Sentenza 26 giugno 2003
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la disciplina dettata dall'art. 27 cod. proc. pen. per il caso di ordinanze applicative emesse da giudice incompetente opera anche per provvedimenti adottati in esito all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, senza che rilevi se detto giudice sia pervenuto o meno ad una formale dichiarazione di incompetenza con riguardo al reato in contestazione. (Nella specie il giudice della convalida, riconosciuta la competenza dell'autorità avente sede nel capoluogo del distretto ai sensi del comma 1-bis dell'art. 328 cod. proc. pen., pur senza dichiararsi incompetente, aveva "trasmesso gli atti alla Direzione distrettuale antimafia" di detto capoluogo. La Corte ha ritenuto che il principio adottato si giustifichi "a maggior ragione" per i casi di incompetenza funzionale, e per evitare che la "trasmissione degli atti" in luogo della dichiarazione di incompetenza comporti l'elusione del principio di efficacia interinale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2003, n. 37325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37325 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Francesco Romano - Presidente -
1. Dott. Giovanni de Roberto - Consigliere -
2. Dott. Adolfo Di Virginio - Consigliere -
3. Dott. Carlo Di Casola - Consigliere -
4. Dott. Antonio Stefano Agrò - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO AG;
avverso l'ordinanza 10 settembre 2002 del Tribunale di Venezia. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 10 settembre 2002 il Tribunale di Venezia rigettava l'appello proposto, ex art. 310 c.p.p., da BO AG avverso il provvedimento 13 agosto 2002 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disatteso la richiesta di dichiarazione di inefficacia, ex art. 27 c.p.p., della misura cautelare della custodia in carcere applicata, previa convalida dell'arresto in flagranza, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso il 15 marzo 2002, il quale, senza dichiarare la propria incompetenza, aveva trasmesso gli atti alla Direzione Distrettuale Antimafia del Capoluogo veneto;
appello proposto perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia non aveva provveduto a rinnovare la misura a norma dell'art. 27 c.p.p.. Il Tribunale, dopo aver ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p., segnalava come la detta linea interpretativa non era stata seguita dalla giurisprudenza successiva che aveva, invece, ribadito tracciati ermeneutici pressoché costanti di questa Corte in base ai quali, allorché il pubblico ministero, dopo che il giudice per le indagini preliminari abbia emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persona in stato di fermo convalidato, la misura cautelare disposta conserva efficacia anche se non sia emessa una nuova ordinanza a norma dell'art. 27 c.p.p. Segnalando, peraltro, come la decisione delle Sezioni unite attenga alla diversa ipotesi di convalida dell'arresto da parte di un giudice per le indagini preliminari territorialmente incompetente, mentre il caso di specie riguarda i rapporti tra giudice distrettuale e giudice periferico che, pur presentando caratteri simili, non è alla prima totalmente assimilabile. Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale che fa leva sulla necessità di una formale dichiarazione di incompetenza perché venga chiamato in causa l'art. 27 c.p.p., sembrerebbe più conforme alla lettera di tale precetto, nonché ad una situazione corrispondente a una consapevole inerzia del giudice ad quem. In effetti, mentre nel caso di una esplicita dichiarazione di incompetenza sia il giudice sia le parti hanno piena consapevolezza della provvisorietà della misura, una identica situazione non si realizzerebbe nel caso in cui venga omessa la dichiarazione di incompetenza, perché il procedimento verrebbe trasmesso da una procura ad altra procura (che è fenomeno diverso dalla dichiarazione di incompetenza); una circostanza che non è nota ai rispettivi giudici per le indagini preliminari, cui, dunque, non può addebitarsi quell'inerzia a base dell'art. 27 c.p.p.. 2. Ricorre per cassazione il BO AG, denunciando violazione dell'art. 27 c.p.p., con richiesta di inefficacia della misura.
3. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno enunciato il seguente principio di diritto: quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p. (Sez. un., 14 luglio 1999, Salzano).
Rilevarono, in proposito, le Sezioni Unite che la competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice, delimitata dall'attribuzione per legge del potere di conoscere del procedimento decidendo nel merito della res judicanda, sottolineando come nell'area di tale "potere è compreso quello di disporre misure cautelari, attribuito nella fase delle indagini preliminari al giudice per le indagini preliminari", la cui competenza in generale è "una derivazione se non proprio una proiezione della competenza del giudice del giudizio"; che il giudice indicato nell'art. 390, comma 1, c.p.p. è funzionalmente competente per il giudizio di convalida dell'arresto o del fermo senza che siano previste deroghe, ma la misura coercitiva che, richiesto dal pubblico ministero, applichi a norma dell'art. 391, comma 5, è pur sempre esercizio di attività posta in essere da un giudice incompetente quando per la diversità fra luogo del commesso reato e luogo in cui il fermo è stato eseguito, non si identifichi col giudice indicato dall'art. 279, correlato agli artt. 4 e segg. c.p.p.; che, conseguentemente, la competenza funzionale per la convalida dell'arresto o del fermo non si traduce automaticamente in competenza esclusiva e derogatoria riferita al potere di disporre (eventualmente) un provvedimento coercitivo, ferma restando la stretta relazione tra le due attività; che la prescrizione stando alla quale, se non è applicata una misura coercitiva, gli effetti delle misure precautelari vengono frustrati dall'obbligo dell'immediata liberazione del fermato o dell'arrestato non autorizza a ritenere sussistente una competenza cautelare esclusiva e derogatoria attribuita al "giudice della convalida" che non si identifichi col "giudice che procede", considerata l'inderogabilità della disciplina sulla competenza, normativamente prevista e costituzionalmente garantita;
che, ove la competenza del giudice della misura precautelare non coincida con la competenza del giudice che procede, "l'esercizio del potere precautelare e di quello cautelare non operano sullo stesso piano di competenza funzionale, non previsto dalle norme che regolano la materia (arg. ex artt. 390, comma 1, 27, 291 nonché 391, comma 5, che a quest'ultimo fa espresso riferimento)"; che la lettera della legge si salda con la logica del sistema fondata sulla regola generale della caducazione della misura cautelare disposta dal giudice che si dichiari incompetente.
La conclusione è, dunque, nel senso che l'orientamento che nega l'efficacia interinale dell'ordinanza coercitiva emessa a norma dell'art. 391, comma 5, c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari che contestualmente si dichiari incompetente non trova una base giustificativa nel complesso di norme che regolano la materia. La competenza funzionale del giudice individuato a norma dell'art. 390, comma 1 c.p.p., che non sia il giudice naturale del processo si arresta all'inderogabilità del suo potere di decidere in ordine alla convalida, mentre trovano applicazione su diversi piani normativi, comuni ad ogni giudice che "per qualsiasi causa" dichiari la propria incompetenza, l'esercizio e l'efficacia del potere coercitivo.
La breve silloge - tutta intrinseca alla statuizione del massimo organo di nomofilachia - appare, a maggior ragione, riferibile (come, del resto si ricava chiaramente dalla sua effettiva ratio decidendi) al caso di specie ove viene chiamata in causa la competenza "funzionale" del giudice che procede;
un modello assolutamente inderogabile, indipendentemente dalla circostanza che la misura precautelare sia stata convalidata e la misura cautelare sia stata adottata per un reato commesso nel medesimo ambito territoriale ove ha sede il giudice competente;
senza che rilevi l'esistenza o no di una dichiarazione di incompetenza, perché altrimenti il provvedimento di trasmissione degli atti diverrebbe, per ciò solo, uno strumento surrettiziamente elusivo dell'applicabilità dell'art. 27 c.p.p.. Una simile "lettura" della decisione delle Sezioni unite è stata, peraltro, condivisa da un'ulteriore pronuncia di questa Corte la quale - sia pure in una fattispecie diversa da quella ora al vaglio del Collegio - ha statuito che la disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p., per il caso di ordinanze cautelari emesse da giudice incompetente, opera anche nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa all'esito del giudizio di convalida del fermo o dell'arresto, cui abbia fatto seguito la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero che aveva chiesto la convalida e la misura cautelare a quello costituito presso il giudice territorialmente competente, indipendentemente dalla circostanza che l'emissione della suddetta ordinanza sia stata accompagnata o meno da formale declaratoria di incompetenza (Sez. I, 20 marzo 2002, Sinanaj).
4. L'ordinanza impugnata e l'ordinanza 13 agosto 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia devono, dunque, essere annullate senza rinvio. Va dichiarata l'intervenuta inefficacia della misura cautelare disposta il 15 marzo 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso e, per l'effetto, disposta l'immediata rimessione in libertà, se non detenuto per altra causa, di BO AG. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza 13 agosto 2002 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia. Dichiara l'intervenuta inefficacia della misura cautelare disposta il 15 marzo 2002 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso e, per l'effetto, dispone l'immediata rimessione in libertà, se non detenuto per altra causa, di BO AG. Manda alla Cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 settembre 2003.