Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 16017
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Sentenza 31 ottobre 2013

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Il diniego del perdono giudiziale contestuale alla concessione della sospensione condizionale non esprime alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che comportano l'estinzione del reato secondo una diversa scansione diacronica - verificandosi, per il perdono giudiziale, al momento del passaggio n giudicato della sentenza e, per la sospensione condizionale della pena, all'esito dell'utile decorso del termine di legge - così da consentire al giudice la scelta dello strumento più utile per consolidare sia nel minore le controspinte psicologiche al reato sia le basi di un suo pieno recupero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 16017
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16017
    Data del deposito : 31 ottobre 2013

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