Sentenza 30 settembre 2013
Massime • 1
Il riconoscimento del beneficio del perdono giudiziale non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato connesso a determinati presupposti ma è rimesso - al pari della sospensione condizionale della pena - al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'unico obbligo di indicare adeguatamente le ragioni della propria scelta evidenziando, in considerazione della "ratio" e della finalità dell'istituto, anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. od altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo dell'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto. Ne deriva la legittimità della decisione con cui il giudice di merito, contestualmente al diniego del perdono giudiziale, conceda la sospensione condizionale della pena motivando congruamente in ordine alla preferenza accordata a quest'ultimo meno favorevole beneficio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 573 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 6 Num. 573 Anno 2013 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: DI PALMA SALVATORE SENTENZA sul ricorso 21539-2010 proposto da: DI LALLO NICOLA DLLNCL53C01D823Z,elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAULI CARLO giusta procura speciale a margine del 2012 ricorso; – ricorrente – 5721 contro MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI Data pubblicazione: 10/01/2013 PORTOGHESI , 12, presso lAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – contrari corrente sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 30/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 2403
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 51571/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.S. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 129/2011 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI, del 18/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. Porcaro.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione M.S. , avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli - sezione per i minorenni - in data 18 ottobre 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna in ordine al reato di concorso in furto pluriaggravato, commesso il 15 giugno 2008. Per tale reato è stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena.
Deduce:
la violazione di legge e il vizio della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del perdono giudiziale.
Come già segnalato in appello, erano presenti, nel caso di specie, tutti i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 108 del 1973 e in quella n. 154 del 1976, emesse a seguito del vaglio di legittimità dell'art. 169 c.p.. In altri termini, il reato in esame poteva dirsi unificato nel vincolo della continuazione ad altro reato - quello di danneggiamento, commesso dallo stesso imputato un mese prima - ed inoltre può dirsi esistente anche l'ulteriore ipotesi prevista dal giudice delle leggi e cioè quella della commissione di altro reato, antecedentemente al provvedimento che ha disposto il perdono giudiziale, quando le relative pene non superino i limiti di applicabilità del beneficio.
Tale tesi è stata sostenuta anche dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4000 del 20 marzo 1989. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre muovere dal preliminare rilievo secondo cui il riconoscimento del beneficio del perdono giudiziale, al pari di quello della sospensione condizionale, costituisce oggetto non già di un diritto dell'imputato connesso a determinati presupposti, bensì espressione di un potere discrezionale del giudice, il quale ha l'unico obbligo di indicare adeguatamente le ragioni della sua scelta: obbligo che può ritenersi soddisfatto quando il giudice di merito, in considerazione della "ratio" e della finalità dei due istituti, giunga alla conclusione, - evidenziando anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. od altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo - dell'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto (Rv. 187864).
Nel caso di specie il giudice ha correttamente argomentato la ragione della preferenza accordata al meno favorevole istituto della sospensione condizionale della pena che consente, a differenza del perdono giudiziale, l'estinzione del reato non immediata bensì differita nel tempo e subordinata alle condizioni previste dalla legge.
Ha posto in evidenza, in tale prospettiva, e nel rispetto dell'art.133 c.p., le modalità di esecuzione del reato particolarmente odiose e il dato della reiterazione di un comportamento criminoso a breve distanza da altro commesso poco tempo prima.
Rispetto a tale completo ragionamento, le censure della difesa risultano quantomeno eccentriche poiché sembrerebbero volte a criticare una statuizione che non esiste e cioè quella della esistenza di una causa di preclusione alla concessione del perdono giudiziale cui i giudici avrebbero fatto, anche solo implicitamente, riferimento.
Infatti, l'art. 169 c.p. è stato emendato dalla Corte costituzionale nella parte in cui era stato concepito dal legislatore in modo da poter essere riconosciuto "non più di una volta", essendo stata riconosciuta e sancita, invece, dal giudice delle leggi, la estensione del potere discrezionale, già attribuito al giudice del merito dall'art. 169 c.p., con riferimento ad un secondo reato commesso da chi avesse già beneficiato del perdono giudiziale. In altri termini, le richieste della difesa ricorrente, volte a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla Corte costituzionale al giudice del merito, si infrangono e non tengono conto del giudizio di merito che la Corte territoriale ha espresso, in senso sfavorevole al ricorrente, a proposito della prognosi sulla futura astensione del reato che, i giudici della sentenza impugnata, hanno effettuato tenendo conto dei criteri di cui sopra: una prognosi negativa che ha impedito ai giudici del merito il passaggio alla verifica degli ulteriori requisiti sulla concedibilità, per la secondo volta, del beneficio del perdono giudiziale.
Trattandosi di minorenne all'epoca dei fatti, non si procede a condanna alle spese e si dispone l'oscuramento dei dati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014