Sentenza 25 gennaio 2000
Massime • 1
Quando il giudizio penale richieda l'interpretazione di fatti comunicativi l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è proprio del giudizio di merito e che è censurabile solo quando si fondi su criteri interpretativi inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'interpretazione data dai giudici di merito di una frase pronunziata dal Presidente del Tribunale durante l'udienza la quale - secondo il ricorrente medesimo - avrebbe costituito motivo di ricusazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 25/01/2000
Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
" Alfonso Amato " N.492
" Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N.36652/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AL GI, n. ad Alfiano Natta il 30 settembre 1935 avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino depositata l'11 giugno 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Motivi della decisione
Il ricorrente, imputato di falso in bilancio e appropriazione indebita, impugna per cassazione l'ordinanza che ne ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta contro il dr. Antonio Baglivo, presidente del Tribunale di Casale Monferrato. Il magistrato ricusato, dopo la chiusura dell'udienza dibattimentale del 15 aprile 1999 nel corso della quale erano stati ammessi alcuni documenti (contratti preliminari) prodotti dalla difesa, avrebbe rivolto all'imputato la seguente frase: "non venga a farci credere che lei ha trovato solo oggi questi preliminari;
con tutte le cause civili che ha in corso per queste stesse vicende non possiamo certo crederle".
I giudici del merito hanno escluso che ricorrano i presupposti della ricusazione, perché il commento sulla tempestività della produzione documentale non implicava alcuna valutazione, neppure implicita, ne' sul merito dell'accusa ne' sull'efficacia probatoria dei documenti prodotti, ma esprimeva solo un dubbio circa l'affermazione dell'imputato di avere rinvenuto i documenti solo alla vigilia dell'udienza.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che i giudici del merito abbiano illogicamente escluso la interpretabilità della frase controversa come un dubbio sull'autenticità dei documenti, ammessi dal tribunale solo perché non poteva decidere altrimenti, e abbiano altresì escluso apoditticamente che in sostanza il presidente del tribunale lo aveva accusato di mentire spudoratamente al collegio.
Il ricorso è inammissibile perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata.
Infatti, quando il giudizio penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutazioni del giudice del merito in proposito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo è sorretta da un'adeguata motivazione, come nel caso in esame, essa è incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, La Rocca, m. 207862).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000