Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 573
CASS
Sentenza 30 settembre 2013

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Il riconoscimento del beneficio del perdono giudiziale non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato connesso a determinati presupposti ma è rimesso - al pari della sospensione condizionale della pena - al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'unico obbligo di indicare adeguatamente le ragioni della propria scelta evidenziando, in considerazione della "ratio" e della finalità dell'istituto, anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. od altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo dell'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto. Ne deriva la legittimità della decisione con cui il giudice di merito, contestualmente al diniego del perdono giudiziale, conceda la sospensione condizionale della pena motivando congruamente in ordine alla preferenza accordata a quest'ultimo meno favorevole beneficio.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 573 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

    Civile Sent. Sez. 6 Num. 573 Anno 2013 Presidente: SALME' GIUSEPPE Relatore: DI PALMA SALVATORE SENTENZA sul ricorso 21539-2010 proposto da: DI LALLO NICOLA DLLNCL53C01D823Z,elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAULI CARLO giusta procura speciale a margine del 2012 ricorso; – ricorrente – 5721 contro MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI Data pubblicazione: 10/01/2013 PORTOGHESI , 12, presso lAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – contrari corrente sul …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 573
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 573
Data del deposito : 30 settembre 2013

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