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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/11/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. DA AT AB, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 1576/2024 R.G. in materia di previdenza promossa da
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Cintura e Parte_1
FR DO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ficarazzi (Pa), Corso Umberto, I, n.381.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
- resistente contumace-
OGGETTO: sospensione prestazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver premesso di essere stato riconosciuto dall' , con verbale del CP_1
06.03.2015, “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ” e di essere stato titolare di relativa indennità di
1 frequenza ex L. n. 289/90, conveniva in giudizio l' , per sentirlo condannare al CP_1
pagamento in proprio favore della somma dovutagli a titolo di ratei di indennità economica di frequenza non corrisposti dal 01.11.2016 al 28.02.2017, a seguito di mancata presentazione a visita di revisione, della quale parte ricorrente non aveva ricevuto comunicazione ( perché inviata a indirizzo diverso dalla residenza) e per cui la madre, nella qualità di genitore, aveva chiesto la riconvocazione, effettuata successivamente il 21.05.2018, ritenendo non dovuto l'indebito comunicato dall'
con nota del 21.11.2020, pari ad € 1.159,20 e relativo ai medesimi ratei dal CP_1
01.11.2016 al 28.02.2017.
Evidenziava che dal mese di marzo 2017 fino al mese di aprile 2018
l'erogazione della prestazione veniva sospesa, atteso che, all' esito della visita medica di revisione, non gli era stato più riconosciuto lo status di invalido civile, ragion per cui era stato promosso ricorso per ATP, conclusosi con decreto di omologa del
19.09.2020, che accertava la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento al
, allora minorenne, dell'indennità di frequenza a decorrere dalla visita di verifica Pt_1
del 18.05.2018.
Esponeva, infine, che l' con nota con nota del 21.11.2020, gli aveva chiesto CP_1
la ripetizione della somma pari ad € 1.159,20 per il periodo dal 01.11.2016 al
28.02.2017, relativamente ai ratei di indennità di frequenza, in quanto era “stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” (cfr. doc. 5) e che con successiva delibera n. 2312105 del 19.12.2023 (cfr. alleg. 12), il Comitato Provinciale dell' accoglieva il ricorso presentato dal signor in relazione alla CP_1 Pt_1
liquidazione della indennità di frequenza relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017.
Deducendo la illegittimità del provvedimento di sospensione, concludeva chiedendo di: “Ritenere che il Sig. in relazione al periodo tra marzo Parte_1
2017 e sino al mese di aprile 2018 era da ritenersi soggetto minore invalido con conseguente diritto all'indennità economica di frequenza ex L n. 289/90 e ciò per le motivazioni di cui in narrativa;
- Conseguentemente, condannare l'
[...]
[...]
[...] , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, alla liquidazione ed al pagamento in favore del Signor Parte_1
dell'indennità di frequenza per il periodo compreso tra il mese di marzo 2017 sino al mese di aprile 2018; - Condannare l' Controparte_2
, al pagamento delle rate indebitamente trattenute dell'Ente e relative alle
[...]
mensilità di novembre e dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017, come da Delibera del Comitato Provinciale n. 2312105 del 19/12/2023, ad oggi non eseguita, e CP_1
per i motivi espressi in narrativa. - per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento” (cfr. conclusioni del ricorso).
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato in data CP_1
24.05.2024, mediante la notifica a mezzo pec del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, sicchè ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del
20.02.2025)
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 12 novembre 2025 per il deposito di note.
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Il ricorso è fondato.
Ed invero, in ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa dell'erronea e/o mancante notifica della convocazione da parte dell' , non fa venir meno i requisiti di legge per la CP_1
sussistenza del diritto alle provvidenze.
L'art. 80, comma 3, D.L. n° 112/08, conv. in L. n° 133/08, così dispone:
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' CP_1
dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata
3 notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo.
Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' CP_1
provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.
Alla luce della superiore normativa, si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Nel caso in esame, a fronte della contestazione di parte ricorrente di non avere ricevuto la convocazione a visita e ritenuti validi i motivi di contestazione, l'istituto previdenziale convocava nuovamente il a visita di revisione nel mese di maggio Pt_1
2018, non confermando, però, lo status di invalido civile.
Successivamente, a seguito di ricorso per ATP, al ricorrente, allora minorenne, veniva riconosciuto, con decreto di omologa del 19.09.2020, il beneficio ma con decorrenza dalla data della visita di revisione del maggio 2018 (cfr. doc.4).
Ciò posto, appare opportuno richiamare i principi generali espressi in materia di indebito previdenziale e assistenziale dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, sebbene la regola generale sia quella di cui all'art. 2033 c.c., secondo
4 cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (quale può essere quella derivante dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo) (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23/01/2008, n. 1446).
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993).
Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali.
Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e 38 comma 1 cost., dell'art. 1, commi 260 - 265, l. 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989, n. 88, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale.
5 Ha precisato il Giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dall'art. 4 d.l n. 323 del 1996 dall'art. 37, comma 8, l. 23 dicembre 1998, n. 448, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 comma 1 Cost. (Corte costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ebbene, in ambito assistenziale, si è andato affermando il principio per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass.
28 marzo 2006, n. 7048).
Tali norme vanno rintracciate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in
L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle
6 somme precedentemente corrisposte") risultando invece abrogata la L. n. 537 del
1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema cfr. Cass. 28 marzo 2006, n. 7048.
La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c.
Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga.
Ma, come si è constatato, le norme contemplano, in linea di massima,
l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti.
Per queste ragioni la giurisprudenza della Corte si è orientata nel senso dell'irrilevanza ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, del mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, in quanto tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
come dimostra anche il fatto che i termini sono stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi;
si è, dunque, in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza, dei termini;
né, così interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a
7 segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002; 14590/2002 18299/2002 16260/2003;
2056/2004).
L'indebito di natura assistenziale è, quindi, ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
La Suprema Corte ha, dunque, chiarito che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a fa tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(cfr. Cass. 24180/2022).
Nella specie, come detto, deve osservarsi come l' convenuto abbia CP_2
provveduto a comunicare, con la nota del 21.11.2020, l'indebito afferente al periodo dal 01.11.2016 al 28.02.2017 (cfr. comunicazione di indebito allegato al ricorso- doc.5).
Orbene, è pacifico che, alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, nessun indebito si è verificato e che i ratei di indennità di frequenza dal mese di novembre
2016 al mese di febbraio 2017 sono dovuti, atteso che, come risulta dall' estratto del cassetto previdenziale (cfr. doc. 2) le mensilità dei ratei di novembre e dicembre 2016, nonché quelle di gennaio e febbraio 2017, risultano ancora “non pagate”.
Nella fattispecie in esame, nessun rimprovero, dunque, può essere mosso,
8 all'operato della parte ricorrente che, tempestivamente, ha segnalato l'errore in cui era incorso l'Istituto previdenziale, chiedendo, per il tramite del genitore, in quanto minorenne all'epoca dei fatti, di essere convocato nuovamente a visita e tale visita di revisione veniva fissata per il mese di maggio 2018.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, la sospensione della prestazione nel periodo da marzo 2017 ad aprile 2018 appare illegittima e ne consegue l'accoglimento del ricorso con condanna dell al ripristino della suindicata CP_1
prestazione con decorrenza dalla data della effettiva sospensione dei pagamenti e alla corresponsione dei relativi ratei con gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14.
PQM
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , in accoglimento del CP_1
ricorso:
- dichiara illegittima la sospensione dell'indennità di frequenza in relazione al periodo tra marzo 2017 e sino al mese di aprile 2018 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dei relativi ratei dalla data di decorrenza della CP_1
sospensione in poi, oltre gli accessori di legge;
- condanna l al pagamento delle rate relative alle mensilità di novembre e CP_1
dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 1800,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Giorgia Cintura e FR DO, quali procuratori antistatari.
Termini Imerese, 13.11.2025
IL GIUDICE
DA AT AB
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