Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il PM abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del G.i.p. che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di non convalidare un arresto, in quanto eseguito fuori flagranza, dopo avere già posto in libertà l'arrestato, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2011, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 06/12/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 3929
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 12201/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CAGLIARI, nei confronti di:
1) RA AN N. IL 25/05/1961 C/;
avverso l'ordinanza n. 12793/2010 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del 18/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette conclusioni del PG Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso (in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite).
OSSERVA
Con ordinanza 18/1/11 il Gip del Tribunale di Cagliari dichiarava inammissibile la richiesta del Pm presso quel Tribunale di non convalidare l'arresto di FR NE in quanto eseguito (il 26/11/10) fuori dai casi, ex art. 382 c.p.p., di flagranza o di quasi flagranza di reato (il FR era già stato posto in libertà dal Pm lo stesso 26/11/10 ai sensi dell'art. 389 c.p.p.). Ciò perché l'ipotesi era prevista solo quando il Pm non provvedesse egli stesso alla liberazione dell'arrestato (art. 390 c.p.p., comma 1) ovvero vi provvedesse per ragioni diverse (es., non necessità di richiedere l'applicazione di misure coercitive) dalla ricorrenza di vizi procedurali (art. 121 disp. att. c.p.p., comma 2). Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo violazione di legge:
il vaglio di legittimità dell'arresto dopo la liberazione dell'arrestato era legalmente dovuto e mai superfluo (per l'eventuale riparazione dell'ingiusta detenzione del soggetto arrestato o per le eventuali responsabilità disciplinari, penali e civili degli autori dell'arresto), ne' vincolava in alcun modo il giudicante, che rimaneva libero di determinarsi in un senso o nell'altro. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni dell'ordinanza impugnata, chiedeva il rigetto del ricorso o, in subordine, la sua rimessione alle S.U..
La giurisprudenza di questa Corte, cui questo collegio intende dare continuità, è nel senso propugnato dal Pm ricorrente: "Il giudizio di convalida del fermo o dell'arresto deve essere eseguito anche nel caso in cui il Pm abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi ragione, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale l'operato della polizia giudiziaria" (Cass., 2, sent. n. 43428 del 24/10/03, rv. 227656, Sozzi).
Logicamente la massima citata (i precedenti sono conformi) prosegue affermando che "tuttavia, in tale ipotesi, prevista dall'art. 121 disp. att. c.p.p., l'esigenza che il giudizio di convalida sia richiesto entro il termine di cui all'art. 390 c.p.p., comma 1 e celebrato entro il termine previsto dal comma successivo, viene meno, sia per una ragione di ordine logico-sistematico, sia per ragioni testuali, giacché il citato comma 1 dell'art. 390 c.p.p. stabilisce che la richiesta dell'udienza di convalida va avanzata nel termine di quarantotto ore dall'arresto o dal fermo, qualora appunto il Pm non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato". La stessa giurisprudenza costituzionale citata dal PG presso la S.C. a conforto del suo parere (sent. n. 515 del 1990, richiamata anche nell'ordinanza impugnata) fa salvo, al di là della soglia minima prevista dall'art. 13 Cost., comma 3, il potere del legislatore di prevedere il vaglio dell'operato del Pm pur dopo la liberazione dell'arrestato o del fermato.
Ancor più esplicita sul punto la pronuncia costituzionale n. 304 del 1991 (anch'essa richiamata nell'ordinanza impugnata), per cui "nessuna disposizione preclude al pubblico ministero, che abbia ordinato l'immediata liberazione dell'arrestato (o del fermato) ritenendo di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive, di presentare al Gip una richiesta in tal senso, in conseguenza del venir meno delle ragioni di opportunità che lo avevano in precedenza indotto a disporre la liberazione. Peraltro, anche nei casi in cui il pubblico ministero non richieda misure coercitive, l'udienza di convalida non costituisce un'inutile formalità in quanto, pur non essendo imposta dall'art. 13 Cost., comma 3 (avendo il soggetto già riacquistato la libertà), la sua previsione risponde comunque all'interesse del cittadino per l'accertamento giudiziale della legittimità del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti dall'autorità di pubblica sicurezza, specie quando la liberazione è stata determinata non da vizi procedurali, bensì da una valutazione di opportunità da parte del pubblico ministero".
Anche l'arresto cui è seguita l'immediata scarcerazione per difetto del requisito della flagranza o quasi flagranza di reato è ragione per il pubblico ministero di chiedere il vaglio di legittimità del giudice.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Gip del Tribunale di Cagliari che si uniformerà al principio di diritto su affermato (art. 627 c.p.p., comma 3).
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2012