Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 1
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454, comma primo, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. ha carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini, pur se limitatamente a quelle investigazioni da cui emerge l'evidenza della prova, e non agli ulteriori accertamenti ad esse complementari, non utilizzabili ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio immediato, ma acquisibili, secondo le regole generali, nel dibattimento; mentre ha natura di termine ordinatorio quanto alla richiesta del rito che può legittimamente essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2004, n. 26305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26305 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 27/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 684
Dott. GRANERO Fracantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 038479/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DENTICI MAURIZIO, N. IL 13/08/1955;
avverso SENTENZA del 10/07/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO.
Sentite le conclusioni del P.G.(rigetto del ricorso). Udito il difensore, avv. Michele Imperio.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna ad un anno di reclusione ed euro 500 di multa inflitta il 27.11.2002 dal Tribunale della sede a DENTICI Maurizio per possesso di carte di credito di illecita provenienza, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito abbreviato, che si innestava in giudizio immediato.
Ha ritenuto infondata la doglianza dell'imputato appellante in ordine alla tardività del decreto dispositivo del giudizio immediato, non essendo perentorio il termine indicato dall'art. 454, co. 1, C.P.P.. Quanto all'interrogatorio, che si assume pure tardivo, esso era invece avvenuto entro il novantesimo giorno dall'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato in ordine al fatto qui contestato. Tanto premesso, la Corte territoriale riteneva raggiunta la prova del fatto contestato: le carte di credito, trafugate durante la spedizione a mezzo posta ai titolari, erano sicuramente di illecita provenienza, e ancora utilizzabili al momento in cui erano state rinvenute, a seguito di perquisizione, in un mobile della camera da letto dell'imputato, recando date di scadenza posteriori. I gravi e numerosi precedenti penali erano di ostacolo ai "benefici" richiesti con l'appello (attenuanti generiche e riduzione di pena). L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando vizio della motivazione sotto i seguenti profili:
arrestato il 13.1.2000 per reato in materia di stupefacenti separatamente giudicato, in quella stessa data la sua abitazione era stata sottoposta a perquisizione, che aveva portato alla scoperta delle carte di credito oggetto dell'imputazione qui contestata. Erano pertanto tardivi sia l'interrogatorio, avvenuto il 21.7.2000, sia la richiesta di giudizio immediato, formulata il 19.9.2001. Ne conseguiva - attesa la tassatività del termine di 90 giorni previsto dall'art. 454, co. 1, C.P.P. - la nullità del giudizio, tempestivamente eccepita in primo grado ed erroneamente esclusa dai giudici di merito.
D'altra parte, non poteva affermarsi la illecita provenienza delle carte di credito, in quanto scadute e mai utilizzate (non essendo fra l'altro il ricorrente in possesso del codice segreto necessario per attivarle).
In ogni caso, la minima offensività del fatto contestato, le misere condizioni socio-economiche e familiari ed il corretto contegno processuale avrebbero giustificato la concessione delle attenuanti generiche, invece negate col solo e generico riferimento ai precedenti.
Da ultimo, facendo richiamo alla "recente normativa", il ricorrente chiede che la pena venga concordata nella seguente misura: base un anno di reclusione ed euro 600 di multa, meno 1/3 per attenuanti generiche, meno 1/3 per il rito = mesi 5 e giorni 10 di reclusione, euro 133, 33 di multa, da convertire in euro 6.080 di multa. In sede di discussione la difesa ha sollevato ulteriori questioni, da un lato rilevando che il giudice "a quo" non aveva motivato circa il dolo specifico che caratterizza la figura criminosa in esame, dall'altro denunciando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che doveva essere inquadrato nell'ambito della ricettazione e - atteso il trascurabile valore materiale delle tessere, non suscettibili di utilizzazione per ignoranza, da parte dell'imputato, del codice segreto - nell'ipotesi di particolare tenuità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Quanto alla questione in rito, va ricordato che il giudizio immediato può essere richiesto dal P.M., "entro 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335" (art. 454, co. 1, C.P.P.), "quando la prova appare evidente... se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova" stessa (co. 1 del precedente art. 453). Ne segue che il termine di 90 giorni decorre dall'iscrizione sul registro delle notizie di reato, e non dalla commissione del fatto (come vorrebbe il ricorrente); il termine ha carattere tassativo quanto al compimento delle indagini (Cass., Sez. Ili, 26.9.1995/12.1.1996, Pellegrino ed altro), ma limitatamente a quelle investigazioni da cui emerge l'evidenza della prova, e non agli ulteriori accertamenti ad esse complementari, non utilizzabili ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio immediato, ma acquisibili secondo le regole generali nel dibattimento (Cass., Sez. 1^, 4.7/4.8.2003, Ferrua). Il termine ha invece carattere meramente ordinatorio quanto alla richiesta del rito, che ben potrà avvenire anche oltre il novantesimo giorno dalla registrazione del nominativo dell'indagato (giurisprudenza costante: v. Cass., Sez. 3^ in proc. Pellegrino, già citata;
Sez. 5^ 21/31.1.1998, Cusani;
Sez. 1^ 10.4/16.6.2001, P.M. in proc. De Siena e altri). Quanto poi al previo interrogatorio, esso non rileva quale presupposto dell'ammissione al rito - insindacabile da parte del giudice del dibattimento - ma soltanto, in caso di omissione, come violazione del diritto all'intervento e alla difesa dell'imputato, e quindi come possibile causa di nullità a regime intermedio (Cass., Sez. 5^ in proc. Cusani, già citata). Nel caso di specie l'interrogatorio è avvenuto entro il novantesimo giorno dall'iscrizione della "notitia criminis" a carico dell'indagato, e sotto tale aspetto nessuna ipotesi di nullità è ravvisabile. Nè può sostenersi che tale iscrizione dovesse essere anticipata al momento in cui - con il sequestro delle carte di credito - cessò la permanenza del reato;
è infatti ovvio che occorrevano ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza dei titoli e - per consolidata giurisprudenza di questa Corte - l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (Cass., Sez. Un., 21/30.6.2000, Tammaro). Quanto alla tardività della richiesta di giudizio immediato, essa, come si è detto, non integra alcuna ipotesi di nullità. Nel caso di specie va oltretutto rilevato che il ricorrente ha esercitato la facoltà di opzione per il giudizio abbreviato, in ordine al cui svolgimento non solleva alcuna eccezione;
egli non ha quindi interesse a dolersi di vizi che inciderebbero soltanto su un diverso rito per sua scelta non celebratosi.
Le censure in punto di responsabilità investono questioni di fatto o non pertinenti;
il giudice "a quo" ha dato conto degli elementi fattuali in base ai quali deve ritenersi che, al momento del sequestro, le carte di credito fossero "attive" ed utilizzabili;
del tutto irrilevante è la dedotta circostanza che l'imputato non avrebbe tentato di far uso dei titoli, poiché, come esattamente precisato nel capo d'imputazione e rilevato nella sentenza impugnata, fra le ipotesi previste dalla norma incriminatrice (art. 12 D.L.
3.5.1991 n. 143) non gli è contestato l'indebito utilizzo delle carte di credito, ma l'alternativa fattispecie concernente "chi, al fine di trame profitto... possiede... o acquisisce tali carte... di provenienza illecita". Nè le nuove questioni sollevate soltanto in sede di discussione del ricorso sono ammissibili: così dicasi anzitutto in ordine al dolo specifico, punto sul quale neppure con l'appello era stata sollevata alcuna doglianza o sollecitato un riesame, onde su di esso il giudice "a quo" non era tenuto a soffermarsi in motivazione.
Quanto all'eventuale qualificazione giuridica come ricettazione, anziché acquisizione e possesso abusivi delle carte di credito, va rilevato in primo luogo che la condotta permanente di possesso pure contestata non potrebbe comunque ritenersi assorbita dalla figura istantanea di reato di cui all'art. 648 C.P., che attiene al solo fatto della ricezione (cfr., per la distinzione tra le due ipotesi, Cass,, Sez. 1^, 31.10/21.11.2002, P.M. in proc. Marchitelli); ne' comunque l'imputato ha interesse a proporre la questione, posto che la ricettazione, anche nella forma attenuata, è punita più gravemente del possesso abusivo della carta.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha soddisfatto l'onere motivazionale indicando l'elemento ritenuto prevalente ed ostativo (numero e "qualità" dei precedenti). Deve infine ritenersi inammissibile nel giudizio di Cassazione la richiesta di applicazione della pena formulata in base all'art. 5 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), in quanto tale richiesta, ammessa nei processi penali in corso di dibattimento nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, co. 1, C.P.P., è dettata esclusivamente per il giudizio di primo grado e, pertanto, non può trovare applicazione in quelli di impugnazione (giurisprudenza consolidata: v. Cass., Sez. Un., 24/10.12.2003, Putrella). Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004