Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2003, n. 37325
CASS
Sentenza 26 giugno 2003

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In tema di misure cautelari personali, la disciplina dettata dall'art. 27 cod. proc. pen. per il caso di ordinanze applicative emesse da giudice incompetente opera anche per provvedimenti adottati in esito all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto, senza che rilevi se detto giudice sia pervenuto o meno ad una formale dichiarazione di incompetenza con riguardo al reato in contestazione. (Nella specie il giudice della convalida, riconosciuta la competenza dell'autorità avente sede nel capoluogo del distretto ai sensi del comma 1-bis dell'art. 328 cod. proc. pen., pur senza dichiararsi incompetente, aveva "trasmesso gli atti alla Direzione distrettuale antimafia" di detto capoluogo. La Corte ha ritenuto che il principio adottato si giustifichi "a maggior ragione" per i casi di incompetenza funzionale, e per evitare che la "trasmissione degli atti" in luogo della dichiarazione di incompetenza comporti l'elusione del principio di efficacia interinale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2003, n. 37325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37325
    Data del deposito : 26 giugno 2003

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