Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
La richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale del luogo di emissione della decisione impugnata, dal momento che la disposizione generale sulle impugnazioni, secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, in quanto espressiva del principio del "favor impugnationis", non ha carattere eccezionale e dunque non deve essere interpretata in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40202 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 22/11/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 1650
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 028585/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM AN, N. IL 18/03/1978;
2) BB UH, N. IL 05/11/1979;
3) RZ AR AM, N. IL 09/08/1979;
avverso ORDINANZA del 23/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 23 giugno 2006, il Tribunale di Napoli, 10^ sezione per il riesame, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame presentata dal difensore di ZR AN, AB MU e RZ AR IL perché pervenuta alla Cancelleria del Tribunale oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 309 c.p.p.. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il difensore degli indagati che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 309 c.p.p. al rilievo che l'istanza era stata presentata tempestivamente presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, e indirizzata al G.I.P. del Tribunale di Napoli, istanza nella quale si configurava il reato di calunnia contro i denuncianti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che va confermato il principio interpretativo secondo il quale è ammissibile l'istanza di riesame presentata nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato emesso il provvedimento cautelare. L'indicazione del tribunale di cui all'art.309 c.p.p., comma 7, contenuta nel comma 4 dello stesso articolo ed il contestuale, generalizzato rinvio alle forme previste dall'art.582 c.p.p. consentono, infatti,individuare nel tribunale capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emanato l'ordinanza il destinatario finale dell'istanza di riesame (e dell'appello ex art. 310 c.p.p.) e non quello al quale l'impugnazione va necessariamente presentata. Tra gli uffici presso i quali, ai sensi dell'art. 502 c.p.p. l'atto di impugnazione può essere depositato, poi, va compresa anche la sezione distaccata del Tribunale del luogo di emissione della decisione impugnata, poiché l'art. 582 c.p.p., comma 2, che permette di presentare l'impugnazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui le parti private e i difensori si trovano se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, non ha carattere eccezionale, essendo espressione del principio del "favor impugnationis", sicché esso non va interpretato in senso restrittivo, rigorosamente ancorato al dato testuale.
Tuttavia nel caso in esame quello che difetta è la prova che tale deposito vi sia stato, in quanto il difensore (che dinanzi al Tribunale del riesame non è stato in grado di fornire la prova della asserita presentazione tempestiva presso la sezione distaccata di Frattamaggiore neppure in questa sede ha adempiuto a tale onere. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, in solido al pagamento delle spese processuali nonché, ciascuno, della somma di Euro 600,00 (equa in considerazione dei motivi di inammissibilità) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento di Euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006