Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, cod. proc. civ., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto è regolarmente notificata l'impugnazione avverso la sentenza, in quanto soltanto qualora la capacità di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va proposta nei confronti dell'ex minore divenuto maggiorenne (e notificata presso il suo domicilio reale) e non nei confronti dei genitori (ovvero del figlio rappresentato dai genitori).
Commentario • 1
- 1. Nascituro, diritto a nascere sano, soggettività giuridica, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO ND - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC SA, EC ALESSA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA BAINSIZZA 1, presso l'avvocato MAURO MELLINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato JACOPO SEVERO BARTOLOMEI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO S. FRANCESCO PALAZZINA A VIA RESPIGHI 2 FERMO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, 2003 presso l'avvocato PATRIZIA PROPERZI, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE LIBERINI, giusta procura in calca al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 360/00 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 26/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DR CC, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore ND, propose un'azione di risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Fermo.
Vistasi respinta la domanda, DR CC e ND CC, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado, interposero appello contro la sentenza del tribunale, che il convenuto vittorioso aveva notificato al domicilio del difensore nominato dagli attori nella precedente fase del giudizio. Tuttavia la Corte d'appello di Ancona dichiarò inammissibile l'impugnazione in quanto tardiva, disattendendo l'eccezione di nullità della notifica della sentenza di primo grado prospettata dagli appellanti, che condannò anche alle spese.
Ritennero i giudici d'appello che la notifica della sentenza di primo grado era stata regolarmente effettuata anche all'ormai maggiorenne ND CC, presso il difensore dal quale era stato assistito, e che, comunque, doveva considerarsi valida anche nei suoi confronti la notifica al padre DR, perché ne era stato rappresentato nella fase iniziale del giudizio.
Contro questa sentenza propongono ricorso per Cassazione DR e ND CC, che deducono tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il convenuto, che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 75 e 285 c.p.c.. Sostengono che, raggiunta la maggiore età da parte di ND CC, era venuto meno non solo il potere di rappresentanza del padre ma anche il mandato alle liti che costui aveva conferito al difensore. Sicché non poteva considerarsi notificata ad ND CC la sentenza notificata al difensore nominato da suo padre quando egli era ancora minorenne. Nè poteva considerarsi valida nei confronti di ND CC la notifica della sentenza a DR CC, che non ne aveva più la rappresentanza, perché il convenuto era consapevole della sua sopravvenuta maggiore età e comunque nell'atto notificato non era specificata ne' la qualifica del presunto rappresentante ne' il richiamo all'art. 170 comma 2^ c.p.c. che autorizza la consegna di una sola copia al procuratore di più parti.
Il motivo è infondato.
Non v'è dubbio infatti, che il conseguimento della maggiore età da parte del minore sia un'ipotesi di perdita della capacità processuale del legale rappresentante costituito in giudizio, per il quale viene meno il potere di rappresentanza;
ma altrettanto certo è che, quando si verifichi nel corso del giudizio, questo evento non ha alcuna efficacia se non viene dichiarato dal procuratore costituito(Cass., sez. 3^, 15 settembre 1998, n. 9175, m. 518930). È controverso, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte a quali condizioni questa ultrattività della rappresentanza legale possa protrarsi oltre la fase processuale in cui l'evento interruttivo si verificò.
Secondo la giurisprudenza prevalente la notificazione della sentenza al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del soggetto divenuto maggiorenne (Cass., sez. un., 21 febbraio 1984, n. 1230, m. 433373), senza che rilevi la conoscenza dell'evento interruttivo da parte del notificante (Cass., sez. 3^, 29 novembre 2001, n. 15220, m. 550756, Cass., sez. 3^, 29 gennaio 2003, n. 1268, m. 560058). Secondo un diverso orientamento, invece, la notifica al procuratore costituito rileva solo se il notificante abbia ignorato per errore scusabile il conseguimento della maggiore età da parte del soggetto in precedenza costituito a mezzo di legale rappresentante (Cass., sez. 2^, 30 gennaio 2002, n. 1206, m. 551969, Cass., sez. L, 8 marzo 2001, n. 3349, m. 544536). Tuttavia, dei due orientamenti sembra preferibile il primo, perché l'indiscussa ultrattività della rappresentanza legale deriva esclusivamente dalla mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore;
e la sua durata non può dipendere da valutazioni sulla diligenza della parte avversa. Solo quando "la capacità di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza" la notifica della decisione va effettuata al domicilio reale "dell'ex minore divenuto maggiorenne" (Cass., sez. 3^, 31 maggio 2003, n. 8827, m. 563830). Sicché deve concludersi che la notifica in duplice copia della sentenza al difensore costituito nel precedente giudizio era idonea a far decorrere anche per ND CC il termine di impugnazione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della notifica della sentenza effettuata a mezzo posta a Fermo presso l'abitazione del loro difensore avv. Bamonti, inizialmente eletta come domicilio, senza tenere conto del sopravvenuto trasferimento dello studio legale ad Ascoli Piceno.
Anche questo motivo però è infondato.
È vero infatti che "qualora la parte nel conferire la procura al proprio difensore elegga domicilio presso lo studio professionale del medesimo, il procuratore non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, essendo previsto tale onere soltanto per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte ha solo funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché in questi casi è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato" (Cass., sez. 5^, 30 luglio 2002, n, 11223, m. 556381). Ma deve ritenersi "valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a nesso del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico a persona abilitata a riceverlo (nella specie: collaboratore di studio) a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica ex art. 136 e 170 c.p.c. abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato" (Cass., sez. 3^, 25 settembre 2000, n. 12666, m. 540447). Solo quando la notifica al domicilio eletto non sia andata a buon fine è necessario infatti rinnovarla presso il nuovo studio risultante dall'albo professionale (Cass., sez. L, 16 dicembre 2002, n. 18003, m. 559284).
3. Con il terzo motivo infine i ricorrenti deducono violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., lamentando che le spese non siano state compensate nonostante l'appello fosse risultato tardivo solo per cinque giorni, considerata la sospensione dei termini riconosciuta per gli eventi sismici dai quali era stata colpita la zona. Ma si tratta di censure inammissibili, perché attinenti al merito della decisione impugnata e comunque manifestamente infondate, posto che la sospensione dei termini per gli eventi sismici è stata riconosciuta, sicché le dedotte difficoltà interpretative delle relative norme non rilevano.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese nei confronti del convenuto resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004