Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2011, n. 22507
CASS
Sentenza 5 aprile 2011

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, il requisito di doppia incriminabilità, e quindi di doppia procedibilità, previsto sia dal cod. pen. che dalla Convenzione di estradizione tra l'Italia e il Marocco, comporta che la legge italiana applicabile ai fini del computo dei termini di prescrizione è quella vigente al momento della commissione del reato oggetto della domanda di estradizione.

Commentario1

  • 1Prescrizione irrilevante nell'estradizione esecutiva (Cass. 37657(14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018

    Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali". Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo. Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2011, n. 22507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22507
Data del deposito : 5 aprile 2011

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