Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinità della prova, non costituisce causa di nullità od inutilizzabilità dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2013, n. 40081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40081 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 04/07/2013
Dott. GENTILE D. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1799
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 9766/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA GASPARE N. IL 28/07/1984;
avverso la sentenza n. 2902/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE DOMENICO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. DRESDA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
NA GASPARE;
1.1) - Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 06.12.2012 di conferma della decisione del Tribunale di Trapani del 20.02.2012, che lo aveva condannato per i reati di cui all'art.: A) - 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1, n. 3;
art. 61 c.p., n. 2 e L. n. 1423 del 1956, art. 9 cpv. e L. n. 575 del 1975, art. 7; con la recidiva reiterata;
2.0) - MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) e e). 2.1) - Nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, atteso che l'imputato, nello stato degli arresti domiciliari per il reato per cui si procede, non era stato posto in condizione grado di partecipare al giudizio;
2.2) - Nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione avendo fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni e sul riconoscimento operato dalla persona offesa che, però, risultavano inattendibili attesa la rapidità in cui si era svolta l'azione delittuosa e la conseguente difficoltà di ricordo della persona offesa;
- inoltre, la ricognizione di persona non era utilizzabile perché effettuata illegittimamente dopo il riconoscimento fotografico;
in ogni caso era stata illegittimamente operata con la partecipazione di soggetti molto diversi dall' indagato sia per età che per tratti somatici;
2.3) - Violazione di legge atteso che il fatto andava inquadrato nell'ambito del reato ex art. 624 bis c.p. e non in quello ex art.628 c.p., in quanto la violenza era stata compiuta sulla borsa della persona offesa e non sulla persona;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato .
3.1) - Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. 3.2) - Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale responsabilità del Bonanno in ordine ai reati ascritti, richiamando le argomentazioni del Tribunale e sottolineando:
a) - che il fatto andava inquadrato nel reato di rapina, in quanto la violenza, diretta all'impossessamento con strappo della borsa, si era estesa alla persona, sia perché la borsa era aderente al corpo della vittima e, sia perché l'agente aveva esercitato una specifica violenza anche sulla persona per vincerne la resistenza ed, anzi, trascinandola per alcuni metri prima che la stessa cedesse alla presa, le aveva causato una contusione alla spalla;
a.a) - si tratta di una motivazione esente da illogicità ed aderente al principio per il quale ricorre il delitto di rapina quando la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla sua persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza, e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta.
Cassazione penale, sez. 2^. 11/11/2010. n. 41464.
b) - che l'individuazione del Bonanno, compiuta dalla persona offesa era attendibile:
- perché la PA aveva dichiarato di avere visto bene in viso l'aggressore;
- perché la stessa aveva indicato il dato individualizzante degli occhiali portati dall'aggressore, riscontrato in sede di individuazione fotografica;
- perché il riconoscimento fotografico era stato poi confermato in sede di ricognizione di persona;
b.b) - si tratta di una motivazione congrua atteso che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice;
la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma - come nella specie - dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione. Cassazione penale, sez. 5^. 10/02/2009, n. 22612.
È giurisprudenza consolidata che l'individuazione fotografica costituisce prova atipica non disciplinata dalla legge ne' collocabile nell'ambito della "ricognizione", e legittimamente può essere assunta, pur se avvenuta nella fase delle indagini, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 c.p.p., in considerazione dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6^, 18 aprile 2003, Motta). 3.3) - Nè può accogliersi l'ulteriore motivo di ricorso atteso che il riconoscimento fotografico davanti agli organi di polizia, non è di ostacolo ad una successiva ricognizione giudiziale, come è dato ricavare dal principio già espresso da questa Sezione per il quale la pubblicazione su di un quotidiano locale della fotografia dell'imputato non è circostanza in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva ricognizione di persona effettuata nei confronti del medesimo nel corso del dibattimento. Cassazione penale, sez. 2^. 07/04/2010. n. 15303.
Invero, la circostanza che la parte offesa venga chiamata, nel corso delle indagini, ad eseguire (una o più volte) un'individuazione fotografica, non comporta la nullità o l'inutilizzabilità della successiva ricognizione ex art. 213 c.p.p., come pretende il ricorrente, laddove si consideri che lo stesso art. 213 c.p.p., nel dettare, a pena di nullità, in modo puntiglioso le modalità con le quali si deve svolgere la ricognizione, precisa che fra le domande che devono essere poste preliminarmente, vi è quella in cui il giudice deve chiedere al teste "se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere ...": si tratta di domande che, conte si desume dallo stesso tenore testuale dell'ultima parte dell'art. 213 c.p.p., comma 1, devono essere poste al fine di saggiare l'attendibilità del teste. Dal che si evince che, non solo non vi è alcuna norma che impedisca di eseguire una ricognizione di persona quando il teste, nella fase delle indagini, sia stato chiamato ad effettuare una individuazione fotografica, ma, al contrario, la suddetta ipotesi è prevista come fisiologica dallo stesso legislatore. Si può, pertanto, affermare che la circostanza che a un teste (o alla parte offesa) venga chiesto di procedere prima ad una o più individuazioni e poi ad una ricognizione formale, non è mai causa di nullità e/o inutilizzabilità ma può diventare solo causa di inattendibilità del teste ove, ad esempio, fra le individuazioni e le ricognizioni effettuate nei vari momenti, si mostri contraddittorio, incerto, reticente e così via;
(vedi conf. Cass. Pen. Sez. 2^, 27 gennaio 2009, n. 7337). - correttamente, la Corte territoriale ha utilizzato entrambi i riconoscimenti atteso che, come risulta dall'impugnata sentenza, la parte offesa non è mai stata incerta ne' è mai caduta in alcuna contraddizione.
3.4) - Ugualmente infondata è la doglianza circa l'utilizzo di due persone non somiglianti per l'esecuzione della ricognizione di persona, atteso che in tema di modalità di svolgimento della ricognizione personale, l'omessa osservanza delle formalità previste dall'art. 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto. Cassazione penale, sez. 6^. 08/10/2008. n. 44595.
- La locuzione "il più possibile somiglianti, evidenzia come si tratti di una prescrizione non sanzionata da nullità ma diretta ad assicurare il controllo della genuinità ed attendibilità del riconoscimento operato, circostanza in ordine alla quale la Corte territoriale motiva adeguatamente osservando che la ricognizione formale era del tutto attendibile perché conforme al precedente riconoscimento fotografico.
3.5) - Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata traduzione dell'imputato ed alla conseguente mancata partecipazione dello stesso al dibattimento di primo grado, atteso che dalla sentenza impugnata risulta che ciò è avvenuto legittimamente in conseguenza della espressa rinuncia a comparire da parte del Bonanno, in conformità al principio per il quale, la rinuncia a comparire all'udienza da parte dell'imputato detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a un'udienza determinata, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto.
Cassazione penale, sez. 2^, 30/11/2010, n. 8439. 3.6) - Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2013