Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 492
CASS
Sentenza 25 gennaio 2000

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Quando il giudizio penale richieda l'interpretazione di fatti comunicativi l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è proprio del giudizio di merito e che è censurabile solo quando si fondi su criteri interpretativi inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'interpretazione data dai giudici di merito di una frase pronunziata dal Presidente del Tribunale durante l'udienza la quale - secondo il ricorrente medesimo - avrebbe costituito motivo di ricusazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2000, n. 492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 492
    Data del deposito : 25 gennaio 2000

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