Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 3 bis, comma quarto, della legge 31 maggio 1965 n. 575, la materiale impossibilità di adempiere, dovuta alla mancanza di disponibilità economica, può essere fatta valere sia nel procedimento di prevenzione che nel procedimento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2006, n. 39740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39740 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/11/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1277
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 023009/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NO N. IL 13/05/1953;
avverso SENTENZA del 10/01/2006 della CORTE d'APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI Severo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. Cassano Umberto in sostituzione dell'Avv. Arieta Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
Con sentenza 10/01/2006 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza 13/10/2004 del Tribunale di Cosenza, con la quale CO IN era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto siccome dichiarato responsabile del reato previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4 per non aver versato nel termine di gg. 60 dalla notifica del provvedimento la cauzione impostagli dal Tribunale di Cosenza con il decreto 17/10/2001, con il quale gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.
Nella motivazione la Corte territoriale disattendeva, tra l'altro, il motivo di appello, con il quale l'imputato aveva lamentato che il primo giudice non aveva tenuto conto delle sue reali condizioni economiche, che non gli consentivano di effettuare il versamento. In particolare la Corte di merito osservava sul punto che l'impossibilità di versare la cauzione poteva essere fatta valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che, una volta che in quella sede non era stata sollevata alcuna doglianza, il provvedimento di imposizione della cauzione doveva considerarsi pienamente legittimo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo i motivi che possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4 sul rilievo che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto dal decreto di prevenzione non risultava che il ricorrente appartenesse ad associazione di stampo mafioso.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che, mancando un accertamento sulle reali possibilità economiche del ricorrente, tale accertamento poteva essere svolto anche in sede di cognizione al fine di verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Con il terzo motivo si deduce la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude l'applicazione del termine più favorevole di prescrizione nei confronti degli imputati i cui processi siano già iniziati al momento della entrata in vigore della legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza deve ritenersi il primo motivo di ricorso. Infatti, ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 19, alle persone indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 sono applicabili le disposizioni della L. n. 575 del 1965, di guisa che per l'imposizione della cauzione è
sufficiente che la misura di prevenzione sia stata applicata nei confronti di soggetti rientranti in tali categorie. Orbene - poiché nel caso di specie dal decreto applicativo della misura di prevenzione risulta che il ricorrente era stato inquadrato nei soggetti indicati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 - non vi è dubbio che la misura di prevenzione poteva essere applicata anche con l'imposizione della cauzione a nulla rilevando che il ricorrente non appartenesse ad associazione di stampo mafioso.
Fondato deve ritenersi invece il secondo motivo di ricorso. Va premesso che con sentenza n. 218/1998 la Corte Costituzionale ha chiarito che la fattispecie prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, commi 1 e 4 (omesso versamento della cauzione nel termine prescritto) è soggetta alle regole ordinarie valevoli in tema di colpevolezza in materia penale e che dall'operatività della disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato dettati dall'art. 42 c.p. discende che "anche la contravvenzione in esame presuppone quanto meno la colpa, con l'ovvia conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta non una forma di responsabilità oggettiva, ma l'esenzione da responsabilità".
Alla luce di tali principi non può condividersi quanto sostenuto dalla Corte di merito che ha escluso la possibilità di accertare in sede di cognizione se il mancato versamento della cauzione dipenda da una condotta quantomeno colpevole dell'imputato. Infatti l'affermazione della responsabilità non può discendere in modo automatico dal mancato pagamento della cauzione, essendo necessario accertare la sussistenza dell'elemento psicologico quantomeno a livello di colpa. D'altra parte ogni soluzione interpretativa diversa sarebbe in stridente contrasto sia con il principio fondamentale enunciato dall'art. 27 Cost., comma 1, che esclude ogni forma di responsabilità oggettiva, sia con il vigente sistema processuale, risultante dagli artt. 2 e 3 c.p.p., secondo i quali "il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, a meno che non si tratti di una questione pregiudiziale relativa allo stato di famiglia o di cittadinanza". Pertanto - poiché ai fini della sussistenza del reato previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4 (omesso versamento della cauzione nel termine prescritto), la materiale impossibilità di adempimento, causata da mancanza di disponibilità economiche, può essere fatta valere sia nel procedimento di prevenzione, con l'impugnazione del decreto impositivo della misura o con la richiesta di revoca, sia in quello penale per l'accertamento del reato in esame (Cass. Sez. 1^, n. 1803 del 16/2/2000, proc. Tecchio, RV. 215346) - la sentenza impugnata deve essere annullata. L'annullamento va disposto senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione, non ricorrendo all'evidenza elementi tali da legittimare una pronuncia di assoluzione ex art. 129 c.p.p. Infatti la consumazione del reato risale al 27/01/2002 (decreto notificato il 28/11/2001 più gg. 60 per il termine concesso per il pagamento della cauzione), di guisa che, in mancanza di rinvii del processo valutabili ai fini della sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., al momento della presente decisione è decorso il termine di quattro anni e mezzo previsto dall'art. 157 c.p., n. 5, secondo il testo previgente prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che ha modificato i termini di prescrizione.
È appena il caso di rilevare infine che la dedotta questione di legittimità costituzionale è ininfluente, in quanto il reato è stato comunque dichiarato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2006