Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 1666
CASS
Sentenza 6 aprile 2000

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Non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudice. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto inoppugnabile il provvedimento con il quale il procuratore generale aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di avocazione di un procedimento)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 1666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1666
    Data del deposito : 6 aprile 2000

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