Sentenza 8 luglio 2003
Massime • 1
In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale necessaria per la deliberazione sul merito, secondo il disposto degli art. 41 comma terzo e 127 cod. proc. pen., non deve essere notificato agli imputati od indagati diversi da quello che abbia proposto l'istanza, sempre che il motivo dedotto abbia natura personale: in tal caso, infatti, lo stesso ed eventuale accoglimento della domanda implicherebbe un provvedimento di separazione dei procedimenti, con continuità del giudice per quello riguardante le parti non ricusanti, di talché non sarebbe configurabile, per queste ultime, la qualità di "persone interessate" a norma del primo comma dell'art. 127 del codice di rito. (In motivazione la Corte ha rilevato che, alla luce dello stesso principio, tutti gli imputati o indagati devono invece ricevere avviso dell'udienza in caso di ricusazione proposta dalla parte civile o dal pubblico ministero, atteso che si porrebbe fuori del sistema, e comporterebbe una violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale, un procedimento ove non fosse garantita all'accusato la possibilità di interloquire sull'eventuale mutamento della persona chiamata a giudicare nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2003, n. 36340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36340 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2003 |
Testo completo
RTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
36340/0 3 chiesta Copia studio
11 SASARANDREA REPUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA fr diritti 4,65 CO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
23 MAG. 2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO COPIE
IL CANCELLIERE Richiesta copia studio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. Di GIUSEPPE per diritti 455 SEZIONE SESTA PENALE
IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud.Camera di Cons. Dott. Renato Fulgenzi Presidente
del 08/07/03 1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere
SENTENZA 2. W Nicola Milo Cons. Relatore
Consigliere N. 7426 3. \\ VA Conti
Consigliere R.G.N..20975/03 4 11 Vincenzo Rotundo CORTE SUPRE
UFFICK ha pronunciato la seguente: Richie ANSA dal Si SENTENZA per dir... € 1,SS
4 2 SET. 2003 sui ricorsi proposti da: 1) EV SA, nato a [...]... [1
Calabria il 21/10/1934; 2) TT IT;
3) RA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VA;
avverso le ordinanze 15/4/2003 e 15-17/4/2003 della UFFICIO COPIE
Corte d'Appello di Milano;
Richiesta copia studio, Visti gli atti, le ordinanze denunziate e i dal Sig. ANDRE OF I per diritti € 3.65 ricorsi, Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal
- 2 OTT. 2003 Consigliere dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in IL CANCELLIERE persona del dr. G. Passacantando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'AVV.
-== ;
Udito il difensore avv.===.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. UMET
*UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti € 4 65 Richiesta copia studio UFFICIO COPIE
13-9.95 dal Sig. ANDREOL! Richiesta copia studio IL CANCELLIERE per diriti € 4.65 dal Sig. AGC 6 .09.03 per diritti € 1-5 IL CANCELLIERE il 23-1-8 IL CANCELLIERE
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UFFICIO COPIE
Richlesta copia studio. dal Sig. DI FRANCO N. 20975/03 per diritti € 1,5 il 14-10-2003 Fatto e diritto
IL CANCELLIERE 1- La Corte d'Appello di Milano, con ordinanza 15-17/4/2003, rigettava la dichiarazione di ricusazione, per “inimicizia grave” (art. 37/1° lett. a in rel. all'art. 36/1° lett. d c.p.p.), proposta da SA EV, imputato nel procedimento n. 1600/00 pendente dinanzi alla IV Sezione penale del Tribunale di Milano, nei confronti dei membri del Collegio giudicante (presidente Carfl;
giudici a latere Consolandi e
Balzarotti).
Il Giudice distrettuale, dopo la preliminare delibazione sull'ammissibilità della dichiarazione, la riteneva infondata nel merito, non essendo emersi elementi sintomatici della dedotta "inimicizia grave”, quale causa di pregiudizio della terzietà dei giudici ricusati. Sottolineava che anche i comportamenti endoprocessuali di costoro non avevano rivelato "malafede e quel calcolato pregiudizio" ai quali l'istante aveva fatto riferimento. Aggiungeva, in particolare, che la scelta adottata dal Collegio giudicante in tema di competenza territoriale, questione espressamente riproposta dalla difesa ELimputato dopo l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla rimessione del processo, era frutto di una motivata valutazione fattuale e giuridica, che poteva - in tesi
-¡essere rivista dagli stessi giudici in sede di decisione finale o essere eventualmente sottoposta a verifica in sede di gravame, ma che sicuramente non era indice di parzialità del giudice, quale riflesso ELallegata “inimicizia grave". Va precisato che non erano stati ammessi ad intervenire, nel procedimento incidentale di ricusazione, gli altri coimputati non ricusanti, nonostante alcuni di essi (CE LL, OS EL, IT TT) ne avessero fatto espressa richiesta.
Su tale richiesta, la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza 15/4/2003, dichiarava non luogo a provvedere, ritenendo che il contraddittorio andava assicurato soltanto nei confronti della parte ricusante e che le altre parti private avrebbero potuto eventualmente impugnare, seritenutesi lese nei loro diritti, il provvedimento conclusivo della procedura incidentale.
2- Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, SA EV e i coimputati IT TT e VA RA. Il primo ha censurato la decisione di rigetto della Corte territoriale per violazione della legge processuale, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva: non si erano individuati gli esatti confini del thema decidendum, ben più ampio del ristretto campo analizzato dalla Corte milanese, che si era limitata a portare la sua attenzione sulla sola ordinanza 26/3/03 relativa alla questione della competenza territoriale, senza considerare il complessivo comportamento tenuto dai giudici durante tutto il corso del lungo iter processuale, costellato "di una pluralità di anomalie, distribuite pel tempo...comprovanti...la preordinata scorrettezza ed i continui abusi del, giudice ricusato"; non si erano esaminati gli altri provvedimenti adottati dal Tribunale.in materia di competenza, caratterizzati da forzature interpretative speciose, ¡elusive, del costante orientamento giurisprudenziale, sorde a qualunque diversa sollecitazione della difesa;
la decisione da ultimo emessa sul punto (ordinanza 26/3/03) costituiva la conferma della persecuzione giudiziaria subita, perché esplicitava “in termini di oggettiva evidenza... quel calcolato pregiudizio che, in forma meno eclatante, si era già intravisto in altre, precedenti decisioni del Collegio giudicante, così da costituire il tutto... ragione sufficiente per ritenere integrato il presupposto della ricusazione noto come inimicizia grave"; non si era data la giusta valenza alla circostanza che il Tribunale non aveva inteso neppure raccogliere l'invito della Corte di Cassazione di esaminare, nel verificare la propria competenza per territorio, tutta la documentazione
2
I
F indicata dalla difesa e che la conseguente pronuncia, soltanto in apparenza corretta, era in realtà strumentale all'obiettivo precostituito di negargli il diritto al giudice naturale precostituito per legge, che non si identificava certamente nel Tribunale di Milano;
la Corte d'Appello aveva omesso di acquisire la documentazione di cui innanzi, che avrebbe offerto la dimostrazione della fondatezza della tesi difensiva sulla competenza e, quindi, la chiara malafede del giudice;
evidente contraddizione tra l'affermazione che l'inimicizia grave del giudice nei confronti ELimputato può essere desunta da comportamenti endoprocessuali e il successivo rilievo della mancata allegazione di fatti extraprocessuali indicativi ELinimicizia;
non poteva avallarsi una presunzione d'imparzialità del giudice. Il TT ha censurato la sola ordinanza 15/4/03 di non luogo a provvedere, qualificandola provvedimento abnorme e deducendo la violazione della legge processuale (artt. 41/3°, 127/1°-5°, 178 lett. c e 179 c.p.p.), per non essere stato ammesso a partecipare alla procedura di ricusazione attivata dal EV, pur sussistendo un suo interesse alla medesima per i riflessi sul mutamento o sull'intangibilità del giudice.
L'RA ha censurato sia l'ordinanza interlocutoria che quella conclusiva della Corte milanese, denunciando l'abnormità della prima e l'illegittimità della seconda per violazione delle regole sul contraddittorio: egli aveva interesse ad intervenire nella procedura, essendo in discussione la delicata questione della competenza per territorio. La difesa del EV ha depositato memoria difensiva, datata 1/7/03, con allegato parere pro veritate dei proff. Dalia e Ferraioli, aderendo all'eccezione in rito formulata dai coimputati, esplicitando diffusamente le ragioni a sostegno della medesima e confutando le conclusioni sopra trascritte del P.G.. Anche la difesa del TT ha prodotto memoria di replica 1/7/03 alle conclusioni rassegnate dal P.G., ribadendo gli argomenti già sviluppati nell'atto di gravame.
3- I ricorsi del TT e ELRA sono inammissibili, mentre quello del EV è infondato.
3a- Preliminare, sul piano logico-giuridico, è l'esame della prospettata questione in rito. Va, innanzi tutto, rilevato che l'ordinanza 15/4/03 di non luogo a provvedere non può essere qualificata come provvedimento abnorme, dovendosi per tale intendere soltanto quello che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità ELatto processuale deve riguardare cioè il profilo strutturale, che rimane completamente estraneo al sistema organico della legge processuale, o quello funzionale, che, pur formalmente compatibile col sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Tali connotati non sono certamente rinvenibili nell'ordinanza in contestazione della
Corte d'Appello, limitatasi ad escludere la partecipazione degli imputati non ricusanti alla procedura incidentale di ricusazione promossa dal solo imputato EV-Puð, “in astratto, trattarsi di provvedimento non condivisibile, ma certamente rientrante nei poteri del giudice e non idoneo, di per sé, a determinare la stasi del procedimento. La detta ordinanza, per il suo carattere interlocutorio ed in quanto priva di contenuto decisorio, non è impugnabile. 3b- Avendo, tuttavia, il solo RA impugnato anche l'ordinanza conclusiva del procedimento di ricusazione, questa si avente carattere decisorio e in tesi - idonea ad
-
incidere su posizioni soggettive delle parti e, in particolare, di quelle che sarebbero state: illegittimamente escluse dal contraddittorio, e avendo alla stessa problematica fatto riferimento, con articolata memoria, anche la difesa del EV, va comunque sottoposta.
3 a verifica la scelta del giudice a quo di non integrare il contraddittorio nei confronti dei coimputati non ricusanti.
Tale scelta deve ritenersi corretta, considerato che, nel caso concreto, non era ravvisabile alcun interesse, in capo ai coimputati non ricusanti, ad intervenire nella procedura incidentale, che riguardava la posizione personale del EV e il cui esito, quale che fosse stato, non avrebbe comunque avuto riflessi sulla loro posizione. Non ritiene la Corte di discostarsi, almeno nel caso di specie, dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, essendo la ricusazione atto personalissimo della parte, che deve proporla direttamente o per mezzo di procuratore speciale, è soltanto questa legittimata a partecipare al conseguente procedimento incidentale, al quale devono invece rimanere estranee le altre parti private, la cui posizione non ha interferenze processuali con quella del ricusante (cfr. Cass. sez. I 6/10/1992, Rossi;
sez. VI 17/3/1997, Ferretti;
Sez. VI 1/7/1997, PM/Aquino; Sez. VI 6/4/1998, Rapisarda). La ricusazione è istituto di carattere eccezionale che consente, per garantire l'imparzialità del giudice, l'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico tra Stato e giudice, e che attiva un procedimento incidentale che s'innesta nel procedimento principale al fine di evitare che questo sia trattato e sia deciso da un soggetto che si trova in una delle situazioni tipicizzate dalla legge processuale come cause di pregiudizio della terzietà del giudice. La relativa disciplina accentua il carattere giurisdizionale del procedimento conseguente alla ricusazione, in quanto strumento finalizzato alla salvaguardia di un principio coessenziale alla funzione dello ius dicere, rispondente, in via primaria, alla tutela di un intuibile interesse pubblico, ma anche alla garanzia ELinteresse della parte, la quale, mediante la dichiarazione di ricusazione, mira ad ottenere un giusto processo affidato ad un giudice imparziale. La ricusazione è rimedio affidato all'iniziativa delle parti processuali e diretto a conseguire l'estromissione dal processo del giudice inteso come determinata persona fisica, che viene a trovarsi in una di quelle particolari relazioni con la regiudicanda, espressamente previste dalla legge, da cui potrebbe derivare il pericolo di turbativa ELimparzialità del giudizio.
Considerato che
l'istituto della ricusazione, come anche quello ELastensione, non attengono alle condizioni di capacità del giudice, la cui eventuale decisione, in difetto della dichiarazione ex art. 38 c.p.p. e in violazione ELobbligo di astensione, non è affetta da nullità, è evidente che soltanto la parte che esercita la facoltà di ricusare ed eventualmente quelle sulla cui posizione processuale l'esercizio di tale facoltà si riverbera direttamente hanno diritto d'intervenire nella procedura incidentale, alla quale invece devono rimanere estranee le altre parti per carenza d'interesse. Con specifico riferimento al caso in esame, avuto riguardo alla natura personale del motivo di ricusazione dedotto (inimicizia grave tra i giudici e l'imputato EV); non è dato vedere alcun interesse degli altri coimputati non ricusanti ad intervenire nel relativo procedimento, per sostenere o contrastare le ragioni del EV ai fini "del mutamento o ELintangibilità del giudice", posto che la decisione sulla ricusazione non poteva che essere riferita alla prospettata causa nei suoi limiti oggettivo e soggettivo, senza la possibilità di prendere in esame situazioni diverse da quella denunciata, e non poteva che incidere, ove fosse stata favorevole, sulla sola posizione processuale del ricusante, con conseguente adozione del provvedimento di separazione ex art. 18/1° létt. e) c.p.p. (istruttoria dibattimentale conclusa per gli imputati non ricusanti). 'In quest'ultima ipotesi, i coimputati non ricusanti non sarebbero stati coinvolti dalla decisione di accoglimento della ricusazione.
Insussistente, quindi, qualunque interesse ELRA ad interveniré nella procedura, nella quale la questione della competenza, su cui il ricorrente ha fatto leva, veniva
4 evocata indirettamente, soltanto al fine di dimostrare l'asserita parzialità del giudice e la conseguente fondatezza del motivo di ricusazione, e non certo per essere decisa con effetti diretti sul processo.
Né può, per gli argomenti esposti, fondatamente sostenersi che, nel caso in esame, la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe compresso il diritto di difesa dello stesso ricusante, “privato del prezioso apporto dialettico di soggetti portatori del medesimo interesse ad interloquire su un tema afferente alla imparzialità del giudice”.
La bontà della tesi esposta trova conferma indiretta nella chiara disciplina dettata in materia di rimessione del processo e di conflitto di competenza. In tali casi, poiché l'eventuale mutamento o l'individuazione del giudice interessa oggettivamente e sempre l'intero processo e non la posizione processuale del singolo imputato o della singola párte cointeressata (come nella ricusazione), il contraddittorio deve essere assicurato a tutte le parti processuali (artt. 32, 46, 48 c.p.p.). Si è fatto richiamo, per supportare la censura alla scelta fatta dalla Corte territoriale, alla sentenza "Priebke" (Cass. sez. I. 15/10/96) e alla sentenza "Lignola" (Cass. sez. V 11/6/96).
Il principio affermato da tali decisioni, la prima delle quali diffusamente argomentata, è che "proposta da una parte processuale la dichiarazione di ricusazione, il procedimento conseguente coinvolge anche tutte le altre parti, che hanno interesse a fare valere il proprio punto di vista per conseguire il mutamento o l'intangibilità del giudice, secondo che condividano o no i motivi addotti dal ricusante".
Atale principio, tuttavia, non può essere allegata valenza assoluta, enucleandolo dai edsspecifici esaminati dalle citate sentenze.
In tali casi, la dichiarazione di ricusazione era stata proposta o dalla parte civile o dal P.M. e non poteva non ritenersi la necessità di garantire il contraddittorio, sulla questione sollevata, anche agli imputati, la cui posizione processuale interferiva direttamente con quella delle parti ricusanti, e ciò perché è fuori del sistema, contrario alla tutela del diritto di difesa e del principio del giudice naturale precostituito per legge l'ipotesi che l'imputato possa subire passivamente, senza esporre le sue ragioni, gli effetti di una dichiarazione di ricusazione proposta dalla controparte processuale, i quali si riverberano inevitabilmente sulla sua posizione personale. L'RA, quindi, con riferimento al gravame proposto avverso l'ordinanza 15- 17/4/03, difetta d'interesse.
3c- Quanto al “merito" della ricusazione, osserva la Corte che il ricorso del EV è sostanzialmente incentrato sulla doglianza di fondo che la "inimicizia grave”, dedotta quale motivo di ricusazione, emergerebbe, in maniera evidente ed eclatante, dal ripetuto e costante comportamento tenuto dai giudici, nel corso del processo, ed indicativo di una posizione preconcetta e di una deliberata scelta "persecutoria” che i medesimi avrebbero operato nei suoi confronti, abdicando così al primario dovere di equidistanza e serenità di valutazione.
La censura non ha pregio, perché priva di elementi dimostrativi della stessa sussistenza del dedotto presupposto della dichiarazione di ricusazione (inimicizia grave) e perché richiama impropriamente il precedente di questa Corte (sez. VI 19/1/00, .EV), alterando il senso del principio in esso affermato. Deve, pertanto, ribadirsi che l'inimicizia grave di cui alla lettera d) ELart. 36 c.p.p. non può che riferirsi a rapporti interpersonali derivanti da vicende della vita estranee alle funzioni del giudicante e al rapporto processuale tra costui e la parte. Non rilevano, quindi, l'asserita animosità dimostrata dal primo nel corso del processo o le eventuali violazioni di legge poste in essere, aspetti questi "interni" al processo e non indicativi, di per sé, della “inimicizia grave", la quale deve fondarsi, invece, su fatti e circostanze obiettivi e non su mere supposizioni del ricusante.
5 La condotta endoprocessuale del giudice non impedisce, certo, in via assoluta, il ricorso allo strumento della ricusazione, nell'ipotesi in cui sia indice di malafede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione da parte del giudice, che rinuncia al proprio ruolo istituzionale di essere terzo ed imparziale. La condotta del giudice nel processo cioè non è indifferente, ai fini di cui si discute, laddove presenti aspetti talmente "anomali” e “settari” da doverla considerare necessariamente, sul piano logico, manifestazione, nella sede giudiziaria, di una "grave inimicizia" verso l'imputato, la quale finisce, in questo caso, con l'assumere un autonomo rilievo, che trascende le ragioni connesse alla "fisiologia" del processo. Tutto ciò deve essere ovviamente confortato non da mere impressioni o supposizioni della parte, delusa dal tenore di provvedimenti non condivisi, ma da precisi ed inequivoci fatti, indicativi della "malafede" e del "calcolato pregiudizio" del giudice. Nel caso concreto, le scelte, di volta in volta, operate dal Tribunale di Milano, per la soluzione di questioni attinenti alla posizione del EV, anche a volerle, in ipotesi, ritenere non corrette (non è questa la sede per una verifica sul punto), non rivelano "malafede" o "calcolato pregiudizio” e non sono quindi indice di “inimicizia grave”, dovendo questa - come di è detto - trovare la sua genesi in dati di fatto concreti e ben precisi, estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa, la quale deve soltanto costituire un sintomatico momento dimostrativo della sussistenza del citato presupposto rilevante per la ricusazione. Nessuna prova risulta essere stata offerta e non sono stati allegati neppure seri elementi, nel caso in esame, in ordine alla sussistenza della dedotta "inimicizia grave”, intesa concettualmente nel senso precisato. Tutti i provvedimenti giurisdizionali emessi nei confronti ELimputato e, da ultimo, l'ordinanza 26/3/03 in tema di competenza per territorio non appaiono contraddistinti da macroscopiche anomalie e da evidenti scelte settarie, ma costituiscono la risultante di una valutazione sorretta da argomenti in fatto e in diritto, che non possono certo essere posti in discussione in questa sede, per inferirne la prova ELinimicizia grave, di cui non si sono neppure prospettate le ragioni genetiche, ma vanno verificati nella sede propria del giudizio d'impugnazione relativo al procedimento principale. E' il caso di sottolineare che il non avere il Tribunale acquisito, per la verifica della propria competenza, la documentazione sollecitata dalla parte non è "indice rivelatore della preconcetta determinazione... di non affrontare, a qualsiasi costo, il problema della competenza", ma precisa scelta valutativa circa la irrilevanza o comunque la non decisività dei detti documenti. Né da ciò può insinuarsi, con ulteriori interferenze ai fini della ricusazione, una sorta di ribellione del Tribunale al dictum delle SS.UU. che, decidendo in tema di rimessione del processo, avrebbero imposto l'acquisizione della documentazione medesima;
in realtà, il richiamato passaggio motivazionale della sentenza delle SS.UU. è soltanto un obiter, non vincolante per il Tribunale, e non poteva essere altrimenti, posto che il Tribunale non è stato mai designato, e nell'ambito di quella procedura non poteva esserlo, come giudice di rinvio.
4- Al TT e all'RA, i cui ricorsi sono inammissibili, va imposto l'obbligo di versare alla Cassa delle ammende la somma, che stimasi equa, di € 1000,00 ciascuno. Tutti i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di TT IT e RA VA. Rigetta il ricorso di EV SA. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
6 processuali. Condanna RA e ammende.
Così deciso l'8/7/2003
Il Consigliere est
IL CANCELLIERE 01
Lidia Sosila
TT a versare € 1000,00 ciascuno alla Cassa delle
Il Presidente
Ronque
Depositato in Cancallarla
22 SET. 2003
IL CANCELLIERE 01.
S eelie
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