Sentenza 5 gennaio 1999
Massime • 1
Competente a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena già in corso, avanzata ai sensi dell'art. 47, comma 4, dell'Ordinamento Penitenziario, pur nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, comma 2, della legge 27 maggio 1998,n. 165, è il magistrato di Sorveglianza individuato in base alla regola generale dettata dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. (cioè quello avente giurisdizione sull'Istituto nel quale si trova l'interessato all'atto della richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/1999, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 05.01.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N. 89
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 32793/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
MAGISTRATO SORVEGL. AVELLINO CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) VA AN ER n. il 30.11.1951
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina.
Considerato in fatto e in diritto
NN GI IE, detenuto in espiazione di pena presso la Casa Circondariale di Mistretta (Me), ha presentato istanza al Magistrato di Sorveglianza di Messina diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale previa sospensione della esecuzione della pena e, in subordine, la semilibertà o l'applicazione provvisoria della misura della detenzione domiciliare. Con ordinanza del 14/7/1998 il Magistrato di Sorveglianza di Messina - rilevato che al sensi dell'art. 656 co. 6 c.p.p. e 47 co. 4 ord. penit., come novellati dalla L. 165/1998, il giudice competente in rivelazione al luogo dell'esecuzione deve essere individuato in quello in cui ha sede il Pubblico Ministero investito della esecuzione, che nel caso di specie è quello di Avellino ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Avellino. Con ordinanza del 6/8/1998 il Magistrato di Sorveglianza di Avellino rilevato che la recente legge 165/1998 non ha introdotto alcuna modifica in ordine alla competenza per territorio del giudice investito della decisione sulla richiesta di applicazione di misure alternative avanzata dal condannato che si trovi già in stato di detenzione per espiazione della pena e che, quindi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., competente a decidere sulla richiesta è il Magistrato di Sorveglianza di Messina, nella cui giurisdizione trovasi l'istituto penitenziario ove è detenuto il richiedente - ha sollevato conflitto negativo di competenza, ordinando la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione.
Il confitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso prospettato dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino. Va premesso che la recente legge 165/1998 - che ha apportato sostanziali modifiche all'art. 656 c.p.p. e alla L. 354/1975 (e successive il modificazioni) - non ha introdotto alcuna modifica in relazione all'art. 677 co. I c.p.p., che stabilisce i criteri per determinare la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza nel caso che il richiedente si trovi detenuto, individuando il giudice competente in quello che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta. Infatti, la disposizione di carattere generale prevista dall'art. 656 co. 6 c.p.p. (come novellato dalla recente legge) in base alla quale l'istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione deve essere presentata al Pubblico Ministero competente per l'esecuzione- è applicabile nel caso che non sia ancora iniziata l'esecuzione della pena, mentre, nel caso che abbia avuto inizio l'esecuzione della pena, è applicabile la disposizione speciale prevista dall'art. 47 co. 4 ord. penit. (come novellato dalla legge citata) in materia di affidamento in prova al servizio sociale, la cui applicazione, per quanto compatibile, è espressamente richiamata anche in materia di detenzione domiciliare e di semilibertà rispettivamente dagli artt. 47 ter co. 1 quater e 50 co. 6 ord. penit. (come novellati dalla legge citata).
Ciò premesso si osserva che, qualora l'istanza si stata proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il Magistrato di Sorveglianza competente a sospendere l'esecuzione della pena in caso di richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o a disporre l'applicazione provvisoria della misura in caso di richiesta di detenzione domiciliare non può che essere individuato in quello che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta. Nè una diversa interpretazione della norma può scaturire dal fatto che l'art. 47 co. 4 ord. penit., al fine di individuare il Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente a disporre il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, adoperi le parole "Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta". Anche se la formulazione della norma non sembri tecnicamente appropriata potendo la stessa generare il dubbio che si tratti del Magistrato di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente per l'esecuzione della condanna - ragioni logiche e sistematiche inducono a interpretare la norma nel senso che competente a disporre il provvedimento di sospensione sia il Magistrato di Sorveglianza del luogo della detenzione. Infatti la norma va letta nel suo contesto unitario, che si riferisce, come criterio unico, al luogo di esecuzione della pena, dovendosi intendere questo come luogo di espiazione della pena. Inoltre, in caso di interpretazione contraria, verrebbe ad essere vanificata la "ratio", dettata da ragioni di opportunità, posta a base della scelta dei criteri determinativi della competenza in materia di sorveglianza, secondo la quale, al sensi dell'art. 677 co. 1 c.p.p., competente a conoscere le richieste avanzate dal condannato è l'organo giudiziario che ha un più diretto ed immediato contatto con l'istituto penitenziario, ove lo stesso trovasi detenuto, onde poter meglio valutare il suo comportamento ed i risultati del trattamento penitenziario.
Per le suesposte considerazioni, poiché risulta che l'interessato al momento della presentazione della richiesta si trovava detenuto nella Casa Circondariale di Mistretta, che rientra nella giurisdizione del Magistrato di Sorveglianza di Messina, la competenza a conoscere delle richieste avanzate dal NN spetta al suddetto Magistrato, cui gli atti devono essere trasmessi per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 32-127 c.p.p., dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Messina, cui dispone che gli atti siano trasmessi per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 5 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1999