Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2003, n. 36340
CASS
Sentenza 8 luglio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale necessaria per la deliberazione sul merito, secondo il disposto degli art. 41 comma terzo e 127 cod. proc. pen., non deve essere notificato agli imputati od indagati diversi da quello che abbia proposto l'istanza, sempre che il motivo dedotto abbia natura personale: in tal caso, infatti, lo stesso ed eventuale accoglimento della domanda implicherebbe un provvedimento di separazione dei procedimenti, con continuità del giudice per quello riguardante le parti non ricusanti, di talché non sarebbe configurabile, per queste ultime, la qualità di "persone interessate" a norma del primo comma dell'art. 127 del codice di rito. (In motivazione la Corte ha rilevato che, alla luce dello stesso principio, tutti gli imputati o indagati devono invece ricevere avviso dell'udienza in caso di ricusazione proposta dalla parte civile o dal pubblico ministero, atteso che si porrebbe fuori del sistema, e comporterebbe una violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale, un procedimento ove non fosse garantita all'accusato la possibilità di interloquire sull'eventuale mutamento della persona chiamata a giudicare nei suoi confronti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2003, n. 36340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36340
    Data del deposito : 8 luglio 2003

    Testo completo