Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
Nel caso in cui la richiesta di riesame sia presentata in una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame, spetta all'ufficio presso il quale l'atto risulta essere depositato scegliere il mezzo per l'inoltro al tribunale competente e, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non rileva la mera anticipazione informale dell'inoltro, avvenuta mediante comunicazione via fax, priva dei requisiti formali di equipollenza stabiliti dalla legge ex art. 64, comma terzo, disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2014, n. 21083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21083 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 01/04/2014
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 680
Dott. GRASSO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 4983/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALLA VANGLEL N. IL 04/02/1978;
avverso l'ordinanza n. 1380/2013 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 30/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo,il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino in data 26/4/2013, dispose l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, fra gli altri, nei confronti di LL Vanglel, sottoposto ad indagini in ordine al delitto di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Il Tribunale del Riesame di Torino, al quale l'indagato si era rivolto, con provvedimento depositato il l'1/8/2013 (udienza del 30/7/2013), confermò l'ordinanza custodiale.
2. Per un'adeguata intelligenza della vicenda e per quanto rileva in questa sede appare utile ricordare le circostanze salienti del fatto:
al ricorrente risulta essere stata contestata, nell'ambito di una più vasta indagine, sulla base di plurime emergenze investigative e, in primo luogo, delle risultanze delle autorizzate intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché dei sequestri operati, la partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di eroina e cocaina capeggiata da IR Armant.
3. L'indagato propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, prospettando plurime censure.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, con conseguente perdita d'efficacia della misura. Secondo l'assunto, depositato il ricorso presso la Cancelleria penale del Tribunale di Treviso, in data 8/7/2013, ai sensi dell'art. 582 c.p.p., comma 2, quella Cancelleria aveva provveduto lo stesso giorno a trasmettere, a mezzo telefax, la predetta istanza al competente Tribunale di Torino. Tuttavia, il Tribunale del riesame di Torino richiedeva la trasmissione degli atti alla competente Procura solo in data 18/7/2013, quando era pervenuto l'originale dell'anzidetto ricorso, avendo così fatto inutilmente spirare il termine perentorio di cui dell'art. 309 c.p.p., comma 5. Aveva errato il Tribunale di Torino nel reputare che il travolgimento del termine perentorio dovesse considerarsi senza conseguenze, dovendo restare a carico della parte privata "lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da parte di quest'ultimo ufficio". Una tale interpretazione, contrastante con le autorevoli affermazione del Giudice delle leggi, il quale aveva avuto modo di escludere che "la decorrenza del termine previsto per la richiesta della trasmissione degli atti possa essere determinata da eventi o adempimenti rimessi alla stessa autorità giudiziaria che procede ovvero a quella chiamata a decidere sulla richiesta: "in ciò sta il senso del conferimento del carattere di perentorietà, a pena di decadenza della misura, anche al termine per la trasmissione degli atti" introdotto dal legislatore del 1995". Libera la forma dell'avviso, quel che rileva è la tempestiva comunicazione all'A.G. procedente, perché provveda alla trasmissione degli atti. Nè appare necessario, perché si radichi il dovere d'avanzare immediatamente la richiesta alla procura della Repubblica, dover attendere che pervenga dall'ufficio giudiziario presso il quale si è depositato il ricorso l'originale del ricorso stesso.
Nè, infine, il Tribunale del riesame ha contestato il momento della ricezione del fax (8/7/2013) o la sua rispondenza all'originale.
3.2. Con il secondo motivo viene denunziato vizio motivazionale in questa sede rilevabile avuto riguardo all'accusa concernente l'acquisto in Svizzera di kg. 3,052 di eroina (capo 40), con la quale si contesta al ricorrente di aver fatto da tramite tra gli acquirenti e il fornitore SE EL.
Non sussiste la stretta concatenazione logica valorizzata dal Tribunale tra l'incontro del 27/8/2011 a Bellinzago Novarese, tra il ricorrente e il coindagato IR, e l'acquisto di stupefacente operato da quest'ultimo il 17/9/2011: non solo il Tribunale della libertà non illustra il ragionamento logico seguito per sostenere che l'incontro dell'agosto era da porsi in un concreto e rilevante collegamento con il successivo acquisto;
ma non si cura di evidenziare che l'LL non tenne contatti di sorta con il SE, mentre dalla stessa ordinanza applicativa della misura era dato cogliere che il corriere (Cau Agostino) era stato reperito dalla medesima organizzazione con la quale era entrato in contatto. Di conseguenza, gli accordi erano già stati fatti e la logistica preventivata allorquando avvenne l'incontro tra l'LL e il EQ;
peraltro, non era logico fondare i gravi indizi di colpevolezza sulla circostanza che nel periodo immediatamente antecedente rispetto al viaggio del 17 settembre non erano state registrate telefonate tra il EQ od altri con i fornitori elvetici. V'erano, inoltre, ipotesi alternative ben plausibili che il Tribunale inopinatamente non aveva coltivato: emergeva che il EQ (pag. 495 dell'ordinanza) conosceva il canale d'approvvigionamento svizzero, e, pertanto, non aveva bisogno dell'LL. Inoltre, poiché il EQ in epoca antecedente risultava aver comunicato con il SE non aveva senso assumere rilevante la circostanza che la moglie del ricorrente si fosse curata di recuperare il numero del cellulare dello svizzero e ancor meno ne aveva ritenere che l'LL avesse funto "da intermediario tra due persone che avevano contatti diretti pregressi".
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente allega vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla contestazione di aver fatto parte di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo 1). "La contraddizione della ordinanza è di tutta evidenza: l'LL sarebbe partecipe all'associazione per avere incontrato più volte il AQ ma soltanto in una occasione vi sarebbero, secondo l'ipotesi accusatoria peraltro smentita dalle considerazioni sub 2), elementi indiziari per ritenere un suo concorso nell'importazione di stupefacente", ignorando, peraltro, il legame di parentela, che ben giustificava i rapporti e la mancanza di alcun apporto causale al sodalizio. Inoltre, anche a ritenere che il collegamento parentale tra l'LL, il EQ e il SE fosse comunque da inquadrarsi all'interno di una struttura associativa, non v'era prova di sorta sulla condivisione soggettiva del ricorrente dei fini sociali illeciti (affectio societatis).
3.4. Con il quarto ed ultimo motivo, denunziante vizio motivazionale, a riguardo del pericolo di reiterazione di condotte delittuose analoghe, viene evidenziato che i fatti risalgono a ben due anni prima rispetto all'emissione dell'ordinanza cautelare, con la conseguenza che il paventato pericolo aveva perso ogni concretezza;
giudizio, questo, che non rimaneva sconfessato per il fatto che al momento dell'arresto l'LL venne trovato nel possesso di alcune bustine contenenti cocaina, trattandosi di quantitativo nel complesso assai modesto, destinato ad esclusivo uso personale;
ne' la pendenza giudiziaria in primo grado, per fatti non concernenti gli stupefacenti, poteva avere incidenza di sorta sull'assunto.
4. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
4.1. Il primo motivo con il quale vien dedotto vizio procedimentale non è condiviso dal Collegio.
Al fine di assicurare la maggior speditezza possibile, così da favorire il celere riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, la legge abilita alla ricezione dell'istanza di riesame la cancelleria del giudice ad quem, cioè del giudice del riesame (art. 309 c.p.p., comma 4). Tuttavia, l'interessato può avvalersi, per il deposito, come d'usuale per impugnazioni della sentenza, della cancelleria del giudice a quo (quello che ha messo la misura) e, quindi, secondo l'interpretazione già condivisamente fatta propria da questa Corte (cfr., S.U., n. 11 del 18/6/1991, Rv. 187922; Sez. 2^, n. 40202 del 22/11/2006 Rv. 235807 e, da ultimo, Sez. IV, n. 18203 del 28/3/2013, Rv. 255507), anche di qualsivoglia altra cancelleria ove si venga a trovare.
In quest'ultimo caso, tuttavia, siccome evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, i tempi tecnici occorrenti perché l'istanza giunga nella cancelleria del giudice del riesame restano a carico dell'istante, con la conseguenza che il termine di cinque giorni decorrerà solo dall'avvenuta ricezione presso quest'ultimo ufficio della istanza di riesame.
La trasmissione con mezzi tecnici istantanei idonei (fax), suggerita dalla natura del provvedimento impugnato, deve rispettare le prescrizioni formali di cui all'art. 64 disp. att. c.p.p., u.c., al fine di garantire al ricevente che l'atto pervenuto costituisca copia elettronica pedissequa dell'originale.
Nel caso in esame l'inoltro per fax di una copia non certificata dell'impugnazione, in quanto priva dell'attestazione di conformità di cui al cit. u.c., non ha, pertanto, avviato la decorrenza del termine decadenziale invocato dal ricorrente;
decorrenza che solo la ricezione dell'originale ha attivato.
Nè appare condivisibile distinguere tra atti del giudice, la cui autenticità va dichiarata per legge, e atti provenienti da altri soggetti (nel caso l'istanza di riesame), che una tale autentica non necessiterebbero. Invero, l'attestazione di aver trasmesso il testo originale (cioè, nel caso di fax, copia digitale di quel testo) ha lo scopo di assicurare il ricevente (in questo caso il giudice del riesame) circa la genuinità del documento, quanto a paternità e contenuto. Esigenza questa che si rinviene anche nell'ipotesi qui al vaglio: il giudice del riesame per poter richiedere al P.M. la trasmissione degli atti, integrante discovery non priva di pratiche conseguenze, deve aver acquisito la certezza della genuinità dell'atto nel senso sopra enunciato.
Da ciò consegue che l'interessato ove scelga di depositare l'istanza di riesame presso una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame non solo accetta i tempi tecnici occorrenti per la ricezione per via ordinaria dell'atto da parte della cancelleria del giudice ad quem, ma anche che l'ufficio presso il quale l'atto risulta essere stato depositato scelga per l'inoltro il metodo meno veloce (plico postale), a nulla rilevando che abbia informalmente anticipato l'inoltro mediante comunicazione per fax, priva dei requisiti formali di equipollenza stabiliti dalla legge.
Il quadro interpretativo sopra delineato non contrasta con le valutazioni operate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 233 del 22/6/1998, in quanto non viene posta in dubbio la perentorietà del termine di cinque giorni di cui dell'art. 309 c.p.p., comma 5, nè dell'obbligo di immediato avviso a cura del presidente del tribunale del riesame. Difatti, il Presidente del tribunale del riesame di Torino ha immediatamente richiesto gli atti al P.M. e quest'ultimo glieli ha trasmessi nel termine previsto, restando, tuttavia, da imputare a libera scelta dell'interessato l'arco temporale occorso per far giungere ritualmente l'istanza dalla cancelleria di un giudice diverso (nel caso il Tribunale di Treviso) a quella del Tribunale del riesame di Torino.
Difatti, condivisamente questa Corte (S.U. n. 10 del 22/3/2000, Rv. 215827; Sez. 1^, n. 30526 dell'8/7/2011, Rv. 250911) ha già avuto modo di chiarire che qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all'estero, a norma dell'art. 582 c.p.p., comma 2, ovvero sia proposta con telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 5, decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta. Nell'occasione si è anche chiarito che il principio enunciato nella sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, in virtù del quale il termine in questione decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicitamente previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 4, prima parte, di presentazione della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere su di essa, al quale va assimilata l'ipotesi della presentazione, a norma dell'art. 123 c.p.p., da parte di imputato detenuto, in stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura.
Peraltro, l'uso del mezzo più rapido previsto dall'art. 64, cit., normativamente individuato come privilegiato "in caso d'urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale", concerne le ben diverse ipotesi di comunicazioni, per l'esecuzione od altro, di disposizioni del giudice, essendo agevole comprendere le ragioni di una tale scelta.
Un tale metodo di trasmissione è stato giudicato estensibile anche per la comunicazione di istanze di riesame depositate presso giudice diverso da quello chiamato alla decisione di secondo grado (Cass., Sez. 4^, n. 18203 del 28/3/2013, Rv. 255507, con la quale, tuttavia, si sottolinea la necessità del rispetto delle forme previste dalla norma), fermo restando trattarsi di una modalità non imposta dalla legge, ma liberamente scelta dalla parte. Occorre, inoltre, che l'adozione di una tale opzione per il radicamento del giudizio di riesame (con la conseguenza, quindi, che il giudice del riesame non debba attendere ulteriore documentazione da pervenire per via ordinaria) appaia inequivocamente attraverso la certificazione di originalità e completezza dell'atto trasmesso, la quale assume i caratteri dell'essenzialità e della univoca riconoscibilità. Da quell'atto, infatti, l'ufficio ricevente deve poter trarre il certo convincimento che trattasi di rituale comunicazione ex art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3, che, pertanto, non necessita essere seguito da nessun altro documento. Diversamente, come nell'ipotesi al vaglio, all'inoltro deve attribuirsi il mero valore di un preavviso informale di un atto spedito per posta.
4.2. Il secondo ed il terzo motivo, con i quali il ricorrente assume l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico, in definitiva, propongono diversa ricostruzione fattuale e valutazione di merito, puntualmente disattesa dal Tribunale.
Assai di recente questa Corte (Sez. 5^, 5/6/2012, n. 36079) ha avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 c.p.p., comma 2, (per questa ragione l'art. 273, comma 1 bis, richiama dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).
Deve, peraltro, chiarirsi, siccome affermato dalla massima che si trae dalla sentenza n. 37878, emessa il 6/7/2007 proprio da questa stessa Sezione, che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
4.3. Più in dettaglio può essere utile osservare quanto appresso. Il Tribunale (pagg. 2 -3), con analisi sintetica, ma esauriente e scevra dai gravi vizi rappresentati in ricorso, enumera e collega logicamente plurimi elementi dai quali trae il ragionevole convincimento della esistenza dell'associazione criminale (avendone individuato le modalità operative, i ruoli dei vari partecipi, la disponibilità di mezzi, l'attenzione nei confronti dei detenuti e delle loro famiglie). Individua le attività specificamente attribuite al ricorrente (intermediava tra il IR e SE AL, che gli era cognato) all'interno dell'associazione ed in occasione dell'acquisto in Svizzera, dal SE, di 3 Kg. di eroina (capo 40), sequestrati il 18/9/2011.
Decisive le captazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali e la loro interpretazione, avendo il Tribunale avuto cura di fornirne il significato dissimulato, in correlazione con le altre fonti di prova, così adempiendo ad una funzione che è di esclusiva spettanza del giudice di merito, che non può essere censurata in sede di legittimità, non versandosi in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr., da ultimo, Cass., 6^, 8/3/2012, n. 11289). Il Tribunale, con analisi adeguata e coerente, dopo aver inquadrato in generale il contesto nel quale s'innesta la singola vicenda qui al vaglio, passa a stretta cernita la rete di perspicui elementi corroboranti la ricostruzione sopra riportata, dandone interpretazione e valutazione qui non sindacabile per quanto prima chiarito (ad es. in merito all'acquisizione del numero d'utenza telefonica mobile svizzera del SE o alla conversazione n. 4059 con il IR). Le osservazioni del ricorrente, in realtà mere congetture apodittiche, non pongono in luce un quadro motivazionale gravemente viziato e, tantomeno, violazioni di legge: la pretesa mancanza di contatti tra l'LL ed il SE, chiaramente assertiva, non smentisce l'emerso ruolo d'interposizione dell'impugnante; come non ha rilievo di smentita la circostanza che nel passato il IR possa aver conversato con il SE, dismettendo, successivamente, per intuibili ragioni di cautela, quell'utenza; ne', la circostanza che fra i due si fosse stabilito un rapporto diretto, perciò solo, esclude che vi fosse bisogno di un soggetto intermediario. Infine, si riducono ad osservazioni in fatto in questa sede non apprezzabili le deduzioni con le quali il ricorrente contesta la di lui partecipazione all'associazione, che assume fondata solo su un contatto episodico, nonché la valorizzazione dei rapporti tra l'LL, il IR ed il SE, che ricollega, in esclusiva, al dedotto rapporto parentale.
4.4. Le esigenze cautelari poste a fondamento della misura risultano essere state puntualmente evidenziate dal Tribunale, con motivazione, anche in questo caso, priva di vizi che la rendano censurabile in questa sede (pagg. 3, in fine): pendenza giudiziaria per fatto analogo;
possesso di due separate confezioni di cocaina e di una somma di denaro liquida, addebitata a provento di spaccio, al momento della cattura.
Peraltro, non è dato cogliere quali siano gli elementi che il Tribunale non avrebbe considerato, che avrebbero fatto perdere attualità alla misura, trasformandola, comunque, in inadeguata e sproporzionata.
Constata l'assenza di precipue ed autosufficienti allegazioni sul punto, non resta che osservare che il reato per cui si procede (violazione della legge sugli stupefacenti) e il mero tempo trascorso dai fatti, non consentono, allo stato, di convalidare l'affermazione difensiva.
Sul punto può essere utile richiamare quanto già condivisamente affermato da questa Corte a riguardo della richiesta di sostituzione in melius di una misura cautelare, per accogliere la quale non è certamente sufficiente l'indicazione del mero decorso del tempo, senza che siano specificati gli ulteriori elementi in virtù dei quali l'originaria misura cautelare deve essere sostituita con altra, meno grave ma idonea ad impedire la reiterazione dei reati: occorre, cioè, che l'indicazione cronologica sia accompagnata da altri indicatori che siano sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto (cfr. Cass., Sez. 2^, n. 21424 del 20/4/2011; Sez. 5^, n. 16426 del 2/2/2010; Sez. 4^, 2 luglio 2007, Viola). Nè, in ogni caso, il ricorrente svolge compiutamente e specificamente le ragioni del suo dissentire, che restano del tutto generiche ed apodittiche, non essendo dato sapere sulla base di quali elementi nuovi il Tribunale avrebbe dovuto andare di contrario avviso rispetto alla determinazione del GIP.
5. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2014