Sentenza 17 settembre 2003
Massime • 1
In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale necessaria per la deliberazione sul merito, secondo il disposto degli art. 127 e 41 comma 3 cod. proc. pen., deve essere spedito a tutte le parti del procedimento, comprese le parti private diverse da quella che abbia proposto l'istanza. L'omissione dell'avviso, quando le parti interessate siano imputati, comporta una nullità dell'udienza ai sensi dell'art. 178 lett. c) del codice di rito. (In motivazione la Corte ha rilevato che, pur essendo la ricusazione un atto personalissimo, la lettera del primo comma dell'art. 127 cod. proc. pen. non consente di distinguere tra le parti processuali, e che anzi l'interlocuzione di ciascuna di esse riguardo ad una questione che concerne l'intangibilità del giudice appare necessaria alla luce del testo vigente dell'art. 111 Cost.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 38590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38590 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO PRESIDENTE
1. Dott. GEMELLI TORQUATO CONSIGLIERE
2. Dott. CHIEFFI SEVERO "
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI "
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AO N. IL 05/08/1950;
avverso ORDINANZA del 12/12/2002 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto rimettersi la questione alle Sezioni Unite. RILEVA
Con provvedimento del 12/12/2002 (dep. il 18/12/2002) la Corte di Appello di Bari ha accolto l'istanza di ricusazione presentata il 18/11/2002 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dei componenti del collegio giudicante gli imputati AO IA e VI RI (ed altri) nel procedimento n. 1026/95, avendo gli stessi già espresso in altri procedimenti valutazioni di merito su aspetti rilevanti del reato ai citati RI e IA contestato nell'ambito del procedimento n. 1026.
La Corte ha ritenuto tempestiva l'istanza perché divenuta nota all'istante la causa di ricusazione (l'avere il detto collegio giudicato: con sentenza n. 157 del 24/7/2002 il RI quale imputato del reato di cui all'art. 416 bis C.P. per avere promosso e diretto una associazione di stampo camorristico-mafioso operante nella città di Bari, e con sentenza n. 83 del 9/10/2002 il IA in quanto accusato di aver partecipato ad una associazione finalizzata alla commissione di frodi fiscali promossa dal cognato SC AI) all'atto della richiesta di copie in cancelleria di atti relativi ai procedimenti definiti con le sentenze n. 157 e n. 83/2002 per la loro utilizzazione nella discussione del procedimento n. 1026/95.
Quanto al primo motivo di ricusazione la Corte, pur rilevato che oggetto della contestazione associativa a carico del RI erano nei due procedimenti (quello definito con la citata sentenza n. 157 e quello in corso davanti al collegio ricusato) due diversi sodalizi, ha sottolineato che comunque, essendo nell'ultima contestazione espressamente indicato che i vari capi-clan (fra essi compreso il RI) partecipavano alla seconda associazione proprio con il peso e la valenza di capi delle proprie organizzazioni criminali, l'essersi pronunciati su tali organizzazioni significava essersi pronunciati su un tassello importante della seconda associazione;
da tale precedente valutazione poteva quindi derivare un pregiudizio per la decisione ancora da adottare nel procedimento n. 1026.
A medesime conclusioni la Corte è pervenuta in relazione alla seconda causa di ricusazione in quanto, concernendo entrambi i procedimenti (quello definito con la sentenza n. 83 e quello n. 1026) fatti relativi alla gestione di società di cui il IA era dirigente amministrativo e delle quali si occupava come principale collaboratore di SC VA, l'avere valutato il rapporto esistente tra il IA ed il VA nella gestione delle dette società, rapporto che costituiva altresì aspetto importante e rilevante nei diversi reati oggetto del procedimento n. 1026, poteva pregiudicare l'attività di giudizio da svolgere tale ultimo procedimento.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del IA avanzando plurime doglianze.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 178 lett. c C.P.P. non essendo stato dato avviso dell'udienza camerale dinanzi alla Corte di Appello né al IA né al suo difensore.
Con un secondo motivo ha rilevato la carenza dei presupposti richiesti per la ricusazione, attesa la tassatività dei casi e l'impossibilità di interpretazioni estensive od analogiche ed altresì sottolineando come la Corte avesse posto a base del proprio provvedimento dati fattuali assolutamente inesatti. Inoltre l'istanza di ricusazione era stata proposta molto oltre il decorso del termine di legge, considerato che la sentenza citata come causa di ricusazione era stata depositata nel termine indicato sicché era conoscibile e doveva ritenersi conosciuta alla scadenza di tale termine e che, comunque, era onere dell'istante provare la conoscenza da parte sua di tale sentenza nella indicata e ritenuta data del 15/11/2002.
Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte aveva ritenuto che il collegio chiamato a decidere sulla sussistenza o meno di un sodalizio criminoso finalizzato alla falsa fatturazione avesse espresso il proprio convincimento anche in relazione all'imputazione ex art. 416 bis C.P. Il ricorso, essendo fondato il primo - ed assorbente - motivo di gravame, deve essere accolto.
L'esplicito richiamo all'art. 127 C.P.P. contenuto al comma 3 dell'art. 41 dello stesso codice impone per la decisione in merito all'istanza di ricusazione (a meno che non debba adottarsi una pronuncia di inammissibilità per manifesta infondatezza) l'osservanza delle forme previste nel citato art. 127 e quindi l'instaurazione di regolare contraddittorio previo avviso agli interessati della fissazione dell'udienza. Se, infatti, in caso di palese infondatezza dei motivi addotti a supporto della dichiarazione di ricusazione -ed in ragione proprio di tale palese infondatezza e della necessità di immediatamente rimuovere un pretestuoso ostacolo al regolare corso del procedimento- può provvedersi con ordinanza de plano senza ricorrere alla procedura camerale (ossia "senza ritardo", così come dispone il primo comma dell'art. 41 C.P.P.), tale più garantistica procedura ex art. 127 C.P.P. è stata dal legislatore prevista allorquando si debba esaminare il merito della questione.
Ne consegue che, proposta da una parte processuale la dichiarazione di ricusazione, deve a norma dell'art. 127 C.P.P. darsi avviso della fissata udienza "alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori", nulla rilevando, a fronte di tale chiara dizione letterale, la natura personalissima dell'atto di ricusazione e, di contro, assumendo rilievo l'interesse di tutte le parti a far valere il proprio punto di vista su una vicenda che concerne il mutamento o l'intangibilità del giudice (cfr. Cass. sez. 1, sent. n. 5293/96);
sicché, dovendosi con tutta evidenza ricomprendersi tra "le parti" gli imputati, coglie nel segno la censura formulata nel primo motivo di gravame, laddove si è eccepita la violazione dell'art. 178 lett. c C.P.P., rientrando la disposizione inosservata fra quelle concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e costituendo quindi la sua violazione nullità di ordine generale (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 218/1992). Non ignora il Collegio il contrasto giurisprudenziale che in materia si è verificato (cfr. per un diverso approccio ed una differente soluzione: Cass. sentenze nn. 1280/98- 3862/92), ma a dare maggior solidità alla tesi qui seguita va richiamato l'art. 111 Cost. ed il principio in esso sancito della necessaria osservanza del contraddittorio, che rendono non più attuale il ricordato contrasto. Gli ulteriori motivi di gravame restano assorbiti nella decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari per nuovo esame della richiesta di ricusazione.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 OTTOBRE 2003.