualizzazione delle sanzioni coercitive. Per altro il Collegio ha omesso di considerare la documentazione prodotta dalla ricorrente, relativa alla propria attività di lavoro, ed a suffragio della richiesta avanzata nei termini di cui innanzi. Il ricorso del difensore contesta in primo luogo la ipotizzata sussistenza del reato associativo nei confronti della propri assistita;
supportata solo da alcune riferite dichiarazioni collaborative ed intercettazioni telefoniche ove per altro la posizione della PO è accomunata a quella del marito.
Significa che manca la indicazione degli elementi utili a dimostrare l'affectio societatis, il suo ruolo personale e volontario (indipendente dal marito) nel contributo offerto al consorzio criminoso;
e ciò è dimostrato dal fatto che nel compendio intercettativi appaiono solo conversazioni telefoniche delegate o riferite al marito, nulla a titolo personale, e tale comunque da consentire l'ipotizzarsi di un concorso nel reato, ma giammai una collocazione intrinseca al pactum sceleris.
Con altro motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancata motivazione sulle esigenze cautelari, stante che la motivazione è comune a tutti gli imputati e, quanto all'indagata, manca di un esame particolareggiato della sue responsabilità. E per altro la retrodatazione dei fatti, risalenti al biennio 2001-2004, di per sè sola smentisce la esistenza della attualità di tali esigenze. La Corte:
Il ricorso è infondato.
Speciosa è la deduzione relativa al mancato deposito dell'interrogatorio; infatti, il deposito degli atti serve a dar conto della vantazione degli elementi anche difensivi in essi contenuti, e non già a rendere consapevole la difesa dell'indagato di tale particolare atto (il verbale di interrogatorio), stante che, per aver reso proprio la ricorrente tale interrogatorio, ne era pienamente a conoscenza per sua scienza precedente e completa. Quanto alla mancata, eventuale valutazione di ragioni difensive in esso contenute, esattamente ha osservato il Collegio che l'omesso deposito bene poteva essere supplito dalla difesa mediante deposito di copia di cui era in possesso, ove avesse ravvisato concreto interesse alla relativa acquisizione al fascicolo. Carente dunque l'interesse ad impugnare sul punto. Motivo inoltre aspecifico in quanto già valutato nei medesimi termini nel provvedimento impugnato.
In ordine poi alla motivazione "collettiva" del diniego di arresti domiciliari, tale tipo di motivazione non può certo ritenersi di per sè resa in violazione dell'obbligo di individualizzazione delle decisioni in quanto la sovrapponibilità della situazioni implica anche sovrapponibilità delle relative argomentazioni, senza che per ciò stesso si possa configurare la denunciata carenza motivazionale. Quanto poi alla documentazione prodotta dalla ricorrente, essa, perché prodotta, è nota al collegio il quale ne ha ritenuto implicitamente la irrilevanza. Nè la ricorrente specifica quali elementi o ragioni utili, idonei a contrastare la motivazione resa sulla scelta della misura, si rendono incompatibili con la suddetta motivazione, sì da far escludere il rigetto implicito che deve presumersi fino alla prova della assoluta incompatibilità degli assunti motivazionali con gli argomenti traibili dagli elementi prodotti a sostegno delle ragioni del ricorrente. Quanto poi alla contestata configurabilità del reato associativo, ma piuttosto della ipotesi del concorso, sono queste vantazioni di fatto relative alla sussunzione dei medesimi elementi ora in maniera autonoma rispetto al pactum sceleris (ipotesi associativa), ora in termini mediati dalla posizione di un partecipe a pieno titolo (nel caso di specie, il marito della donna), e quale apporto sinergico indiretto rispetto alla associazione. Valutazioni, come bene si vede, di fatto non censurabili in sede di legittimità, per altro in una fase prodromica del procedimento nella quale ogni valutazione non può possedere quel carattere penetrante di definitività che è proprio della successiva fase del dibattimento, alla quale è propria una più dettagliata valutazione resa in termini di accertamento. E del resto non è certo censurabile nella presente sede la scelta interpretativa del compendio indiziario in merito che ha condotto i Giudici della cautela ad un tipo di valutazione, piuttosto che all'altro, stante la adeguatezza della motivazione: unico elemento che questo Collegio può e deve (ove compiutamente richiesto) valutare.
Analogamente che per la scelta della misura deve dirsi qui quanto alle ritenute esigenze cautelari. E premesso che il decorso del tempo non costituisce, di per sè solo, elemento di svalutazione delle ritenute esigenze, la motivazione "collettiva", poiché corrisponde a sovrapponibilità di situazioni concrete, non integra illegittimità a meno che non contrasti con dati obiettivi, o che non sia manifestamente consistente in vuote formule normative. La censura, per essere specifica, non può dunque limitarsi a denunciare la motivazione "collettiva", ma deve indicare perché tale motivazione in sè non si attagli alla personale posizione del ricorrente. Il che non è rinvenibile nel ricorso qui in considerazione.
Alla infondatezza dei motivi, per le indicate ragioni, segue il rigetto del ricorso e la declaratoria di soccombenza del ricorrente per le spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 C.P.P.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1^ bis Legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005