Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Il magistrato che sia stato oggetto di istanza di ricusazione non è legittimato ad impugnare i provvedimenti del giudice della ricusazione.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 30608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30608 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 778
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 032515/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN US N. IL 02/09/1951;
avverso ORDINANZA del 13/06/2007 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
MA PP, GIP presso il Tribunale di Taranto, qualificatosi "persona interessata" ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 13.6.2007, con la quale la Corte di appello di Lecce, sez.ne distaccata di Taranto ha accolto la dichiarazione di ricusazione formulata nei confronti del predetto magistrato dal PM presso il Tribunale di Taranto nel procedimento a carico di ME DO e altri, chiamati a rispondere dei reati ex art. 615 ter cpv. c.p., n.1, art. 640 ter c.p., comma 2.
Deduce violazione di legge processuale in relazione alla erronea applicazione dell'art. 38 c.p.p., commi 1 e 2, nonché in relazione alla erronea applicazione dell'art. 41 c.p.p., comma 1. Quanto alla sua legittimazione a impugnare, richiamando un precedente giurisprudenziale e citando dottrina, sostiene che il principio generale richiamato dall'art. 569 c.p.p., comma 3, conferisce il diritto a impugnare a tutte le parti, se non diversamente specificato.
Non può negarsi al giudice ricusato la qualifica di parte interessata cui spetta legittimazione a ricorrere in sede di legittimità contro il provvedimento di ricusazione. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero è stato a suo tempo ritenuto (ASN 199603438 - RV 207026: si tratta del precedente cui fa riferimento, per altro riportandone erroneamente gli estremi, il ricorrente) che la differenza sostanziale tra il procedimento di astensione (di natura amministrativa) e quello di ricusazione (di natura giurisdizionale) mentre avrebbe giustificato la impossibilità del magistrato astenutosi di intervenire nel primo, legittimerebbe il magistrato ricusato a intervenire nel secondo, il quale potrebbe dunque ricorrere in cassazione contro la decisione di merito. L'affermazione che ha, riconoscibilmente, il carattere di obiter dictum, non può assolutamente essere condivisa e, di fatto, non lo è stata, se solo si riflette sul fatto che, da tempo, la giurisprudenza aveva affermato (ASN 199301140 - RV 194434) che il magistrato che sia stato oggetto di istanza di ricusazione non è legittimato a impugnare i provvedimenti del giudice della ricusazione, essendo principio fondamentale dell'ordinamento processuale che il giudice non può essere, nello stesso tempo, parte e divenire controinteressato rispetto alle istanze delle parti private, siccome portatore di esigenze personali, da far valere in sede del procedimento incidentale e, conseguentemente, in sede di gravame.
La sua (doverosa) estraneità al procedimento incidentale che dalla dichiarazione di ricusazione prenda avvio non può esser posta in dubbio neanche nella prospettiva di un suo eventuale interesse in relazione a un ipotetico procedimento disciplinare che potrebbe scaturire, appunto, dall'avvio di tale procedura incidentale (ASN 199602891 - RV 205715).
La fondatezza di tale impostazione la si ricava anche dalla concorde giurisprudenza circa le norme strumentali al subprocedimento de quo, giurisprudenza che pone in rilievo (es. ASN 200336777 - RV 226529;
ASN 200336339 - RV 228417) come l'avviso di fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., non debba essere notificato a parti private diverse da quella che ha proposto l'istanza, parti che non hanno neppure il diritto di impugnazione, che spetta solo alla parte a cui il provvedimento finale va notificato.
A maggior ragione tale principio deve riferirsi a chi nel procedimento (e nel subprocedimento) non abbia mai rivestito e non possa rivestire, per la incompatibilità ontologica di ruolo, la qualifica di parte, atteso che il giudice, anche se ricusato, vale a dire se obiettivo diretto della iniziativa processuale di una parte, rimane comunque terzo nel procedimento nel quale è intervenuto come soggetto jus dicens, che mai può trasformarsi - si intende nella medesima procedura - in soggetto nei cui confronti venga emesso un provvedimento di contenuto giurisdizionale.
Consegue condanna alle spese processuali e al versamento di somma a favore della Cassa Ammende.
Si stima equo determinare detta somma in Euro 500,00 tenendo conto, da un lato della esistenza del pur citato precedente giurisprudenziale e, dall'altro, della qualifica professionale del ricorrente, che certamente gli consentiva un'attenta valutazione degli arresti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento Euro a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2008