Art. 106. ((Le ferite, lesioni o infermita' dalle quali sia derivata la invalidita' o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorita' militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finche', duri la incapacita giuridica.
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma e' validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purche' per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa casualmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattivita' sofferto.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma e' di anni dieci))
Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.
Nei casi di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita', che deve essere redatta dalla competente autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i civili la scomparsa e' accertata mediante atto giudiziale di notorieta', senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento puo' essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita'.
La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte. ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 42) che "Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica, contratta nella guerra 1940-45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma del dell' art. 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato ai sensi del precedente art. 24, verra' a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge."
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma e' validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purche' per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa casualmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattivita' sofferto.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma e' di anni dieci))
Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.
Nei casi di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita', che deve essere redatta dalla competente autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i civili la scomparsa e' accertata mediante atto giudiziale di notorieta', senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento puo' essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita'.
La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte. ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 42) che "Per gli invalidi affetti da parkinsonismo manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1958 in conseguenza di una infezione encefalitica, contratta nella guerra 1940-45, o di altre cause di servizio occorse nella predetta guerra alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine per la presentazione della domanda di pensione, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma del dell' art. 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , modificato ai sensi del precedente art. 24, verra' a scadere due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge."