Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
Le parti processuali, che pure non hanno proposto dichiarazione di ricusazione, hanno diritto di intervenire alla relativa udienza camerale di discussione, fissata per iniziativa di altra parte, perché hanno comunque interesse alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di effettiva terzietà del giudice ricusato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2010, n. 8212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8212 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 163
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 36790/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR IC N. IL 07/01/1949;
avverso l'ordinanza n. 6/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 10/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Per la comprensione della vicenda occorre premettere che IA MI è imputato in procedimento penale per bancarotta fraudolenta, all'epoca pendente in fase di giudizio davanti al Tribunale di Firenze. Componente di quel Collegio era il giudice Dott. Massimo IO Mannamo.
a. Il IA ebbe a proporre ricusazione contro il predetto magistrato con una prima istanza 04.03.2004 dichiarata manifestamente infondata con ordinanza 07.04.2004 della Corte d'appello di Firenze, decisione divenuta irrevocabile per il rigetto, in data 04.11.2004, del ricorso per cassazione.
b. Una seconda istanza di ricusazione in data 15.06.2004 venne dichiarata inammissibile con ordinanza 25.06.2004 della stessa Corte, decisione anche questa divenuta parimenti irrevocabile per il rigetto, in data 19.09.2005, del ricorso per cassazione. c.1 Una terza istanza di ricusazione venne proposta dal IA contro lo stesso magistrato, nell'ambito dello stesso processo, con dichiarazioni 10.01.2006 e 19.01.2006. L'assunto del IA è che il predetto magistrato aveva rapporti di amicizia con tale NE TO, persona con cui il IA aveva grave inimicizia per questioni economiche. Con ordinanza 31.01.2006 la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile tale terza istanza di ricusazione, rilevando come si trattasse sostanzialmente di riproposizione delle precedenti già rigettate, senza potersi rinvenire in tale ultima istanza elementi di novità rispetto a quelle già giudicate (in particolare le registrazioni di telefonate tra il IA ed il NE). L'unico elemento di apparente novità era l'affermazione del ricusante di avere citato in giudizio il magistrato Dott. IO per risarcimento danni (in relazione a quanto sarebbe contenuto in alcune conversazioni telefoniche), circostanza che però la Corte fiorentina riteneva essere, a tenore della giurisprudenza di legittimità in materia, del tutto irrilevante ai fini in parola. c.2 La Corte di Cassazione, sez. 5, con decisione in data 08.02.2007, su ricorso del IA, dopo avere respinto lo stesso nella parte in cui lamentava il giudizio dato in ordine all'intentata causa civile, annullava l'impugnata ordinanza perché pronunciata de plano pur avendo dato atto di aver esaminato la documentazione prodotta. c.3 La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, con ordinanza in data 07.06.2007 accoglieva l'istanza di ricusazione sul rilievo conclusivo che vi fosse inimicizia grave tra il ricusante imputato IA ed il giudice IO per l'amicizia di quest'ultimo con il NE, a sua volta colpito dall'inimicizia del IA. c.4 Su ricorso del Procuratore Generale distrettuale, la Corte di cassazione, sez. 1, con pronuncia 26.02.2008, annullava la precedente ordinanza fiorentina rilevando da un lato come alcuni elementi presi in esame fossero stati dedotti con le precedenti istanze già dichiarate inammissibili, dall'altro come non fosse stato dimostrato con argomenti concreti ed inequivoci che l'inimicizia del IA verso il NE si fosse comunicata al giudice IO. c.5 La Corte d'appello di Firenze, in sede di rinvio, con ordinanza 23.05.2008 pronunciava rigetto dell'istanza. Premessa la delimitazione dei temi ancora in discussione, per essere gli altri coperti dalle precedenti pronunce, rilevava dunque la Corte toscana come - non potendosi affermare una sorta di trasferimento automatico dei rapporti di amicizia ed inimicizia - non risultassero elementi concreti per affermare che tra il giudice Dott. IO ed il IA vi fosse inimicizia grave. Ed invero i dati proposti dal ricusante potevano al più confermare l'amicizia tra il giudice ed NE, ma ciò non poteva comportare in via automatica la non provata inimicizia tra il giudice ed il IA.
c.6 Con sentenza 18.03.2009 la Corte di cassazione, sez. 5, annullava tale decisione, impugnata dal IA, sull'assunto che non si sarebbe attenuta al dictum della precedente pronuncia della cassazione.
c.7 In sede di rinvio la Corte d'appello di Firenze, con ordinanza 10.07.2009, rigettava l'istanza del IA. Premesso che il processo di primo grado a carico di costui, del cui Collegio giudicante era partecipe il Dott. IO, si era concluso con la condanna del IA in data 20.06.2006, rilevava detta Corte l'insussistenza di elementi nuovi, rispetto alle precedenti già respinte istanze di ricusazione, e comunque l'inesistenza di elementi atti a fondare la prospettata inimicizia grave tra il IA ed il IO. Peraltro -per quello che qui interessa- la Corte fiorentina ammetteva a partecipare all'udienza camerale la parte civile costituita nel processo penale contro il IA, quale soggetto legittimato per legge, mentre non ammetteva - sempre giusta giurisprudenza di legittimità - il giudice ricusato. Acquisiva però la documentazione che costui aveva prodotto, quali opportune informazioni ex art. 41 c.p.p., comma 3. Su tale base si rilevava: a) che il C.S.M. aveva assolto il IO dall'addebito disciplinare insorto sui fatti;
b) che nessun procedimento penale pendeva presso l'A.G. di Genova a carico del IO;
c) che, di contro, ivi pendeva procedimento penale a carico del NE per millantato credito ai danni del IO.
2. Avverso tale ultima ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto ricusante IA MI che motivava il gravame con separati atti, personale e dei suoi difensori, deducendo (qui in sintesi):
a. violazione degli obblighi in sede di rinvio (da Cass. 18.03.2009) per avere omesso le indagini richieste, in sostanza per omessa verifica di eventuale fatto del giudice (da ricondurre alle anticipazioni processuali al NE); le certificazioni prodotte dal IO risalivano al 2004;
b. irrituale ammissione della parte civile;
c. effettiva pendenza a Genova della causa civile.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso, rilevando: a) correttamente era stata disposta l'ammissione della parte civile nella procedura camerale;
b) ancora correttamente era stato escluso dalla stessa il magistrato ricusato;
c) ritualmente ed opportunamente era stata disposta l'acquisizione della memoria del magistrato ed i documenti allegati;
d) era stata in definitiva colmata la lacuna motivazionale e di indagine e cosi verificata l'insussistenza di inimicizia personale e diretta.
4. In data 04.01.2010 la difesa del IA depositava memoria con allegati.
In data 18.01.2010 la stessa difesa depositava altra memoria riassuntiva della vicenda e delle proprie tesi.
5. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.
5.1 Deve essere dapprima vagliata la deduzione critica del ricorrente in ordine all'ammissione della costituita parte civile (curatela del fallimento) all'udienza camerale di discussione della proposta ricusazione davanti alla Corte fiorentina con riferimento all'ultima decisione, oggetto del ricorso qui in esame. Tale motivo di doglianza non è fondato. In tal senso va qui richiamato e ribadito quell'insegnamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 38590 in data 17.09.2003, Rv. 227124, Biallo;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 5293 in data 15.10.1996, Rv. 205838, Priebke ed altri) secondo cui sulla natura personalissima dell'atto di ricusazione (tema su cui fa leva l'odierno ricorrente) deve prevalere l'interesse di tutte le parti del processo alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di reale terzietà del giudice ricusato, posto che la ricusazione, se pur inevitabilmente nasce da motivi ed iniziativa di una parte, si ripercuote - altrettanto ineludibilmente - sulle altre parti e sull'intero svolgimento del processo. La natura personalissima della ricusazione, invero, è attributo della sua scaturigine e del contenuto tematico introdotto (con coerenti riflessi sui modi processuali d'iniziativa), ma processualmente scolora e degrada poi - esaurita la sua funzione propositiva - rispetto all'interesse, di necessità e di ragione più ampio, alla verifica della dubitata imparzialità del giudice, argomento sul quale sarebbe invero anomalo (e contrario al sistema) precludere l'interlocuzione alle altre parti del processo, concretamente e profondamente interessate all'imparzialità del giudice, valore di rango costituzionale, e dunque prevalente, anche se il concreto motivo, innesco della procedura, non è loro proprio.
Tale quadro sistematico risulta normativamente confermato dal rinvio alla procedura ex art. 127 c.p.p. - che impone avviso e consente partecipazione a tutte le parti- fatto dall'art. 41 c.p.p. senza che esso preveda specificazioni limitative, tale non essendo quella di cui all'art. 41 c.p.p., comma 4 (che impone la notificazione del provvedimento "alle parti private"), posto che si tratta di opportuna chiarificazione di un obbligo generale, in ovvia aggiunta alla previsione di comunicazione al giudice interessato ed al pubblico ministero. Su tale ultimo punto, che costituisce argomento utilizzato dal contrario indirizzo giurisprudenziale, dovrà convenirsi che l'imposta notifica "alle parti private" non può non comprendere anche la parte civile (parte privata per definizione), posto che l'eventuale limitazione alla parte proponente (si ripete: non risultante dal testo di legge) ben avrebbe potuto - se effettivamente voluta dal Legislatore - essere espressa con simile dizione (l'ordinanza...è notificata alla parte proponente). In sostanza:
l'interpretazione che intende limitare la notificazione dell'ordinanza solo alla parte privata proponente è coerente all'impostazione secondo cui la notifica si debba dare solo alle parti della procedura incidentale e discende dall'impostazione - qui avversata - secondo cui a tale procedura abbia ingresso solo la parte (o le parti) proponente/i; se invece, come qui si ritiene, nella procedura ex art. 41 c.p.p. debba darsi ingresso a tutte le parti del processo principale, è poi ovvio che nessuna distinzione in proposto è lecita quanto alla notifica, per cui nessuna contraria deduzione a quanto qui sostenuto potrà trarsi dal testo del citato comma 4. Nè sembra logico e processualmente accettabile distinguere a seconda del contenuto della ricusazione (se il tema introdotto nella procedura incidentale sia o no estensibile alle altre parti che non l'abbiano attivata) o a seconda della provenienza - P.M. o P.C. - (come prospetta Cass. Pen. Sez. 6, 08.07.2003, Rv. 227223, Previti e altri), sia per i termini di incertezza pratica che siffatta interpretazione introdurrebbe (evidente fonte di ulteriori rivendicazioni processuali che appesantirebbero l'incidente), sia per la difficoltà sistematica di piegare la procedura - per definizione regola aprioristica - alle contingenti scelte delle parti. L'interpretazione qui affermata risulta, d'altronde, coerente al sistema. Varrà rilevare, invero, come in ordine alla consimile procedura incidentale della rimessione, questa Corte abbia già deciso in senso assolutamente analogo a quanto qui si sostiene. Ed infatti, al proposito, è utile rileggere la pronuncia resa da Cass. Pen. Sez. 1, n. 5723 in data 29.11.1994, Rv. 199383, Cerciello, la cui massima recita: "Poiché la procedura relativa a richiesta di rimessione del processo si svolge a norma dell'art. 127 c.p.p., per la valida celebrazione dell'udienza camerale dinnanzi alla Corte di cassazione è necessario che sia dato avviso della data della fissazione della medesima a tutte le parti del rimettendo processo". È poi assolutamente interessante rilevare la ratio decidendi di tale pronuncia che, dopo avere preso atto della disciplina positiva ("a norma dell'art. 127 c.p.p."), fa poi leva proprio sull'argomento secondo cui ogni parte del processo deve essere posta nelle "condizioni di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di rimessione, verrebbe ad incidere su un diritto costituzionalmente garantito, quello per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Orbene, è di agevole e logica conclusione che, in assoluta parità di dizione normativa tra le due parallele fattispecie (art. 41 c.p.p., comma 3: "La Corte (d'appello) decide a norma dell'art. 127 c.p.p. dopo avere assunto, se necessario, le opportune informazioni" - art. 48 c.p.p., comma 1: "la Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p. dopo avere assunto, se necessario, le opportune informazioni"), ed in presenza della stessa logica garantistica di valenza costituzionale ("nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"), non possa negarsi l'ingresso alla parte civile (come alle altre parti) nella camera di consiglio ex art. 41 c.p.p. per essere posta nelle condizioni di far valere le proprie ragioni in un giudizio che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di ricusazione, verrebbe ad incidere su un suo diritto costituzionalmente garantito, quello ad un giudice terzo ed imparziale nei confronti di tutte le parti del processo. Nella convergenza, dunque, dell'argomento letterale normativo non diversamente plasmato dal codice nella specifica procedura incidentale, e di quello sistematico come sopra esposto, riaffermato il dictum delle sopra citate pronunce conformi di questa Corte, in ragionato e consapevole dissenso dalle difformi sentenze di questa sede di legittimità (Cass. Pen. Sez. 6, n. 1280 in data 06.04.1998, Rv. 211702, Rapisarda;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 36777 in data 01.07.2003, Rv. 226529, Cristina;
Cass. Pen. Sez. 6, n. 36340 in data 08.07.2003, Rv. 227123, Previti e altri, che pure riconosce in caso di ricusazione attivata dal P.M. o dalla P.C. "all'accusato la possibilità di interloquire sull'eventuale mutamento della persona chiamata a giudicare nei suoi confronti": ma allora se si negasse la reciproca, la facoltà d'intervento della P.C. in caso di ricusazione attivata dall'imputato, si violerebbe la condizione di parità delle parti scolpita dall'art. 111 Cost., comma 2) si deve concludere per la piena convalida della procedura adottata dalla Corte a quo e per l'infondatezza del ricorso del IA sul punto.
5.2 Ancorché non fatta oggetto di specifica doglianza del ricorrente, vale ribadire - il tema è riproposto dalla requisitoria del P.G. presso questa Corte - come parimenti sia stata corretta la decisione della Corte fiorentina di non ammettere il giudice ricusato nella procedura camerale in questione, secondo consolidato insegnamento di legittimità che ha sempre rilevato come proprio la posizione funzionale di terzietà del giudice - principio fondamentale dell'ordinamento processuale - argomento di rango superiore rispetto al suo interesse a partecipare alla concreta dialettica, imponga allo stesso di non divenire parte ne' controinteressato rispetto alle istanze delle parti, così come non gli è riconosciuta legittimazione ad impugnare il provvedimento (così, tra le tante, Cass. Pen. Sez. 5, n. 30608 in data 28.05.2008, Rv. 240842, Tommasino). Tale impostazione va qui confermata.
5.3 Va altresì convalidata la decisione della Corte fiorentina -e questo è tema devoluto con il ricorso, infondato sul punto- di acquisire memoria e documenti allegati prodotti dal giudice ricusato. La Corte fiorentina ha motivato la legittimità di tale acquisizione argomentando ex art. 41 c.p.p., comma 3, sub specie delle "opportune informazioni" che il decidente è autorizzato ad assumere per ogni migliore comprensione della vicenda presentata alla sua valutazione. Il criterio si rivela corretto. Deve peraltro ricordarsi come, con la precisa e concreta valenza che riveste direttamente nella presente procedura, già la pronuncia Cass. Pen. Sez. 1, n. 594 in data 26.02.2008, proprio in questo procedimento IA, abbia ammesso la facoltà del giudice ricusato di produrre memoria (v. f. 3 di quell'elaborato). Sul tema vi è dunque un giudicato interno, tale da rendere improponibile (prima ancora che infondato) il suddetto motivo di ricorso. Del resto, dal punto di vista sistematico, dovrà convenirsi: a) che l'ammissibilità di memorie da parte del giudice ricusato risulta ragionevole contrappeso alla sua esclusione dalla procedura incidentale, sussistendo comunque un istituzionale interesse del sistema a che la dialettica non sia monca in tale direzione;
b) che può ancora farsi un utile parallelo con "i documenti allegati e le eventuali osservazioni" consentite al giudice ex art. 46 c.p.p., comma 3, in caso di richiesta di rimessione, non potendo non equipararsi, a questi fini (superiore interesse al maggior apporto conoscitivo), la "libera determinazione delle persone che partecipano al processo", di cui all'art. 45 c.p.p., con l'imparzialità del singolo giudice di cui alla ricusazione. Occorre poi prendere atto come il ricorso, sul punto, sia ancorato alla sostenuta inammissibilità della pare civile ed alla procedura in questione intesa come vicenda personalissima (quasi fosse una sorta di giuridico "confessionale" tra ricusante e giudice dell'incidente) che non ammette interferenze da parte degli altri soggetti processuali, temi di contro disattesi dalle plurime argomentazioni motivazionali sopra svolte. Il ricorso va quindi rigettato anche sul punto.
5.4 Venendo ora all'esame del ricorso nel merito della decisione impugnata, ne va ancora rilevata la sicura infondatezza. Va dapprima rilevato come debba ritenersi sicuramente coperto dai primi giudicati (quelli del 2004) il tema delle registrazioni, la cui sostanziale e radicale insufficienza, ed anzi irrilevanza, ai fini della chiesta ricusazione, è stata già ribadita da tutte le successive decisioni di questa Corte di legittimità che hanno statuito da un lato trattarsi (con riferimento alla terza istanza del IA) di mera riproposizione di argomento già valutato (e definitivamente giudicato irrilevante) nelle predette precedenti sedi, dall'altro, comunque -ove pure in qualche modo riesaminato a seguito delle insistite doglianze- privo di veri e seri elementi idonei a documentare una diretta inamicizia tra il ricusante ed il giudice ricusato. Il tema è quindi chiuso.
Sul terzo argomento del ricorrente (che qui per sequenza logica va trattato per secondo), quello della pendenza della causa civile a Genova, parimenti va rilevato come lo stesso sia ormai precluso dalle precedenti decisioni di questa Corte (già da Cass. Pen. Sez. 5, 08.02.2007). Va peraltro ribadito, comunque, il giudizio di netta insufficienza di siffatta prospettazione a configurare utilmente l'istituto invocato. È pacifica giurisprudenza di legittimità, invero, che qui va richiamata e ribadita, come gli atti di denuncia o di citazione, ascrivibili all'iniziativa della parte ricusante, non possano costituire, ex se, argomento per ricavarne materia di inimicizia grave, proprio perché non riferibili al giudice ricusato (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 8429 in data 10.01.2007, Rv. 236253, Querci). È poi vero che, quando sia stata proposta denuncia o citazione contro il magistrato ricusato, si rende necessario valutare anche questi atti -quasi un'appendice della ricusazione- nel loro contenuto (guardarci dentro). Ma è ciò che risulta essere stato doverosamente espletato dalla Corte fiorentina nell'impugnata ordinanza che, diligentemente, ha rivisitato tutta la tematica difensiva (inserita anche nella citazione in parola) ribadendo nella sostanza quello che le precedenti sedi di legittimità avevano sempre affermato (al di là di profili formali): a) che il tema da provare non è se il ricusante, per sue personali posizioni (congetture o impressioni), diffidi dell'imparzialità del magistrato, ma se il magistrato coltivi inimicizia grave verso il ricusante (posto che l'inimicizia grave richiesta ex lege deve essere biunivoca, non unidirezionale, solo contro di lui, principio pacifico); b) che, ciò posto, non ha senso prospettare l'idoneità di quella che è stata definita -ma comunque non è stata provata- inimicizia per contagio, o per triangolazione (il magistrato è amico di persona, il NE, odiato dal ricusante); c) che, seguendo tale unica via corretta di impostazione, le anticipazioni su temi processuali che il magistrato avrebbe fatto al NE, inquadrabili sotto il profilo della deontologia (ma risulta che il C.S.M. ha già prosciolto il magistrato dal relativo addebito disciplinare), sono assolutamente inidonee a dimostrare inimicizia dello stesso nei confronti del ricusante;
su tale tema - proposto ancora dal ricorrente come centrale (e che ingiustamente si sostiene che sarebbe stato svilito dall'impugnata ordinanza)- non può non rilevarsi, ancora una volta, la corretta valutazione dei giudici del merito, posto che un tanto potrebbe essere invocato ai fini della ricusazione ove almeno si dimostrasse -e non si sostenesse solo apoditticamente- che l'amicizia NE-IO abbia generato condotte volutamente ed incisivamente anti-IA, il che non è risultato;
insomma, che l'amicizia IO-NE abbia ordito, in complicità tra loro, qualcosa di più di quelle (magari inopportune, ma non sintomatiche ex se di inimicizia grave) rivelazioni processuali. Orbene, non può non rilevarsi, allora, che è lo stesso ricorrente (v. f. 32 dell'atto di ricorso qui in esame) che riconosce ed ammette non essere "consapevole e doloso" tale rapporto, d) che, infine, null'altro che marginali ed irrilevanti elucubrazioni della parte (per non dire devianti fumisterie) sono risultate le prospettate incursioni su altre indagini relative a questioni che non si vede come possano riverberarsi sul vero thema decidendi, tutt'al più confermando l'amicizia (che si è già detto non bastare a questi fini) tra il magistrato ed il NE. Ricordato allora che non è risultata preso l'A.G. di Genova una pendenza penale a carico del magistrato, ne' per tentata estorsione, mente vi è pendenza contro il NE per millantato credito ai danni del Dott. IO (il che conferma l'insostenibilità di una vera e propria collusione tra i due); ricordato ancora come il IA abbia, significativamente, ricusato poi tutto il Collegio giudicante;
ritenuto che
, obbiettivamente, altri argomenti il ricusante, qui ricorrente, nel merito non è in grado di esplicare, se ne deve concludere in definitiva per la piena correttezza sostanziale dell'impugnata decisione.
Ciò posto, risulta del tutto evidente come la deduzione del ricorrente, secondo cui la Corte fiorentina non avrebbe prestato ossequio al dictum della sentenza rescindente, e non avrebbe indagato su eventuale fatto del giudice, sia proprio infondata. Alla completa reiezione del ricorso consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente IA MI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2010