Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5442 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC054 42 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRANS SEZIONE SECONDA CIVILE INCAPACITĂ NATURALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 21285/99 Consigliere Cron.16338 Dett RIGGIO - Rep.1227 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Ud. 21/02/02 Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Dott. Serfo DEL CORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 155 nella qualità di erede il 15 APR 2002 GENOVA MA GIOACHINA, IL CANCELLIERE universale di MERLINO SALVATORE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAGLIARI 40, presso lo studio dell'avvocato RITA RUSCITTI, difesa dall'avvocato CANCELLERI AURELIO CASSARO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZZ MA ON, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avvocatoROMA VIA NOVARA 51, GIUSEPPE TARANTO, che la difende unitamente 2002 all'avvocato VINCENZO LO GIUDICE, giusta delega in 280 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 786/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 29/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo | CIOFFI;
udito l'Avvocato Giuseppe TARANTO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'appello proposto da RI HI EN, erede di RE ER, contro la sentenza del Pretore di Canicattì che aveva rigettato la domanda con cui quest'ultimo aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità del contratto con cui il 13 aprile 1992 aveva donato a IT IA AZ l'immobile nel dettaglio precisato, perché da lui stipulato in condizioni di totale incapacità di intendere e di volere, conseguente alla malattia da cui era afflitto (cancro al polmone destro) e allo stato di depressione che ne era derivato. Il Tribunale, dopo aver rilevato che l'incapacità naturale di uno degli stipulanti determina l'annullabilità, e non la nullità del contratto, e cor- retta conseguentemente la qualificazione giuridica dell'azione proposta, e dopo aver ricordato che tale incapacità rende invalida la manifestazione ne- goziale solo se totale, ha affermato che la detta malattia non aveva determi- nato, nel caso di specie, il venir meno della capacità di intendere e di volere di RE ER: perché tale malattia non incide in modo diretto sulle facoltà mentali di chi ne è colpito;
perché il contratto in questione era stato stipulato poco tempo dopo il suo manifestarsi, quando lo stato depressivo che a tale malattia solitamente si accompagna, e che era stato posto a fon- damento della domanda, non era presumibilmente ancora tanto grave da in- cidere in modo significativo sulle facoltà mentali di RE ER;
per- ché comunque la gravità di tale stato depressivo non era stata adeguata- mente provata. 3 Al riguardo il Tribunale ha escluso la rilevanza, e quindi l'ammissibilità delle prove orali (testimonianze e interrogatorio formale di IT IA AZ) chieste da RI HI EN, e l'utilità di una consulenza tecnica, dal momento che con esse si sarebbero potute acquisire solo le impressioni personali dei testimoni, della convenuta o del consulente relative alla incidenza della malattia diagnosticata sulla capacità di intendere e di volere di RE ER al momento della stipulazione della dona- zione, non anche delle certezze. RI HI EN ha chiesto la cassazione di tale senten- za per tre motivi. IT IA AZ ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso RI HI EN sostiene che quella proposta è un'azione di nullità, e non di annullabilità della donazione;
e denunzia violazione degli art. 1325 e 1418 cod. civ.. La censura è infondata. La incapacità d'intendere e di volere del contraente è, a termini di legge (art. 428 cod. civ.), una causa di annullamento, e non di nullità del contratto (Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 1982 n. 4105; Cassazione ci- vile sez. lav., 15 gennaio 1993, n. 427). Con il secondo motivo del suo ricorso RI HI EN censura la sentenza impugnata per non aver ammesso le prove che aveva ri- chiesto per dimostrare che il suo dante causa non era capace di intendere e di volere al momento della stipulazione del contratto. 4 La censura è inammissibile. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che censura la sentenza impugnata per non averlammesso le prove da lui richieste, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare nel dettaglio quali sono i fatti che ha chiesto di provare e le ra- gioni (ovviamente di non immediata percezione) per cui tali fatti sono rile- vanti (tra le tante, vedi Cassazione civile sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080). I il giudice del merito RI HI EN non ha adempiuto tale onere. Con il terzo motivo del suo ricorso RI HI EN censura la sentenza impugnata per non aver accolto il motivo di appello con cui aveva lamentato che il giudice di primo grado l'aveva condannata, per- ché soccombente, a rifondere a IT IA AZ le spese di lite, senza tener conto del fatto che anche quest'ultima doveva ritenersi soccombente, non essendo stata accolte la eccezione di incompetenza e la domanda di ri- sarcimento dei danni per lite temeraria che aveva proposte;
denunzia al ri- guardo violazione dell'art. 91 e vizio di motivazione. Anche questa censura è inammissibile. Esula dal sindacato di legittimità, e rientra nei poteri discrezio- nali del giudice di merito, la valutazione della opportunità della compensa- zione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 cod. proc. civ., di porre an- che parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa (tra le tante, vedi da in5 ultimo Cassazione civile sez. I, 7 marzo 2001, n. 3272; sez. II, 23 aprile 2001, n. 5988). Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccom- benza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna RI HI EN a rifondere a IT IA AZ le spese del giudizio di legittimità, che li- quida in 65,27 euro, oltre 1000,00 euro per onorari. Roma, 21 febbraio 2002 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Vir Bellamme L'estensore (Carlo Cioffi)over IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 123.11 14 T 20,66 TOT. 14977 AGENZIA DELLE ENTRATA ROMA 2 OPR 2004 4. n. 10332/001 Registrats, al n (euro.CEN [5/77