Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.
Commentario • 1
- 1. Povertà non autorizza al furto (Cass, 12860/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2006, n. 34009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34009 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/09/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1502
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 022715/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROVIGO;
nei confronti di:
1) CA IO, N. IL 16/02/1949;
avverso SENTENZA del 15/12/2004 TRIBUNALE di ROVIGO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. F. Salzano, il quale ha concluso la sua requisitoria con la richiesta di annullamento con rinvio.
OSSERVA
AR PI è stato rinviato a giudizio per rispondere di furto aggravato (ex art. 625 c.p., n. 7), per essersi impossessato di merce sottratta dai banchi di un supermercato, occultandola sulla sua persona e passando quindi per una cassa che in quel momento era chiusa.
Il Tribunale di Rovigo, con sentenza 15.12.2004, ritenendo insussistente la aggravante contestata e non rituale la querela presentata nell'interesse del titolare dell'esercizio commerciale, ha dichiarato NDP nei confronti di AR.
Ricorre per Cassazione il competente P.M. e deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e carenze motivazionali in ordine alla esclusione della aggravante.
La censura è fondata, atteso che, ai fini della esclusione della aggravante della esposizione alla pubblica fede si richiede che sulla cosa venga esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (ASN 199010367 - RV. 184911) ed è noto che nei supermercati (nei quali la scelta delle merci da parte dei clienti avviene con il sistema del c.d. self service) tale vigilanza da parte degli addetti non ha carattere continuativo, ma del tutto occasionale e/o "a campione", atteso che la funzione di controllo viene, di solito, esercitata nel momento in cui il cliente si reca alla cassa, di talché essa coincide, quantomeno cronologicamente, con quella del conteggio e del pagamento (tanto che si discute in giurisprudenza sulla ravvisabilità del tentativo: cfr., tra le tante, ASN 200407235 - RV 227347; ASN 199903642 - RV 213315).
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Giudice di rinvio è il Tribunale di Rovigo.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006