CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
Massime • 1
Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria. (Diff.: n. 5396 del 1995, Rv. 203097).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 33853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33853 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nel procedimento a carico di: AR ME MI OS (CUI 06EWF6H) nato il [...] ER EZ RA (CUI 069797A) nato il [...] avverso l'ordinanza del 27/08/2022 del G.I.P. TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Roma in data 27 agosto 2022 disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero, a seguito della richiesta di quest'ultimo di non convalida dell'arresto di AR RO EL JH e ER MI Rafael. Il G.i.p. riteneva che l'immediata liberazione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 389, comma 1, cod. proc. pen., per difetto dello stato di flagranza, rendesse non necessaria l'udienza ex art. 391 cod, proc. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma consta di un unico motivo, enunciato nei 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33853 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 24/05/2023 limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge, lamentando che l'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., a differenza di quanto ritenuto dal G.i.p., non rende superflua l'udienza di convalida in caso di immediata liberazione disposta dal pubblico ministero, poichè, sia in relazione all'art. 121 disp. att. cod. proc. pen. sia per una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'art. 13, comma 3, Cost., spetta comunque al G.i.p. tenere l'udienza di convalida, seppur senza il rispetto dei termini previsti in caso di permanente limitazione della libertà dell'arrestato. ti .11 Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, condividendo le ragioni del ricorrente e affermando la permanenza dell'interesse del pubblico ministero a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, richiamando Sez. 2, n.2732 del10/11/2011, Manzittu, Rv. 251794. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Questo Collegio condivide l'orientamento quasi unanime che ritiene che il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto debba essere eseguito anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 998 del 06/12/2011, dep. 2012, Frau, Rv. 251679 - 01, che in applicazione del principio, ha annullato l'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di non convalidare un arresto, in quanto eseguito fuori flagranza, dopo avere già posto in libertà l'arrestato, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. pen.; nello stesso senso Sez. 2, n. 2732 del 10/11/2011, dep. 2012. Manzittu, Rv. 251794 - 01; mass. conf. N. 4877 del 1995 Rv. 200012 - 01, N. 3218 del 1999 Rv. 213973 - 01, N. 43428 del 2003 Rv. 227656 - 01). Sussiste un orientamento minoritario, per cui il giucizio di convalida dell'arresto presupporrebbe indefettibilmente l'attualità dello "status detentionis" del soggetto cui la richiesta si riferisce: ne discenderebbe necessariamente che, quando l'arrestato sia stato già restituito allo "status libertatis", vi sia l'impossibilità giuridica di procedere alla verifica della legittima esecuzione 2 dell'arresto nonché dell'osservanza dei termini relativi sia alla messa a disposizione del pubblico ministero del soggetto privato della libertà sia alla formulazione della richiesta di convalida;
e ciò anche per la considerazione che, secondo la vigente disciplina processuale, l'arresto non costituisce un titolo autonomo di detenzione (Sez. 1, n. 5396 del 27/10/1995, Russo, Rv. 203097 - 01). 3. Tanto premesso, sia il Pubblico ministero ricorrente che la Procura generale richiamano la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all'art. 13, comma 3, Cost. In vero, il richiamo deve confrontarsi dapprima con la pronuncia della Corte costituzionale del 2 novembre 1990, n. 515, che in realtà era parametrata sulla violazione dell'art. 13 Cost. per i casi di immediata liberazione dell'art. 389, comma 1, in relazione ai due casi nei quali la misura dell'arresto o del fermo diviene inefficace a norma degli artt. 386, comma 7, e 390, comma 3, rispettivamente quanto al 'porre a disposizione' l'arrestato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero nelle ventiquattro ore e alla richiesta di convalida nelle quarantotto ore dall'arresto. La Corte costituzionale affermava a riguardo che «La disciplina costituzionale posta dall'art. 13 Cost. in tema di libertà personale mira in primo luogo a garantire la difesa della persona umana da forme illegittime di detenzione e, in particolare, dall'uso arbitrario del potere di arresto da parte dell'autorità di polizia. Tali finalità, nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge, in cui i provvedimenti limitativi della libertà siano stati adottati non dal giudice ma dall'autorità di pubblica sicurezza, vengono perseguite - ai sensi del terzo comma dell'art. 13 - mediante l'adozione di un meccanismo procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze, meccanismo incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, sulla sua comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e sull'intervento di tale autorità nelle successive quarantotto ore ai fini della convalida dei suoi effetti». Aggiungeva, inoltre, la Corte delle leggi che «la stessa ''ormulazione della norma costituzionale induce a escludere che una pronuncia sulla convalida da parte dell'autorità giudiziaria sia richiesta - come si afferma nell'ordinanza di rinvio - "sempre e comunque": tale pronuncia si impone, invece, come necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati nell'art. 13, terzo comma, Cost., gli effetti del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia, non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare - come nelle ipotesi di cui agli artt. 386, 3 settimo comma, e 390, terzo comma, cod. proc. pen. - ancor prima dell'intervento del giudice e della attivazione del procedimento di convalida». Evidenziava, infine, la Corte costituzionale che il richiamo - espresso nell'ordinanza di rinvio - all'art. 121 del D. Lgs. n. 271 del 1989 non potesse rappresentare «un argomento valido a sostegno della tesi enunciata nell'ordinanza di rinvio, dal momento che nulla vieta che il legislatore, nell'ambito delle scelte rimesse alla sua discrezionalità, possa disporre che l'udienza di convalida, anche se non più necessaria ai sensi dell'art. 13 Cost., sia tenuta pur dopo la liberazione dell'arrestato, tanto più ove tale liberazione sia stata determinata, come nella fattispecie richiamata dalla norma in questione, non da vizi procedurali, bensì da una valutazione di opportunità del pubblico ministero che ritenga di non dover richiedere per motivi di merito l'applicazione di misure coercitive». In sostanza, la Corte costituzionale rilevava come l'art. 13 Cost. non imponesse l'obbligatorietà dell'udienza di convalida anche in caso di immediata liberazione antecedente l'udienza medesima, salva la discrezionalità del legislatore di richiederla comunque, nel caso dell'art. 121 cit., quando il pubblico ministero non debba richiedere alcuna misura cautelare e, deve aggiungersi, anche nei casi previsti dall'art. 389, comma 1, di errore di persona o di difel:to dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto, come per il caso di assenza di flagranza del reato. Interveniva ancor più esplicitamente la Corte costituzionale sul punto con la pronuncia n. 304 del 1991, a fronte della dedotta violazione dell'art. 97 Cost., ritenendo che «nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato) ritenendo di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive, di presentare al G.i.p. una richiesta in tal senso, in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunità che lo avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione. Peraltro, anche nei casi in cui il pubblico ministero non richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non costituisce un'inutile formalità in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13 Cost., comma 3 (avendo il soggetto già riacquistato la libertà), la sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino per l'accertamento giudiziale della legittimità del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorità di pubblica sicurezza, specie quando la liberazione è stata determinata non da vizi procedurali, bensì da una valutazione di opportunità da parte del pubblico ministero». Se dunque la Corte costituzionale, per un verso esclude la necessità dell'udienza di convalida ai sensi dell'art. 13, comma 3, Cost. in caso di immediata liberazione, non di meno afferma che non sia vietato al legislatore disporre l'obbligo di tenere l'udienza di convalida anche in caso di immediata liberazione, ritenendo comunque conforme a Costituzione tale previsione sia nei casi di vizi 4 \\ procedurali, sia nel caso dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., allorchè il pubblico ministero non richieda la misura cautelare, caso al quale, rileva questo Collegio, devono potersi equiparare le ipotesi in cui la liberazione venga disposta per errore di persona o difetto originario dei presupposti per l'arresto, come è l'assenza di flagranza del reato. 4. Deve allora convenire questa Corte con l'orientamento di legittimità maggioritario richiamato, formatosi dopo le pronunce della Corte costituzionale, che riconosce la necessità dell'udienza di convalida in caso di immediata liberazione. Necessità non contrastante con le previsioni costil:uzionali e neanche con il principio di buona amministrazione, sia perché la liberazione determina il venir meno del rispetto dei termini prescritti in caso di detenzione, nel procedere alla cd. convalida «a piede libero», il che consente una fissazione dilazionata e non immediata, con beneficio per la trattazione degli altri procedimenti più urgenti;
sia anche per la sussistenza di molteplici interessi che sostengono quello del pubblico ministero alla verifica in sede di udienza di convalida della legittimità del provvedimento di arresto o fermo posto in essere dalla polizia giudiziaria. Difatti, come evidenzia da ultimo la citata Sez. 2 n. 2732 del 10/11/2011, l'interesse alla pronuncia del G.i.p. sussiste sia al fine di far emergere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza di non convalida, che incide sullo stato di libertà personale dell'indagato, sia al fine di evitare che, in sede di fungibilità della detenzione (art. 657 cod.proc.pen.), l'indagato possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'impropria riserva di pena derivante dalla privazione della libertà personale senza titolo. A ciò dovendosi aggiungere l'ulteriore interesse potenziale all'eliminazione dei presupposti per l'azionabilità di un'eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 e ss. cod.proc.pen.). Infine, l'interesse del pubblico ministero può correlarsi anche all'esigenza di vedere comunque riconosciute correttezza e legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto non convalidato, che si relaziona a sua volta, indirettamente, all'esigenza di vedere riconosciute correttezza e legittimità dell'azione del proprio ufficio, qualora l'operato fosse stato condiviso e fatto proprio. Ne consegue che il giudizio di convalida dell'arresto deve comunque effettuarsi, non costituendo motivo di esonero la circostanza che l'arrestato possa fare valere le proprie ragioni quanto alla ingiustificata detenzione per illegittimità dell'arresto ai fini della riparazione, come prescritto anche daVart. 5, § 5, Cedu (in tal senso, sempre la citata Sez. 2, n. 2732 del 10/11/2011) 5 D'altro canto, il dato letterale dell'art. 390, comma 1 cod. proc. pen. espressamente subordina all'ipotesi in cui il pubblico ministero non disponga la liberazione dell'arrestato, la formulazione della richiesta di convalida nel rispetto del limite temporale delle quarantotto ore dall'arresto: ciò implica che, quando interviene la liberazione, venga meno solo il rispetto del limite temporale per tale richiesta, non anche la necessità di un provvedimento di convalida (così Sez. 6, n. 7785, 29/01/2013, Obarisiagbon, n.m.). In sostanza, anche la lettera della legge — «entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato e del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari ...» — rende la deroga in caso di immediata liberazione da riferirsi solo al rispetto dei termini perentori previsti in caso di detenzione, per il bene della libertà da tutelare nel più breve tempo possibile, come prescritto dagli artt. 13, comma 3, Cost. e 5, §3, Cedu, non anche alla necessità del controllo della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e dell'ufficio del pubblico ministero da parte dell'organo terzo giudicante (nel senso della necessità dell'udienza di convalida per ogni caso di arresto o fermo, anche in caso di intervenuta immediata liberazione, da ultimo Sez. 2, n. 51095, 03/11/2016, Ruiz, n.m.). Inoltre, va anche ricordato come il pubblico ministero abb a il potere-dovere di chiedere sempre la convalida dell'arresto in coerenza con il peculiare statuto della parte pubblica, per il quale l'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, stabilisce che «Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia,[...]» e attribuisce inoltre, all'art. 81, comma 2, il potere di esercitare «in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi» quindi anche in relazione alla polizia giudiziaria. A tal proposito, rileva anche il dettato dell'art. 109 Cost., per cui l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, nella sua declinazione codicistica che affida le funzioni di polizia giudiziaria agli ufficiali e agenti sotto la direzione del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 55 e ss. cod. proc. pen. e, in particolare, per gli agenti non appartenenti alle sezioni presso la procura della Repubblica, ai sensi degli artt. 58, comma 3, e 59, comma 3, cod. proc. pen. L'udienza di convalida risulta necessaria anche ai fini della verifica di sussistenza di casi di violazione di disposizioni di legge, come nel caso di arresto ritenuto illegittimo per difetto di flagranza, e ciò anche in relazione a possibili illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 16, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che possono essere contestati su iniziativa del procuratore generale presso la corte di appello, ai sensi dell'art. 17, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione. 6 In sostanza, l'udienza di convalida risulta una verifica anche funzionale rispetto alla responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria„ la cui competenza spetta comunque al pubblico ministero, nei termini evidenziati. 5. Pertanto, deve affermarsi che il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto debba essere sempre richiesto dal pubblico ministero e eseguito da parte del giudice per le indagini preliminari, anche nel caso in cui il primo abbia già rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, risultando l'obbligo di sottoporre comunque al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria non è in contrasto con l'art. 97 Cost., è consentito dall'art. 13, comma 3, Cost., e risulta coerente sia con la generale funzione assegnata in sede ordinamentale al pubblico ministero di vegliare sulla osservanza delle leggi, nonché sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sia con il dettato dell'art. 109 Cost. quanto alla direzione della polizia giudiziaria, sia, infine, con l'attribuzione del potere di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 81, comma 2, Ord. giud. e 16, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 6. Essendo intervenuta una violazione di legge nel caso in esame, ne consegue che il provvedimento impugnato debba essere annullato senza rinvio, dovendo il G.i.p. tenere l'udienza di convalida «a piede libero», decidendo in merito alla richiesta del pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 24/05/2023 Il •nsigliere estensore I Presiderite
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Roma in data 27 agosto 2022 disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero, a seguito della richiesta di quest'ultimo di non convalida dell'arresto di AR RO EL JH e ER MI Rafael. Il G.i.p. riteneva che l'immediata liberazione disposta dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 389, comma 1, cod. proc. pen., per difetto dello stato di flagranza, rendesse non necessaria l'udienza ex art. 391 cod, proc. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma consta di un unico motivo, enunciato nei 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 33853 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 24/05/2023 limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge, lamentando che l'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., a differenza di quanto ritenuto dal G.i.p., non rende superflua l'udienza di convalida in caso di immediata liberazione disposta dal pubblico ministero, poichè, sia in relazione all'art. 121 disp. att. cod. proc. pen. sia per una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dell'art. 13, comma 3, Cost., spetta comunque al G.i.p. tenere l'udienza di convalida, seppur senza il rispetto dei termini previsti in caso di permanente limitazione della libertà dell'arrestato. ti .11 Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, condividendo le ragioni del ricorrente e affermando la permanenza dell'interesse del pubblico ministero a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, richiamando Sez. 2, n.2732 del10/11/2011, Manzittu, Rv. 251794. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Questo Collegio condivide l'orientamento quasi unanime che ritiene che il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto debba essere eseguito anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 998 del 06/12/2011, dep. 2012, Frau, Rv. 251679 - 01, che in applicazione del principio, ha annullato l'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di non convalidare un arresto, in quanto eseguito fuori flagranza, dopo avere già posto in libertà l'arrestato, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. pen.; nello stesso senso Sez. 2, n. 2732 del 10/11/2011, dep. 2012. Manzittu, Rv. 251794 - 01; mass. conf. N. 4877 del 1995 Rv. 200012 - 01, N. 3218 del 1999 Rv. 213973 - 01, N. 43428 del 2003 Rv. 227656 - 01). Sussiste un orientamento minoritario, per cui il giucizio di convalida dell'arresto presupporrebbe indefettibilmente l'attualità dello "status detentionis" del soggetto cui la richiesta si riferisce: ne discenderebbe necessariamente che, quando l'arrestato sia stato già restituito allo "status libertatis", vi sia l'impossibilità giuridica di procedere alla verifica della legittima esecuzione 2 dell'arresto nonché dell'osservanza dei termini relativi sia alla messa a disposizione del pubblico ministero del soggetto privato della libertà sia alla formulazione della richiesta di convalida;
e ciò anche per la considerazione che, secondo la vigente disciplina processuale, l'arresto non costituisce un titolo autonomo di detenzione (Sez. 1, n. 5396 del 27/10/1995, Russo, Rv. 203097 - 01). 3. Tanto premesso, sia il Pubblico ministero ricorrente che la Procura generale richiamano la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione all'art. 13, comma 3, Cost. In vero, il richiamo deve confrontarsi dapprima con la pronuncia della Corte costituzionale del 2 novembre 1990, n. 515, che in realtà era parametrata sulla violazione dell'art. 13 Cost. per i casi di immediata liberazione dell'art. 389, comma 1, in relazione ai due casi nei quali la misura dell'arresto o del fermo diviene inefficace a norma degli artt. 386, comma 7, e 390, comma 3, rispettivamente quanto al 'porre a disposizione' l'arrestato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero nelle ventiquattro ore e alla richiesta di convalida nelle quarantotto ore dall'arresto. La Corte costituzionale affermava a riguardo che «La disciplina costituzionale posta dall'art. 13 Cost. in tema di libertà personale mira in primo luogo a garantire la difesa della persona umana da forme illegittime di detenzione e, in particolare, dall'uso arbitrario del potere di arresto da parte dell'autorità di polizia. Tali finalità, nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge, in cui i provvedimenti limitativi della libertà siano stati adottati non dal giudice ma dall'autorità di pubblica sicurezza, vengono perseguite - ai sensi del terzo comma dell'art. 13 - mediante l'adozione di un meccanismo procedurale rigorosamente scandito nei tempi e nelle competenze, meccanismo incentrato sul carattere provvisorio del provvedimento adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, sulla sua comunicazione entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e sull'intervento di tale autorità nelle successive quarantotto ore ai fini della convalida dei suoi effetti». Aggiungeva, inoltre, la Corte delle leggi che «la stessa ''ormulazione della norma costituzionale induce a escludere che una pronuncia sulla convalida da parte dell'autorità giudiziaria sia richiesta - come si afferma nell'ordinanza di rinvio - "sempre e comunque": tale pronuncia si impone, invece, come necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati nell'art. 13, terzo comma, Cost., gli effetti del provvedimento restrittivo adottato dalla polizia, non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare - come nelle ipotesi di cui agli artt. 386, 3 settimo comma, e 390, terzo comma, cod. proc. pen. - ancor prima dell'intervento del giudice e della attivazione del procedimento di convalida». Evidenziava, infine, la Corte costituzionale che il richiamo - espresso nell'ordinanza di rinvio - all'art. 121 del D. Lgs. n. 271 del 1989 non potesse rappresentare «un argomento valido a sostegno della tesi enunciata nell'ordinanza di rinvio, dal momento che nulla vieta che il legislatore, nell'ambito delle scelte rimesse alla sua discrezionalità, possa disporre che l'udienza di convalida, anche se non più necessaria ai sensi dell'art. 13 Cost., sia tenuta pur dopo la liberazione dell'arrestato, tanto più ove tale liberazione sia stata determinata, come nella fattispecie richiamata dalla norma in questione, non da vizi procedurali, bensì da una valutazione di opportunità del pubblico ministero che ritenga di non dover richiedere per motivi di merito l'applicazione di misure coercitive». In sostanza, la Corte costituzionale rilevava come l'art. 13 Cost. non imponesse l'obbligatorietà dell'udienza di convalida anche in caso di immediata liberazione antecedente l'udienza medesima, salva la discrezionalità del legislatore di richiederla comunque, nel caso dell'art. 121 cit., quando il pubblico ministero non debba richiedere alcuna misura cautelare e, deve aggiungersi, anche nei casi previsti dall'art. 389, comma 1, di errore di persona o di difel:to dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto, come per il caso di assenza di flagranza del reato. Interveniva ancor più esplicitamente la Corte costituzionale sul punto con la pronuncia n. 304 del 1991, a fronte della dedotta violazione dell'art. 97 Cost., ritenendo che «nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato) ritenendo di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive, di presentare al G.i.p. una richiesta in tal senso, in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunità che lo avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione. Peraltro, anche nei casi in cui il pubblico ministero non richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non costituisce un'inutile formalità in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13 Cost., comma 3 (avendo il soggetto già riacquistato la libertà), la sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino per l'accertamento giudiziale della legittimità del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorità di pubblica sicurezza, specie quando la liberazione è stata determinata non da vizi procedurali, bensì da una valutazione di opportunità da parte del pubblico ministero». Se dunque la Corte costituzionale, per un verso esclude la necessità dell'udienza di convalida ai sensi dell'art. 13, comma 3, Cost. in caso di immediata liberazione, non di meno afferma che non sia vietato al legislatore disporre l'obbligo di tenere l'udienza di convalida anche in caso di immediata liberazione, ritenendo comunque conforme a Costituzione tale previsione sia nei casi di vizi 4 \\ procedurali, sia nel caso dell'art. 121 disp. att. cod. proc. pen., allorchè il pubblico ministero non richieda la misura cautelare, caso al quale, rileva questo Collegio, devono potersi equiparare le ipotesi in cui la liberazione venga disposta per errore di persona o difetto originario dei presupposti per l'arresto, come è l'assenza di flagranza del reato. 4. Deve allora convenire questa Corte con l'orientamento di legittimità maggioritario richiamato, formatosi dopo le pronunce della Corte costituzionale, che riconosce la necessità dell'udienza di convalida in caso di immediata liberazione. Necessità non contrastante con le previsioni costil:uzionali e neanche con il principio di buona amministrazione, sia perché la liberazione determina il venir meno del rispetto dei termini prescritti in caso di detenzione, nel procedere alla cd. convalida «a piede libero», il che consente una fissazione dilazionata e non immediata, con beneficio per la trattazione degli altri procedimenti più urgenti;
sia anche per la sussistenza di molteplici interessi che sostengono quello del pubblico ministero alla verifica in sede di udienza di convalida della legittimità del provvedimento di arresto o fermo posto in essere dalla polizia giudiziaria. Difatti, come evidenzia da ultimo la citata Sez. 2 n. 2732 del 10/11/2011, l'interesse alla pronuncia del G.i.p. sussiste sia al fine di far emergere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza di non convalida, che incide sullo stato di libertà personale dell'indagato, sia al fine di evitare che, in sede di fungibilità della detenzione (art. 657 cod.proc.pen.), l'indagato possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'impropria riserva di pena derivante dalla privazione della libertà personale senza titolo. A ciò dovendosi aggiungere l'ulteriore interesse potenziale all'eliminazione dei presupposti per l'azionabilità di un'eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 e ss. cod.proc.pen.). Infine, l'interesse del pubblico ministero può correlarsi anche all'esigenza di vedere comunque riconosciute correttezza e legittimità dell'operato della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto non convalidato, che si relaziona a sua volta, indirettamente, all'esigenza di vedere riconosciute correttezza e legittimità dell'azione del proprio ufficio, qualora l'operato fosse stato condiviso e fatto proprio. Ne consegue che il giudizio di convalida dell'arresto deve comunque effettuarsi, non costituendo motivo di esonero la circostanza che l'arrestato possa fare valere le proprie ragioni quanto alla ingiustificata detenzione per illegittimità dell'arresto ai fini della riparazione, come prescritto anche daVart. 5, § 5, Cedu (in tal senso, sempre la citata Sez. 2, n. 2732 del 10/11/2011) 5 D'altro canto, il dato letterale dell'art. 390, comma 1 cod. proc. pen. espressamente subordina all'ipotesi in cui il pubblico ministero non disponga la liberazione dell'arrestato, la formulazione della richiesta di convalida nel rispetto del limite temporale delle quarantotto ore dall'arresto: ciò implica che, quando interviene la liberazione, venga meno solo il rispetto del limite temporale per tale richiesta, non anche la necessità di un provvedimento di convalida (così Sez. 6, n. 7785, 29/01/2013, Obarisiagbon, n.m.). In sostanza, anche la lettera della legge — «entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato e del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari ...» — rende la deroga in caso di immediata liberazione da riferirsi solo al rispetto dei termini perentori previsti in caso di detenzione, per il bene della libertà da tutelare nel più breve tempo possibile, come prescritto dagli artt. 13, comma 3, Cost. e 5, §3, Cedu, non anche alla necessità del controllo della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e dell'ufficio del pubblico ministero da parte dell'organo terzo giudicante (nel senso della necessità dell'udienza di convalida per ogni caso di arresto o fermo, anche in caso di intervenuta immediata liberazione, da ultimo Sez. 2, n. 51095, 03/11/2016, Ruiz, n.m.). Inoltre, va anche ricordato come il pubblico ministero abb a il potere-dovere di chiedere sempre la convalida dell'arresto in coerenza con il peculiare statuto della parte pubblica, per il quale l'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario, stabilisce che «Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia,[...]» e attribuisce inoltre, all'art. 81, comma 2, il potere di esercitare «in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi» quindi anche in relazione alla polizia giudiziaria. A tal proposito, rileva anche il dettato dell'art. 109 Cost., per cui l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, nella sua declinazione codicistica che affida le funzioni di polizia giudiziaria agli ufficiali e agenti sotto la direzione del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 55 e ss. cod. proc. pen. e, in particolare, per gli agenti non appartenenti alle sezioni presso la procura della Repubblica, ai sensi degli artt. 58, comma 3, e 59, comma 3, cod. proc. pen. L'udienza di convalida risulta necessaria anche ai fini della verifica di sussistenza di casi di violazione di disposizioni di legge, come nel caso di arresto ritenuto illegittimo per difetto di flagranza, e ciò anche in relazione a possibili illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 16, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che possono essere contestati su iniziativa del procuratore generale presso la corte di appello, ai sensi dell'art. 17, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione. 6 In sostanza, l'udienza di convalida risulta una verifica anche funzionale rispetto alla responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria„ la cui competenza spetta comunque al pubblico ministero, nei termini evidenziati. 5. Pertanto, deve affermarsi che il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto debba essere sempre richiesto dal pubblico ministero e eseguito da parte del giudice per le indagini preliminari, anche nel caso in cui il primo abbia già rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, risultando l'obbligo di sottoporre comunque al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria non è in contrasto con l'art. 97 Cost., è consentito dall'art. 13, comma 3, Cost., e risulta coerente sia con la generale funzione assegnata in sede ordinamentale al pubblico ministero di vegliare sulla osservanza delle leggi, nonché sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sia con il dettato dell'art. 109 Cost. quanto alla direzione della polizia giudiziaria, sia, infine, con l'attribuzione del potere di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 81, comma 2, Ord. giud. e 16, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 6. Essendo intervenuta una violazione di legge nel caso in esame, ne consegue che il provvedimento impugnato debba essere annullato senza rinvio, dovendo il G.i.p. tenere l'udienza di convalida «a piede libero», decidendo in merito alla richiesta del pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 24/05/2023 Il •nsigliere estensore I Presiderite