Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
Qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame, è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione che, ovviando all'omissione e alla parziale invalidità della sentenza, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta, attraverso un esame dei profili del fatto richiesti per la sussistenza di tale effetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2010, n. 16509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16509 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 21/01/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 133
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 43511/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI GG AO N. IL 12/05/1960;
2) RD EM N. IL 30/06/1969;
3) AT AD TO N. IL 20/05/1956;
4) VE AZ N. IL 06/01/1975;
avverso la sentenza n. 983/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 27/02/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
udito il P.G. in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Scivolone per Di IO e AR. RITENUTO IN FATTO
1. NU AR, LO Di IO, DO TI e EL IO impugnano la sentenza in epigrafe indicata che dichiarò inammissibile l'appello da ciascuno proposto contro la sentenza di condanna di primo grado con la quale fu affermata la responsabilità per i reati loro rispettivamente ascritti di detenzione e spaccio di stupefacente.
Il giudice d'appello ha rilevato che l'impugnazione fu proposta da ciascuno degli imputati dopo che era già decorso il termine ultimo del 30 ottobre 2004. In particolare, La sentenza di primo grado fu pronunciata il 10 giugno 2004, con la fissazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione. A nulla rilevando il periodo feriale, il termine di deposito scadeva il 10 settembre 2004, data in cui la motivazione fu depositata.
Considerato che
il termine per l'impugnazione decorreva, considerata la sospensione feriale fino al 15 settembre 2004, dal 16 settembre, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), il termine ultimo per l'impugnazione della sentenza era quello del 30 ottobre 2004. LO Di IO e NU AR hanno proposto appello l'11 novembre 2004, mentre NT DO TI e IO EL il 4 novembre 2004. Pertanto, per il giudice d'appello le impugnazione dei quattro imputati sono inammissibili per essere state presentate oltre il termine stabilito.
2. La difesa NU AR e LO Di IO, pur con distinti ricorsi del tutto speculari, deduce:
1. La violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 587 c.p.p., poiché il giudice d'appello, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di impugnazione, avrebbe dovuto pronunciarsi ex art. 587 c.p.p., sulla posizione di NU AR e LO Di IO. L'accoglimento dell'appello proposto da diversi imputati e la citazione di AR e Di IO nel giudizio d'appello, legittima questi ultimi a proporre ricorso per cassazione. Nella fattispecie concreta, la Corte d'appello, a differenza del giudice di primo grado, ha applicato agli altri imputati la diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5. Per tal motivo, si imponeva l'effetto estensivo anche nei confronti degli imputati per i quali l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per la tardiva presentazione.
2. Illegittimità costituzionale della L. ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 2 nella parte in cui non prevede, per il periodo feriale, la sospensione dei termini anche di deposito della motivazione del giudice, in relazione ai principi di trasparenza, uguaglianza, ragionevolezza.
3. Illegittimità costituzionale dell'art. 587 c.p.p. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'effetto estensivo nei casi in cui, ravvisando l'accusa e la difesa una determinata qualificazione giuridica per fatti simili, questa non può essere applicata dal giudice solo perché taluno degli imputati, pur presente nel giudizio d'appello, non abbia tempestivamente proposto impugnazione.
3. La difesa di DO TI e di ZI EL deduce che l'appello è stato tempestivamente presentato il 29 ottobre 2004, alla cancelleria del tribunale di Roma, come risulta dall'attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria il 16 maggio 2007. Il ricorso, presentato nei termini, è stato poi trasmesso il 2 novembre 2004 alla cancelleria del giudice del Tribunale di Gela.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p. comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di DO TI e IO EL sono fondati. Il funzionario di cancelleria del Tribunale di Roma ha attestato, peraltro in base alla documentazione in atti, che gli appelli dei predetti imputati risultano essere stati proposti il 29 ottobre 2004, e poi trasmessi alla cancelleria del giudice a quo il 2 novembre 2004. Pertanto, posto che il termine ultimo per l'impugnazione della sentenza era quello del 30 ottobre 2004, le impugnazioni di entrambi sono state regolarmente presentate entro i termini prescritti. La sentenza impugnata va, dunque annullata, con rinvio alla Corte d'appello per il giudizio.
2. I ricorsi di NU AR e LO Di IO sono manifestamente infondati.
Quanto al profilo dell'effetto estensivo e del preteso diritto vantato soltanto perché vi è stata citazione nel giudizio di appello, occorre precisare che la mancata valutazione da parte della Corte di merito non è di per sè motivo di ricorso là dove l'effetto in parola richieda l'esame di aspetti del fatto, quali quelli relativi all'estensione dell'operatività di una diminuente, che possono in via esclusiva essere oggetto di esame dal giudice dell'esecuzione.
Infatti, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell'art. 587 c.p.p., è ammesso il ricorso al giudice dell'esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all'omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta, attraverso un esame dei profili del fatto richiesti per la sussistenza di tale effetto (Sez. 3^, 19 aprile 2001, dep. 24 maggio 2001, n. 21085). Le questioni di costituzionalità sollecitate, circa la non operatività della sospensione dei termini del deposito delle sentenze nel periodo feriale, sono ictu oculi manifestamente infondate poiché si tratta di disposizione volta a regolamentare i tempi di redazione della motivazione non attinenti agli effetti processuali, bensì al dovere del giudice di completare il proprio lavoro nei termini stabiliti dalla legge. Peraltro, il deposito della motivazione della sentenza nel periodo feriale non rileva ai fini della decorrenza del termine per impugnare il cui dies a quo resta sempre quello collegato alla cessazione del periodo di sospensione e non certo al deposito della motivazione medio termine intervenuta. I ricorsi di NU AR e LO Di IO sono, dunque, inammissibili per manifesta infondatezza e, a norma dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AR NU e Di IO LO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DO TI e IO EL e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010