Sentenza 14 dicembre 1994
Massime • 1
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte e non atto del difensore con procura, in quanto l'art. 645, comma primo, cod. proc. pen. prevede che essa sia presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e tale previsione, secondo quanto stabilito dall'art. 99, comma primo, stesso codice, comporta una deroga - che logicamente riguarda il compimento di atti processuali, non quello di atti materiali - alla regola della rappresentanza da parte del difensore. Ne consegue che al procuratore alle liti non è consentito sottoscrivere la predetta domanda di riparazione, ma non è preclusa la facoltà di provvedere al deposito in cancelleria della domanda sottoscritta dal suo assistito. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che l'art. 645 cod. proc. pen. da un lato adopera l'espressione "è presentata", la quale, se a prima vista può far pensare a una materiale attività di deposito in cancelleria, a un più attento esame rende evidente che in realtà è diretta a regolare non tale attività, bensì le varie modalità della domanda, in quanto indica la forma dell'atto, i documenti che devono accompagnarlo, i soggetti legittimati e l'ufficio presso il quale esso deve essere depositato e, dall'altro, non commina espressamente l'inammissibilità per l'inosservanza della prescrizione in questione, sicché non potrebbe ravvisarsi tale sanzione processuale, se si dovesse concludere che la prescrizione è diretta ad individuare, anziché il soggetto legittimato a formulare la domanda, quello che ne deve curare il deposito in cancelleria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/1994, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1994 |
Testo completo
composta da: Udienza in camera dott. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca presidente consiglio del
1. dott. Gaetano Lo Coco consigliere 14.12.1994
2. dott. Guido Guasco consigliere SENTENZA N. 2
3. dott. Giuseppe Consoli (relatore) consigliere R.G.N.
4. dott. Fortunato Pisanti consigliere 29361/94
5. dott. Vincenzo Valente consigliere
6. dott. Francesco Morelli consigliere
7. dott. Paolino Dell'Anno consigliere
8. dott. Giorgio Lattanzi (estensore) consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Ministero del tesoro nei confronti di FA IA, nato il [...];
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 14 giugno 1993. Udita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuseppe CONSOLI;
lette le richieste del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Ministero del tesoro ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 14 giugno 1993 con la quale la Corte di appello di Milano ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da FA IA liquidandogli la somma di lire 10.000.000.
La domanda di riparazione, sottoscritta da IA, era stata depositata nella cancelleria della corte di appello dal difensore munito di procura alle liti e il Ministero del tesoro nel costituirsi aveva eccepito che la domanda era inammissibile perchè non era stata presentata in cancelleria dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale. Il ministero aveva rilevato che la presentazione personale o per mezzo di un procuratore speciale è richiesta dall'art. 645 comma 1 c.p.p. (che costituisce una delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario cui rinvia l'art.315 comma 3 c.p.p. per la disciplina della riparazione per l'ingiusta detenzione) e che la procura speciale per la presentazione deve essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 122 c.p.p., non bastando a tal fine una semplice procura alle liti come quella conferita da IA al suo difensore. Insomma secondo il ministero la domanda era inammissibile perchè era stata presentata, anzichè dalla parte personalmente, dal difensore senza che questi fosse munito di una procura specificamente conferita per la presentazione e rilasciata nelle forme stabilite dall'art. 122 c.p.p.. La corte di appello ha motivato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità considerando che IA aveva conferito una procura alle liti con la sottoscrizione autenticata dal difensore, secondo le prescrizioni dell'art. 83 c.p.c. (applicabile al procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione che la natura civile), e che "la procura speciale alla lite ... ha per oggetto, ovviamente, anche la presentazione della domanda in cancelleria".
A sostegno del ricorso il ministero ha denunciato la "violazione ed erronea applicazione degli artt. 315, 122 e 645 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p." sostenendo che la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda di riparazione perchè era stata presentata da una persona "sprovvista della procura conferita nelle forme richieste dal combinato disposto degli artt. 645 e 122 c.p.p.". La quarta sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., rilevando che la questione proposta avrebbe potuto dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale in quanto precedenti decisioni avevano ritenuto che, ove non vi provveda la parte personalmente, per la presentazione della domanda di riparazione sia necessaria la procura speciale, "mentre in senso diverso sembrano orientare l'interprete la possibilità di una lettura non formalistica della disposizione in esame nel sistema del codice di rito penale ed il rilievo della natura materiale e non negoziale dell'atto di presentazione".
Motivi della decisione
La giurisprudenzza prevalente è dell'opinione che la presentazione in cancelleria della domanda di riparazione dell'errore giudiziario e di quella di riparazione per l'ingiusta detenzione debba essere effettuata direttamente dalla parte o da un procuratore speciale (ved. Sez. IV, 21 aprile 1994, Molinari;
Sez. IV, 30 novembre 1993, Ministero tesoro c. Zilio) e che sia inammissibile la domanda presentata dal difensore munito solo di una procura alle liti (così Sez. IV, 18 marzo 1994, Taffi;
Sez. IV, 25 febbraio 1994, Dantini). Vi sono però anche delle decisioni in senso diverso, e quindi esiste un reale contrasto giurisprudenziale sul punto e non solo la possibilità come ha prospettato l'ordinanza di rimessione - che esso si verifichi.
Secondo l'orientarnento maggioritario "nella materia de qua, il legislatore, per la rilevanza degli interessi connessi alla domanda ex art. 314 cit., ha stabilito una procedura di presentazione dell'istanza, che non abilita persone diverse;
e tanto a pena di inammissibilità" (Sez. IV, 21 aprile 1994, Molinari). Occorre dunque che la materiale presentazione sia effettuata dalla parte personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, il quale può essere nominato solo nel modo stabilito dall'art. 122 c.p.p., con un atto che per forma e per contenuto è diverso dalla procura alle liti. Perciò questa procura non legittima il difensore a presentare la domanda di riparazione (Sez. IV, 18 marzo 1994, Taffi). Secondo un diverso orientamento invece "ferma la inderogabile necessità procedurale di attivare la domanda mediante istanza personalmente sottoscritta (ovvero pel tramite di procuratore speciale), la procura alle liti (di cui all'art. 83 del codice di procedura civile) risulta idonea a soddisfare il requisito prescritto dafl'art. 645 comma 1, dei codice di procedura penale, dato che il procuratore costituito, in procedura ritualmente incoata, legittimamente procede al deposito della istanza, e relativi documenti di supporto, presso la cancelleria. In sostanza - si aggiunge - la procura a rappresentare e difendere ben può comprendere l'incombenza a provvedere al deposito dell'istanza" (Sez. IV, 21 aprile 1994, Ministero tesoro c. Goruti). Altre decisioni hanno affermato che "la richiesta, vale a dire l'atto che mette in moto il giudizio, non può non essere sottoscritta personalmente dall'istante (ovvero, dal procuratore speciale all'uopo nominato), precisando che "deve, peraltro, tenersi ben distinto il momento di proposizione della domanda, vale a dire dell'attivazione della procedura di equo indennizzo, da quelli successivi, ivi compreso quello della presentazione in cancelleria" (Sez. IV, 17 maggio 1994, D'Alessandro; ved. anche Sez. IV, 21 aprile 1994, Marini, e, nel senso che è inammissibile la domanda sottoscritta dal difensore con procura alle liti anziché dalla parte, Sez. IV, 21 aprile 1994, Gammacurta). Tutte le decisioni ricordate riconoscono che la procura speciale prevista dall'art. 645 comma 1 c.p.p. è cosa distinta dalla procura alle liti, ma la sentenza TI e le altre citate da ultimo chiariscono che l'attività personale o a mezzo di procuratore speciale richiesta dalla disposizione in questione concerne essenzialmente la formulazione, e dunque la sottoscrizione della domanda, non la sua materiale presentazione, e cioè il deposito in cancelleria.
È questa ad avviso delle Sezioni unite la linea da seguire nell'interpretazione dell'art. 645 comma 1 c.p.p., al quale va riconosciuto il significato che la domanda di riparazione è atto personale della parte e non atto dei difensore con procura. Occorre infatti considerare che per gli artt. 83 e 84 del codice di procedura civile, che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte si applicano nel procedimento di natura civile diretto ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione, "quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura" (art. 83 comma 1 c.p.c.), la quale dà al difensore il potere di "compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono a essa espressamente riservati" (art. 84 comma 1 c.p.c.). Non diversamente stabilisce l'art. 100 comma 4 c.p.p. per le parti private diverse dall'imputato ed anche per l'imputato l'art. 99 comma 1 c.p.p. prevede atti "riservati personalmente a quest'ultimo"; sicché quando una disposizione richiede che un atto sia compiuto personalmente o per mezzo di un procuratore speciale è da ritenere che essa intenda derogare alla regola della rappresentanza da parte del difensore. E la deroga logicamente riguarda atti processuali, come nell'ipotesi dell'art. 645 comma 1 la domanda di riparazione, non atti materiali, come il deposito in cancelleria. Anche nel processo civile alcuni atti devono essere compiuti dalla parte personalmente o per mezzo di un procuratore speciale e quando si tratta di un atto scritto, come ad esempio la querela di falso, è la parte (o il procuratore speciale) che deve sottoscriverlo (per la querela di falso vedi Cass. civ., 12 novembre 1993, ord. n. 889; Cass. civ., 21 novembre 1967, n. 2793;
Cass. civ., 20 luglio 1959, n. 2367), ma non occorre che sia poi la stessa parte (o un suo procuratore speciale) a depositarlo. In genere la legge richiede che un atto processuale sia compiuto personalmente, anziché dal difensore, quando intende responsabilizzare la parte per l'importanza dell'atto o per gli effetti dispositivo che comporta (ved. ad esempio per il processo civile gli artt. 221 comma 2, 233 comma 1, 306 comma 2 c.p.c. e per il processo penale gli artt. 38 comma 4, 46 comma 2, 82 comma 1, 438 comma 3, 446 comma 3 e 633 comma 1 c.p.p.), ed a tal fine per gli atti scritti rileva di regola quell'assunzione diretta di responsabilità che si manifesta con la sottoscrizione, mentre il deposito in cancelleria costituisce un comportamento privo di particolare significato.
È vero che l'art. 645 comma 1 c.p.p. usa l'espressione "è presentata", che a prima vista può far pensare ad una materiale attività di deposito della domanda in cancelleria, ma se si considera più attentamente la disposizione se ne trae la conferma che l'espressione in realtà non è diretta a regolare il deposito in cancelleria ma concerne le vane modalità della domanda, in quanto indica la forma dell'atto, i documenti che devono accompagnarlo, i soggetti legittimati e l'ufficio presso il quale deve essere depositato;
un insieme di prescrizioni unificate nella formula: "è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello". Si tratta di una formula sintetica dalla quale non può trarsi la conclusione irrazionale che le parole "personalmente o per mezzo di procuratore speciale" indichino non la persona che deve formulare la domanda scritta (ciò che conta agli effetti giuridici), ma quella che deve materialmente depositare l'atto in cancelleria.
Conclusione irrazionale anche perché la natura materiale del deposito fa apparire incongrua la richiesta di una procura speciale, che invece ben si giustifica per la formulazione della domanda;
richiesta che inoltre graverebbe di un onere esorbitante la parte che dopo aver sottoscritto la domanda non fosse in grado di effettuare personalmente il deposito in cancelleria. Insomma è da ritenere che con la prescrizione che la domanda va presentata per iscritto dalla parte personalmente o per mezzo di un procuratore speciale il legislatore abbia inteso richiedere la presentazione di una domanda scritta proveniente non dal difensore munito di procura alle liti, secondo le regole sia del processo civile, sia del processo penale per l'esercizio dei diritti civili (artt. 78 comma 1 lett. e), 84 comma 2 lett. c), 100 comma 4 c.p.p.), ma direttamente dalla parte, e dunque da questa sottoscritta. È da aggiungere che - come è stato rilevato in dottrina - l'art. 645 comma 1 c.p.p. non commina espressamente l'inamissibilità per l'inosservanza della prescrizione in questione e che quindi non potrebbe ravvisarsi la sanzione processuale se si dovesse concludere che la prescrizione è diretta ad individuare anziché il soggetto legittimato a formulare la domanda quello che ne deve curare il deposito in cancelleria.
Mentre infatti la mancanza di legittimazione alla domanda comporta di per sé l'inammissibilità, uguale affermazione non può farsi per l'inosservanza di prescrizioni come quelle concernenti la materiale presentazione in cancelleria, che in tanto possono ritenersi assistite dalla sanzione dell'inammissibilità solo in quanto la legge espressamente lo stabilisca.
Deve quindi concludersi che la norma in questione non consente al procuratore alle liti di sottoscrivere la domanda di riparazione ma al tempo stesso non gli preclude la facoltà di provvedere al deposito in cancelleria della domanda sottoscritta dal proprio assistito.
Ciò chiarito, poiché nella specie la domanda è stata sottoscritta dalla parte personalmente deve escludersi che il deposito in cancelleria ad opera del difensore ne abbia determinato l'inammissibilità.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Roma, 14 dicembre 1994.