Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
Nel rito speciale del giudizio immediato, l'art. 453 cod. proc. pen. non prevede che la richiesta di giudizio debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. Ed invero tale adempimento è previsto quando si procede nelle forme ordinarie con la richiesta di rinvio a giudizio o con la citazione diretta a giudizio, mentre il presupposto del giudizio immediato è l'evidenza della prova la cui sussistenza permette di evitare la celebrazione dell'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2003, n. 18151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18151 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 24/02/2003
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 315
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - N. 21825/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 12/2/02 della Corte d'Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Veneziano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 12/2/2002, confermava quella in data 11/5/2001 del Tribunale di Livorno, che, all'esito del giudizio immediato, aveva dichiarato RI DI colpevole del delitto di acquisto e detenzione illegali di gr. 102,036 (p.a. gr. 11,071) di eroina e, in concorso dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90 e delle attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e lire 20.000.000 di multa, oltre che all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il giudice distrettuale escludeva, in rito, la dedotta nullità del giudizio di primo grado, per effetto dell'omesso adempimento di cui all'art. 415 bis c.p.p., ritenendo non applicabile tale norma al procedimento speciale di cui agli art. 453 e ss. c.p.p.; riteneva, nel merito, che la droga sequestrata all'imputata, sorpresa dalla Polizia in flagranza di reato, era destinata, almeno in parte, per ammissione della stessa prevenuta e tenuto conto del dato ponderale, allo spaccio e che, alla luce di tali circostanze e del difetto di prova circa l'organico inserimento della DI nel traffico illecito e circa modalità operative particolarmente allarmanti, il fatto doveva essere qualificato di lieve entità; sottolineava, infine, che la misura della pena era proporzionata "all'effettivo disvalore della condotta".
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata e ha lamentato: a) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge processuale, con riferimento alla mancata declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, per essere stato violato l'art. 415 bis c.p.p.; b) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al giudizio di colpevolezza, non essendo stata offerta la prova della destinazione allo spaccio della droga sequestrata;
c) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in tema di dosimetria della pena, non proporzionata, per eccesso, alla concreta entità del fatto.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Nessun pregio ha la prima doglianza. È vero che, nel caso in esame, non si dette corso all'adempimento di cui all'art. 415 bis c.p.p. (avviso all'indagata della conclusione delle indagini preliminari), ma non è meno vero che questa norma non poteva trovare operatività, dal momento che si attivò il rito speciale del giudizio immediato. L'art. 453 c.p.p., infatti, non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., adempimento questo previsto soltanto quando si procede nelle forme ordinarie, vale a dire con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione diretta a giudizio, e presidiato, in caso di inosservanza, dalla sanzione della nullità (artt. 416/1^ e 552/2^ c.p.p.), non prevista, invece, per la richiesta di giudizio immediato. Presupposto di tale rito alternativo, invero, è l'evidenza della prova, la cui sussistenza permette di evitare la celebrazione dell'udienza preliminare, ma l'organo d'accusa può formulare richiesta ai sensi dell'art. 453 c.p.p. soltanto se la persona sottoposta alle indagini sia stata interrogata sui fatti da cui emerge tale evidenza probatoria, ovvero se - a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'art. 375/3^ secondo periodo - la persona indagata non sia comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non sia irreperibile. Le garanzie di difesa assicurate con il giudizio immediato, attraverso il preventivo interrogatorio dell'imputato sui fatti, sono sostanzialmente analoghe a quelle derivanti dall'avviso di conclusione delle indagini. Nè può fondatamente parlarsi di disparità di trattamento a seconda del rito prescelto, essendo assolutamente ragionevole che l'esercizio del diritto di difesa sia modulato in funzione delle caratteristiche dei diversi procedimenti speciali. Per l'instaurazione del giudizio immediato, "la brevità del termine, giustificato dall'evidenza della prova, entro il quale il P.M. deve presentare, ai sensi dell'art. 454/1^ c.p.p., la relativa richiesta, comporta la necessità di anticipare le attività difensive volte a evitare il rinvio a giudizio prima della conclusione delle indagini, e cioè dal momento in cui, grazie all'interrogatorio, alla persona sottoposta alle indagini sono contestati i fatti dei quali emerge la prova". La disciplina del giudizio immediato, quindi, non priva neppure la difesa della possibilità di interloquire prima dell'emanazione del decreto che dispone tale giudizio: in particolare, l'interrogatorio svolto con le garanzie di legge mette l'indagato nella condizione di esercitare le più opportune garanzie defensionali, anche mediante la presentazione al giudice di memorie ex art. 121 c.p.p., al fine di contestare la fondatezza dell'accusa e di contrastare l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato. L'estensione al giudizio immediato delle modalità di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 415 bis c.p.p. si porrebbe, d'altra parte, in contrasto con i criteri di massima celerità e semplificazione che caratterizzano tale rito, privo del filtro dell'udienza preliminare, analogamente agli altri procedimenti speciali - giudizio direttissimo e decreto penale di condanna - nei quali, per ragioni diverse, non è previsto l'avviso di conclusione delle indagini (v. C. Cost. ord. N. 203/2002).
Devesi, pertanto, escludere che l'omesso avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. abbia determinato la nullità del giudizio di primo grado e dell'attività processuale successiva.
Quanto al giudizio di colpevolezza della DI, va osservato che la gravata sentenza, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, da conto delle ragioni che lo giustificano, apprezzando e valutando, in chiave accusatoria, precise e sintomatiche circostanze di fatto (parziali ammissioni della stessa prevenuta circa la finalità di spaccio, insita - per altro - nel dato ponderale), le quali sfuggono a qualunque verifica di legittimità.
In relazione agli esaminati motivi, il ricorso va rigettato. Merita accoglimento la doglianza relativa alla misura della pena inflitta. Su questo specifico punto, il giudice a quo ha affidato la scelta sanzionatoria, fissata in misura quasi prossima al massimo edittale, ad una mera clausola di stile: "effettivo disvalore della condotta".
Osserva, al riguardo, la Corte che il giudice, godendo di una discrezionalità vincolata nella determinazione del trattamento sanzionatorio, deve dare adeguato conto dei criteri legali ai quali si ispira e che vanno sinteticamente individuati nella retribuzione (gravità complessiva del fatto) e nella prevenzione sociale (capacità a delinquere in termine di attitudine del reo a commettere crimini), oltre che nella funzione rieducativa della pena. Soprattutto se l'entità della pena si discosta dal minimo edittale e si avvicina, anzi, come nella specie, quasi al massimo (il reato di cui all'art. 73/1^ - 5 L. S. è punito con pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire 5.000.000 - euro 2582,28 - a lire 50.000.000 - euro 25822,84 -), il giudice, nell'esercizio della sua discrezionalità, per evitare che questa si trasformi in arbitrio, ha l'obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni che l'hanno indotto alla decisione in concreto adottata. Dalla sentenza di primo grado, alla quale quella d'appello si richiama, si evince, inoltre, che, nel calcolo della pena, si è partiti da una base di anni cinque e mesi sei di reclusione, non si è indicata la misura base della multa, si è ridotta la pena detentiva - per effetto delle attenuanti generiche - ad anni quattro e mesi sei e si è fissata la multa in lire 20.000.000: trattasi evidentemente di calcolo, non soltanto privo di adeguato supporto motivazionale, ma neppure intelligibile, quanto alla multa, nei suoi vari passaggi.
L'impugnata sentenza, pertanto, va, in relazione al solo punto da ultimo esaminato, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze, che, nel commisurare, in piena libertà di giudizio, la pena da infliggere alla DI, dovrà dare conto della gerarchia dei valori da considerare, ricostruire in chiave assiologica le ragioni della scelta, esplicitare anche in quale chiave riterrà di attribuire rilevanza prioritaria all'uno piuttosto che all'altro dei criteri di valutazione, non trascurando di considerare il primato da attribuire alla funzione rieducativa della pena (art. 27/3^ Cost.).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003