Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
Non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudice. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inoppugnabile il provvedimento con il quale il procuratore generale aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di avocazione di un procedimento)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
DOTT. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 06/04/2000
DOTT. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
DOTT. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - N. 1666
DOTT. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
DOTT. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 42557/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dai difensori, avv. ti Corso Bovio e Paolo Siniscalchi, di IS RO, nata a [...] il [...], e di RO CE, nato a [...] l'[...]:
avverso il decreto 4.10.1999 del P.G. presso la Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti. il decreto, i ricorsi e la memoria difensiva;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il P.G. presso la Corte di Milano in data 4.10.1999 dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza proposta da IS RO e RO CE di avocazione di un procedimento, in fase di udienza preliminare, nel quale una notizia di reato (per il reato di falso per soppressione) risultante dal capo di imputazione, contenuto in un'ordinanza di custodia cautelare, non sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati e non avrebbe formato rigetto di segnalazione ex art. 127 disp. att. c.p.p.. Gli stessi difensori proponevano nuova istanza di avocazione, che il P.G. presso la Corte d'appello di Milano, previa declaratoria in data 22.11.1999 di non luogo a provvedere trattandosi di prospettazione di fatti analoghi a quelli della precedente richiesta, inviava a questa Corte per unione agli atti.
2. Osserva il P.G. che il richiamo agli artt. 412 c.p.p. e 127 disp. att. è irrituale rispetto a una situazione processuale rientrante nella previsione dell'art. 335 c.p.p., in ordine alla quale non è fondato invocare poteri di intervento del P.G.
Analogamente infondato è il richiamo all'art. 415 c.p.p. - norma che non prevede l'ipotesi di avocazione - nonché all'art. 413 c.p.p., che non prevede la figura dell'indagato "di fatto".
3. Ricorre la difesa di IS e RO per abnormità del provvedimento e violazione degli artt. 412, 413 e 415 c.p.p.. Preliminarmente sostiene l'ammissibilità del ricorso stesso, in quanto un eventuale decreto di archiviazione avrebbe effetti preclusivi dell'azione penale ai sensi degli artt. 409 e 414 c.p.p.. Si tratta - aggiunge - di un provvedimento emesso dal P.M., ma l'abnormità di esso, nell'ambito di una funzione gerarchica di controllo sull'esercizio dell'azione penale, avrebbe un contenuto decisorio e, in quanto tale, consentirebbe il sindacato di legittimità.
4. Quanto alla sostanza del ricorso la difesa rileva, anzitutto, di non avere mai lamentato l'omessa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nominativo dei sigg. RO-IS, ma di avere sottolineato che il capo di imputazione (corruzione ex artt. 319 ter - 321 c.p.), contestato con la misura cautelare, conteneva implicitamente anche l'accusa di falso per soppressione. mentre tale titolo non risultava iscritto nell'apposito registro figurando esso, invece, fra i procedimenti pendenti contro ignoti nel cui ambito erano state svolte indagini su soggetti "noti".
Osserva, in secondo luogo, che una volta accertato che il P.M. ha proceduto ad effettuare indagini nei confronti di un soggetto per una precisa ipotesi di reato, l'avocazione è dovuta quando l'organo dell'accusa non abbia assunto le sue determinazioni nei termini e nelle forme di legge. Il rifiuto di avocazione dell'inchiesta si traduce in una inammissibile e illegittima preclusione ad una pronuncia giurisdizionale relativa a fatti sui quali si è innegabilmente indagato.
In terzo luogo evidenzia l'abnormità della dichiarazione di non avocabilità per essere il procedimento pendente in fase di udienza preliminare, in quanto elusiva del disposto degli artt. 412 e 413 c.p.p.. L'avocazione, infatti, non ha per oggetto il numero di iscrizione nel registro degli indagatì, bensì le notizie di reato". Infine contesta il provvedimento del P.G. ove non motiva il diniego di avocabilità dei procedimenti formalmente pendenti contro ignoti, quando nell'ambito di essi si sono svolte indagini "soggettivamente orientate".
5. Il P.G. con requisitoria scritta chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in quanto nell'ordinamento vige il principio della tassatività delle impugnazioni, dettato dall'art, 568, c. 1, c.p.p., secondo cui le impugnazioni sono previste esclusivamente nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice e non da altri organi pur facenti parte dell'ordine giudiziario.
5. Con memoria ex art. 611 c.p.p. la difesa osserva che il provvedimento impugnato ha natura decisoria e definisce il procedimento relativo all'avocazione in quanto preclude una pronuncia giurisdizionale, attinente all'esercizio o meno dell'azione penale. Peraltro la regola della ricorribilità del provvedimento abnorme si pone come deroga al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Impugnato dalla difesa è il decreto 4.10.1999 del P.G. presso la Corte d'appello di Milano con il quale si dichiara non luogo a provvedere sulla istanza di avocazione proposta nell'interesse di IS RO e RO CE. L'impugnazione deve considerarsi comprensiva del successivo decreto 22.11.1999, in quanto meramente reiterativo della prima decisione e trasmesso a questa Corte "per unione agli atti" come atto privo di autonoma rilevanza.
2. Preliminare è la questione relativa all'ammissibilità del ricorso - come la stessa difesa sottolinea affrontando ex - professo il tema.
Il P.G. presso questa Corte ritiene inammissibile il ricorso sulla base di una affermata giurisprudenza. Alla luce di essa si evince (Cass., sez. 1^, 4.3.1997, Papalia. RV 207.192) che "il vigente ordinamento, nell'enunciare il principio della tassatività delle impugnazioni ribadito dal primo comma dell'art. 568 c.p.p., dispone che sono impugnabili soltanto i provvedimenti del giudice, con tale precisa e specifica dizione riferendosi soltanto ai provvedimenti giurisdizionali e non ad altri atti o provvedimenti emessi da soggetti diversi dal giudice, pur se organi giudiziari facenti parte dell'unico ordine giudiziario, come il pubblico ministero. Ne consegue che i provvedimenti emessi da quest'ultimo organo, ancorché illegittimi, sono sottratti a qualsiasi impugnazione, trattandosi di atti emanati da una parte del processo nell'esercizio di funzioni soggettivamente giudiziarie, ma non giurisdizionali". Nello stesso senso, fra le altre, Cass., sez. 1^, 3.6.1993, Scarcia, RV, 195.043; sez. 6^, 17.10.1994, Armanini, RV 199.982 nelle quali si afferma che un simile sistema non viola il diritto di difesa, non soltanto perché l'azione del pubblico ministero è sempre sottoposta al vaglio del giudice, le cui decisioni sono sempre impugnabili, ma anche perché un eventuale provvedimento illegittimo dell'organo inquirente dà titolo al risarcimento dei danni subiti dal soggetto interessato.
Il richiamo della difesa ad un precedente giurisprudenziale (Cass., sez. 3^, 26.2.1994, Bartolino) appare incongruo. Infatti esso si riferisce ad una ipotesi (la reiezione da parte del P.M. di una richiesta di revoca di sequestro preventivo in luogo della trasmissione della stessa al giudice competente ex art. 321, c. 3, c.p.p.) nella quale l'impugnazione ha per oggetto non un atto proprio del P.M., rientrante nell'ambito dei suoi poteri, bensì un atto tipico del giudice rispetto al quale il P.M. ha sconfinato dai suoi poteri. Si tratta, in questo caso, di un atto giurisdizionale compiuto a non iudice, ossia da un soggetto non investito di potere giurisdizionale. Soltanto in un caso che presenti tali caratteristiche può parlarsi di "abnormità" del provvedimento, con la conseguenza di potere esperire contro di esso il ricorso per cassazione.
Si deve pertanto concludere affermando, in linea di principio, che l'atto proprio del P.M. non è mai ricorribile per cassazione stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma 1, C.P.P., ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi, diretti o indiretti, a tutela del diritto alla difesa. Questa regola è derogabile soltanto quando il P.M. emetta un provvedimento non rientrate nei suoi poteri, ma invada la sfera giurisdizionale sostituendosi illegittimamente al potere del giudice. Non importa che l'atto rientrante neì poterì del P.M. - a differenza di quanto sostiene la difesa - possa presentare, nella sostanza, carattere decisorio. Ciò che rileva è unicamente che l'atto rientri formalmente nei poteri del P.M.
L'avocazione o il diniego di avocazione (come nel caso concreto) di un procedimento penale (a prescindere dalle ragioni sostanziali che possano sorreggere l'istanza di avocazione) è atto di esclusiva competenza del Procuratore Generale, emanato nel rispetto delle norme processuali (artt. 372 e 412 c.p.p.) e, conseguentemente, atto soggettivamente e oggettivamente non giurisdizionale, come tale esente da quel vizio di abnormità che di per sè solo consentirebbe il ricorso per cassazione.
Sotto questo profilo il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, il che esime dall'esame dei motivi del ricorso stesso, assorbiti dalla pregiudiziale questione di ammissibilità. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in lire 500.000 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi avverso i decreti 4.10.1999 e 22.11.1999 del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali e a versare la somma di lire 500.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2000