Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
203 Aula 'A' 0 3 92 REPUBBLICA ITALIAN EL OO TA | LA CO DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luciano VIGOLO - Presidente R.G.N. 16249/0 Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA 19482/00 ! Cron. 8359 . Dotl. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. ' Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 26/11/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA I i sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e difesa dagli avvocati VINCENZO irappresentato CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LD IA;
intimata e sul 2° ricorso n 19482/00 proposto da: 2002 LD IA, già elettivamente domiciliato in ROMA ¦ 4832 1- VIA CASAL DEL PIOMBINO 29 presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, che la rappresenta dowal e difende, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentala nauche
contro
INPS L ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 1906/00 del Tribunale di LOCRI, depositata il 16/05/00 R.G.N. 3256/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITAN10; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEHE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso principale ed assorbito ricorso incidentale. -2- INPS
contro
NA IA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23 aprile 1994 IA NA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Locri l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto avvenuto in data 23 settembre 1991. Pretore adito con sentenza in data 16 dicembre 1997 dichiarava inammissibile la domanda in accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS. Con sentenza in data 18 aprile 2000 il Tribunale di Locri, in riforma della sentenza pretorile appellata dalla NA, respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'INPS, lo condannava al pagamento in favore dell'appellante dell'indennità per astensione obbligatoria dal lavoro per parto, mentre rigettava la domanda dell'interessata di pagamento per l'astensione facoltativa osservando che per quest'ultima la medesima non aveva avanzato alcuna richiesta in sede amministrativa e che per l'astensione obbligatoria risultava provata la iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1990 e 1991, mentre dalla certificazione rilasciata dal reggente dell'ufficio di collocamento della sezione di Bianco del 14 ottobre 1993 era risultato che la NA aveva lavorato per 103 giomi nell'anno 1990 e por 55 giorni nell'anno 1991. Il Tribunale aggiungeva che tali risultanze non potevano essere inficiate dall'estratto contributivo prodotto dall'INPS, in quanto riportato su foglio informale senza valore legale perchè privo della firma certificativa del competente Dirigente dell'INPS. L'Istituto ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la NA con controricorso contenente ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente a norma dell'art. 335 c.p.c. va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale a norma dell'art. 335 c.p.c. Con l'unico articulato motivo del ricorso principale l'Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, 13 del D.P.R. 25 novembre 1974 n. 1206 (rectius: D.P.R.25 settembre 1976 n. 1026 ), dell'art. 4 d. Lvo 9 aprile 1946 n. 212, dell'art. 5, sesto comma. D.L.12 settembre 1983 n. 463, degli artt. 2697 e 2712 c.c., degli artt. 5 e 6 del regolamento approvato con D.P.R.10 novembre 1997 n. 513, dell'art. 3 secondo comma d.l.vo 3 febbraio 1923 n. 39 e degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., nonché difetto di motivazione. In particolare l'Istituto ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia prestato fede, pur in presenza della contestazione dallo stesso Istituto circa la sussistenza del rapporto di lavoro, agli elenchi anagrafici ove risultava iscritta la lavoratrice senza tener conto dell'estratto contributivo, dal quale risultava la cancellazione della medesima dagli elenchi anagrafici suddetti, senza tener conto degli accertamenti riportati nei verbali ispettivi, che mettevano in luce l'incongruenza degli elementi a disposizione con la tesi della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura e senza tener conto del fatto che la lavoratrice avrebbe, comunque, dovuto dimostrare, incombendo sulla medesima il relativo onere probatorio, il compimento delle 51 giornate lavorative per gli anni 1990, 1991 e1992 in relazione al parto avvenuto il 23 settembre 1991. L'Istituto ricorrente aggiunge che il Tribunale, altresì, non aveva preso in considerazione che l'estratto contributivo prodotto era costituito da una riproduzione a stampa di un documento clettronico al quale doveva essere riconosciuto l'effetto di cui all'art. 2712 c.c., come risulta confermato dagli artt. 5 e 6 del regolamento approvato con D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513. Il ricorso principale è fondato. A nonna del combinato disposto di cui agli artt. 3, primo comma lett. f) d.l.vo 9 aprile 1946 n. 212 e art. 5 commi 6° e 8° D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, il lavoratore agricolo a tempo determinato per avere diritto all'indennità per astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio (pacificamente assimilati allo stato di malattie ) deve essere stato iscritto agli elenchi anagrafici di cui al R.D.24 settembre 1940 n. 1949 e avere svolto attività lavorativa per almeno 51 giorni con riferimento all'anno in relazione al quale chiede l'indennità - assimilato il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio a quello effettivamente lavorato (v. art. 5 ottavo comma d.
1.12 settembre 1983 n. 463 cit. } – e - altri 51 giorni nell'anno procedente (v. art. 5 cit, sesto comma ), Il diritto del lavoratore agricolo a tempo determinato sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici (v, art. 4 primo comma d.l.vo n. 212 del 1946 citato). Tuttavia l'iscrizione da sola non è sufficiente, dovendo essere accompagnata, ai fini della costituzione del diritto all'indennità, anche dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno lo stesso periodo delle cinquantuno giornate utili per l'iscrizione. Nella specie il Tribunale aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice all'indennità di malattia per il solo periodo di astensione obbligatoria dopo avere dato atto, con riferimento al parto avvenuto il 23 settembre 1991, che la medesima risultava iscritta negli elenchi anagrafici del 1990 e del 1991 (anno precedente e anno in corso) e che aveva lavorato in corrispondenza per 103 giorni nell'anno 1990 e per 55 giorni nell'anno 1991. Il giudice di merito aveva esattamente rilevato che la iscrizione agli elenchi anagrafici della NA era stata comprovata dalla certificazione rilasciata dal funzionario competente (direttore SCAU). Tale iscrizione, infatti, costituisce un atto amministrativo munito di esecutorietà sino al momento in cui non viene annullata a seguito del procedimento amministrativo previsto allo scopo dalla legge ( v. artt. 15 e 17 D.L. 3 febbraio n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970 n. 83; art. 11 D. L.vo 11 agosto 1993 n. 375 ). La produzione da parte dell'INPS del certificato contenente l'estratto del mancato pagamento dei contributi, prescindendo dalla eccepita irregolarità (illeggibilità della firma del funzionario a cui l'atto è attribuito ), da questa Corte ripetutamente ritenuta irrilevante ai fini della validità probatoria (v. Cass. 28 marzo 1987 n. 3031; Cass. 13 marzo 1989 n. 886; Cass. 7 agosto 1996 n. 7234 ), non era, pertanto, idonea a inficiare la prodotta certificazione di iscrizione agli elenchi anagrafici. Tuttavia la NA avrebbe dovuto dimostrare che alla prodotta certificazione corrispondesse almeno per 51 giorni nel 1990 e per 51 giorni nel 1991 (assimilato periodo di astensione obbligatoria a quello effettivamente lavorato ) un effettivo svolgimento di attività lavorativa. Al riguardo, in accoglimento della doglianza dell'INPS, la sentenza impugnata va cassata, non avendo il giudice di merito offerto una motivazione adeguata, posto che non ha fatto cenno ad alcuna prova testimoniale offerta dall'assicurata e posto che nemmeno ha chiarito, incorrendo in vizio di omessa motivazione, come avesse desunto l'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa dalla semplice denuncia delle giornate lavorative fatta dal datore di lavoro all'ufficio di collocamento, nonostante secondo l'INPS il contrario potesse argomentarsi dagli accertamenti eseguiti dai suoi ispettori con i relativi risultati documentati nei verbali prodotti. Va, invece, rigettato il ricorso incidentale della NA, la quale si duole che il Tribunale aveva rigettato la sua domanda diretta a ottenere l'indennità di maternità per l'astensione facoltativa dal lavoro, ritenendo, contrariamente alla realtà, che essa non avesse inoltrato all'INPS la comunicazione prevista dall'art. 8 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 c si duole, altresì, che non avesse ordinato all'INPS di esibire la documentazione per la quale aveva offerto un principio di prova con la produzione della nota di trasmissione della documentazione intestata al Patronato INAS-CISL datata 10 gennaio 1991 con ricezione della stessa da parte dell'INPS in data 10 gennaio 1992. In verità la stessa NA ammette di non avere offerto la prova dell'inoltro della comunicazione richiesta, se si considera che la medesima ha fatto riferimento a una nota di trasmissione intestata non già a se stessa bensì a un Patronato che si cura degli interessi di parecchi lavoratori. A questo aggiungasi che la valutazione dei presupposti di esibizione di un documento costituisce un apprezzamento discrezionale del giudice di merito insindacabile in sode di legittimità, a menu che non vengano addotti a sostegno del rifiuto motivi inadeguati o viziati da errori di diritto o da ragionamenti illogici .( v. Cass. 6 marzo 1996 n.1784). Nella specie, però, il Tribunale aveva correttamente giustificato il rifiuto con la volontà di non esonerare la NA dall'onere della prova sulla medesima incombente e aveva argomentato, altresì, che la stessa avrebbe avuto la possibilità di procurarsi la prova che per incuria non si era procurata. Ne consegue il rigetto del ricorso incidentale, accolto quello principale nei limiti delle doglianze degli indicati vizi di motivazione, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale e, in accoglimento di quello principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma 26 novembre 2002. Il Consigliere estensore Matale Capitanio It Presidente CELL Depositato in Concelleria oggi. WHR 2003 IL CANCELLERE J A, TASSAA DI BOLLÓ, DE- i, 533