Sentenza 19 ottobre 2011
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene.
Commentario • 1
- 1. Auto con antifurto satellitare: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2011, n. 44119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44119 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/10/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2492
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 48449/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET AN N. IL 02/10/1979;
avverso la sentenza n. 190/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 29/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
udito il P.G. in persona del Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza fu confermata la condanna di ET TA alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300 di multa per il reato di furto pluriaggravato di un'autovettura, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate come equivalenti alle contestate e ritenute aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 5 e art. 625 c.p., nn. 2 e 7, nonché alla parimenti contestata e ritenuta recidiva;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l'imputato, denunciando erronea applicazione della legge e vizio di motivazione:
1) in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, sull'assunto: - 1/a) quanto a quella di cui all'art. 61 c.p., n. 5, che non sarebbe stato sufficiente a giustificare detta sussistenza il solo riferimento al tempo di notte in cui sarebbe avvenuto il furto, tanto più in quanto lo stesso era stato in realtà perpetrato - si afferma - alle prime luci dell'alba; - 1/b) quanto a quella di cui all'art. 625 c.p., n. 2, che essa sarebbe stata da escludere, non essendo state riscontrate tracce di effrazione sull'autovettura oggetto del furto e non essendo stato trovato, esso ricorrente, in possesso di attrezzi atti allo scasso;
- 1/c) quanto a quella di cui all'art. 625 c.p., n. 7, che essa sarebbe stata parimenti da escludere, attesa la presenza, sull'autovettura in questione, di un antifurto satellitare, per cui non sarebbe stata ravvisabile l'esposizione del veicolo alla pubblica fede;
2) in ordine al trattamento sanzionatorio, sull'assunto che: - 2/a) ingiustificati sarebbero la determinazione della pena in misura notevolmente superiore al minimo edittale ed il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto di elementi favorevoli all'imputato quali "la mancanza di predisposizione dei mezzi", "il comportamento processuale" e la presenza di un solo precedente penale, risalente ad epoca remota;
- 2/b) privo di motivazione risulterebbe il diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e presenta anzi taluni profili di inammissibilità, in quanto:
a) inammissibili appaiono, in particolare,le censure relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 e di quella di cui all'art. 625 c.p., n. 2, atteso che, ne' dalla non contestata sintesi dei motivi di gravame contenuta nell'impugnata sentenza, ne' dallo stesso atto di ricorso risulta che su tali punti fossero state avanzate, nell'atto d'appello, specifiche doglianze;
e ciò a prescindere dalla ulteriore considerazione che, con riguardo alla prima di dette aggravanti, secondo quanto recentemente affermato da Cass. 5, 27 maggio - 4 ottobre 2010 n. 35616, Di Mella, RV 248883, essa deve ritenersi comunque sussistente quando il furto (nella specie trattavasi di tentativo) sia commesso in ora notturna, "in quanto, in tal caso, nelle vie pubbliche viene esercitata una minore vigilanza e manca, altresì, l'ordinaria vigilanza del proprietario";
con riguardo alla seconda, l'affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui l'autovettura oggetto di furto non avrebbe presentato segni di effrazione si caratterizza per assoluta apoditticità, a fronte di quanto invece si legge nell'impugnata sentenza, secondo cui detta autovettura "presentava segni di forzatura sulla chiusura della portiera e sul dispositivo di accensione che si trovava inserito nel quadro di comando";
b) non inammissibile, ma priva di fondamento appare poi la doglianza circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, giacché, pur non ignorando il collegio l'esistenza di un precedente (Cass. 5, 21 ottobre - 26 novembre 2008 n. 44157, Barbato, RV 241690) favorevole alla tesi sostenuta dal ricorrente, ritiene di dover condividere l'orientamento di segno opposto successivamente espresso da Cass. 5, 19 novembre 2009 - 8 marzo 2010 n. 9224, Ferrara, RV 246282 (richiamata anche nell'impugnata sentenza), secondo cui: "Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n.
7 - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene";
c) giudizio di inammissibilità deve invece nuovamente esprimersi con riguardo alle doglianze prospettate nel secondo motivo di ricorso, atteso che, quanto a quelle concernenti la determinazione della pena e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, le stesse altro non esprimono se non valutazioni soggettive di puro fatto, insuscettibili, come tali, di valutazione in questa sede;
quanto alle altre, concernenti il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, non risulta in alcun modo indicato se e quali specifiche ragioni fossero state addotte a sostegno dell'asserita formulazione della relativa richiesta, di tal che la mancanza, nell'impugnata sentenza, di apposita motivazione sul punto non può costituire motivo di censura;
e ciò tanto più in quanto ben difficilmente l'attenuante in discorso può trovare applicazione quando il furto, come verificatosi nella specie, abbia ad oggetto un autoveicolo ancora funzionante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011