Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 5 I 1 . Z / N A 4 / R - C.C. 6 T A 2 B S I . I . R R . L G L P E A . A R D T . L Ë B IN NOME DE0 0 9 44 /0 3 EPUBBLI A E B A D D I T I R E S A 1 I T T 3 N E 1 R N S . E E I S N T A E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 13019/00 Presidente 16369/00 - Consigliere Cron. 1857 Dott. Enrico PAPA Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 05/06/02 Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 70878 sul ricorso proposto da: EN AN CA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 16369/00 proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2002 MINISTERO domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2477 tempore, -1- presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATÓ, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
EN AN CA;
- intimato avverso la sentenza n. 75/99 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 24/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Pa- dova, con decisione 28 ottobre 1985 n. 752, dopo averli riuniti, accolse parzialmente i ricorsi pro- posti da AN CA NI contro gli avvisi di ac- certamento notificatigli il 5 aprile 1990 dall'Uf- ficio imposte dirette di Padova per gli anni 1984, 1985 e 1986, annullando solo le sanzioni che erano state irrogate a norma dell'art. 39 bis d. P. R. n. 636/1972. Con gli avvisi impugnati erano stati ri- presi a tassazione i contributi per differenza ca- noni d'affitto corrisposti al contribuente dalla Banca commerciale italiana in conformità dell'art. 51 del C.C.N.L. 7 luglio 1983 a favore del persona- le direttivo trasferito in altra sede di lavoro. Il contribuente propose appello, e la Commis- sione tributaria regionale del Veneto, con sentenza depositata il 24 maggio 1997, lo respinse. Osservò il giudice di merito che le voci di spesa in di- scussione non figuravano tra le erogazioni che 597/1973, e il successivo l'art. 48 del d. P. R. n. art. 48 del d. P. R. n. 917/1986, escludevano dal reddito imponibile, e che in effetti si trattava di particolari benefici economici riconosciuti dalla contrattazione collettiva, ma collegati al rapporto di lavoro, di natura retributiva e non già risarci- toria. Contro la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico mo- tivo, notificandolo il 20 giugno 2000. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato, resiste con controricorso e ri- corso incidentale con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza. Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 d. P. R. 29/9/1973 n. 597, 6, 46 e 48 T.U. 22 dicem- bre 1986 n. 917, nonché l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
si de- duce che le somme corrisposte a titolo "differenza canoni di affitto" costituivano una mera rifusione di spese sostenute nell'esclusivo interesse del da- tore di lavoro, essendo connotati dalla necessarie- tà ed involontarietà della diminuzione patrimoniale del lavoratore dipendente al quale erano corrispo- sti in dipendenza di un trasferimento d'ufficio, dall'effettività della diminuzione subordinata alla Il cons rel. est. dr. Aldo CeccherinCeccherini condizione che il nuovo alloggio abbia le stesse caratteristiche di quello precedente pur comportan- do un maggior canone di locazione, dalla analitici- tà del contributo corrispondente esattamente alla differenza tra i canoni corrisposti nella sede pre- cedente e in quella del trasferimento, e dalla tem- poraneità dell'erogazione, che si riduce dopo il quinto anno sino ad azzerarsi alla fine del decimo. Dal complesso di tali elementi si desumerebbe il carattere risarcitorio, e come tale non tassabile, delle erogazioni in questione Il motivo ripropone una questione già risolta da questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, in senso sfavorevole alle tesi sostenute dalla par- te ricorrente. Agli argomenti sviluppati in ricorso la Corte ha già dato esauriente risposta nelle sen- tenze 8 marzo 2000 n. 2604 e 8 marzo 2000 n. 2611. In particolare, la prima delle due sentenze citate ha precisato che, in base dell'art. 48, comma primo del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597 (e anche prima dell'emanazione del d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) le indennità di trasferimento e le indennità simi- lari, quale il rimborso, da parte del datore di la- di parte del più consistente canone di loca- voro, zione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cosiddetto "contributo - affitto"), ossia le somme che il da- tore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attività lavorativa, sono componenti del reddito tassabile, ai fini Irpef, per l'intero ammontare, anche se ri- cadono nei periodi d'imposta anteriori al 1988. Il motivo, quindi, deve essere respinto. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, nel quale si fa espresso riferimento alla ritenuta tas- sabilità dell'indennità in esame, si denunzia vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 48 d.P.R. n. 917/1986, 46 e 48 d. P. R. n. 597/1973; si deduce che l'indennità è interamente tassabile. Il ricorso è inammissibile, non avendo l'Ammi- nistrazione interesse ad impugnare la sentenza di merito su un punto per il quale non figura soccom- bente. L'esistenza di oscillazioni iniziali nella giu- risprudenza, unitamente alla reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese del grado di legittimità.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso inci- Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini dentale;
compensa le spese del giudizio tra le par- ti. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 5 giugno 2002. Il Presidente. Il Cons. est. l es Aldo Cercle (Francesco Cristarella Orestano) ВЫ ЧТ (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 MA SA AN U Q I L T 22 GEN. 2003 LLERIA ESENTE DA REGISTRAZIONE DEPOSIT AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 LIC E C N. 131 TAB. ALL. B N. 5 часов Oggi MA PA A MATERIA TRIBUTARIA