Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 38590
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Sentenza 17 settembre 2003

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In tema di ricusazione, l'avviso dell'udienza camerale necessaria per la deliberazione sul merito, secondo il disposto degli art. 127 e 41 comma 3 cod. proc. pen., deve essere spedito a tutte le parti del procedimento, comprese le parti private diverse da quella che abbia proposto l'istanza. L'omissione dell'avviso, quando le parti interessate siano imputati, comporta una nullità dell'udienza ai sensi dell'art. 178 lett. c) del codice di rito. (In motivazione la Corte ha rilevato che, pur essendo la ricusazione un atto personalissimo, la lettera del primo comma dell'art. 127 cod. proc. pen. non consente di distinguere tra le parti processuali, e che anzi l'interlocuzione di ciascuna di esse riguardo ad una questione che concerne l'intangibilità del giudice appare necessaria alla luce del testo vigente dell'art. 111 Cost.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 38590
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38590
    Data del deposito : 17 settembre 2003

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