CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2024, n. 26425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26425 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo le sole pene accessorie. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Andrea Furnari, affidandosi a Penale Sent. Sez. 5 Num. 26425 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 30/05/2024 due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, innanzitutto, la TT lamenta che non essendole stata contestata alcuna recidiva, stante l'avvenuta dichiarazione di fallimento in data 30 marzo/4 aprile 2012, la decisione impugnata non avrebbe, erroneamente, emesso sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione. Per altro aspetto, la ricorrente deduce che non ha avuto una effettiva conoscenza del procedimento, avendo ricevuto solo una comunicazione presso il carcere di Bologna dove è detenuta sulla circostanza che, in data 11 luglio 2023, si era celebrata un'udienza nei suoi confronti, mentre non aveva avuto altre notifiche precedenti e il suo difensore di fiducia aveva omesso di renderla edotta dello sviluppo delle fasi processuali. 2.2. Con il secondo motivo l'imputata lamenta, sul piano del trattamento sanzionatorio, l'eccessiva misura della pena e l'omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato sotto entrambi gli aspetti nei quali si articola. Invero, il delitto contestato si prescriverà solo nella data del 30 settembre 2024, ossia dodici anni e mezzo dopo la dichiarazione di fallimento intervenuta il 30 marzo 2012, considerati gli atti interruttivi che si sono registrati nella misura massima nel corso del giudizio. Per altro verso, l'imputata pone in maniera disarticolata e generica una serie di questioni eterogenee che spaziano dalla mancata conoscenza del processo (pur avendo ella eletto domicilio presso il difensore di nomina fiduciaria sin dall'inizio del giudizio, che non ha mai dedotto alcun vizio o omissione delle notifiche nei confronti della propria assistita), all'impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, al dolo del delitto contestato. Ad ogni modo, le questioni sulle quali la ricorrente assume non abbia potuto difendersi per dimostrare la propria estraneità al delitto ascritto sono state adeguatamente vagliate dalle conformi decisioni di merito con argomentazioni con le quali l'imputata neppure si confronta. Già la pronuncia di primo grado ha invero congruamente osservato che la tesi della TT, per la quale le scritture contabili erano in parte detenute dal commercialista e in parte andate 2 distrutte in un incendio, era stata smentita poiché, per un verso, il commercialista aveva negato alla curatrice la relativa circostanza e, per un altro, era emerso che l'immobile dove si era verificato l'incendio non era quello dove avrebbero dovuto essere conservate dette scritture. Sicché da tali elementi, sin dalla sentenza di primo grado, è stato adeguatamente valorizzato, quanto al dolo specifico necessario per la configurabilità della contestata bancarotta documentale per sottrazione o distruzione di documenti (ipotesi cui è sotto questo aspetto equiparata quella dell'omessa tenuta degli stessi), che la relativa condotta ha avuto l'obiettivo di pregiudicare i creditori, come attestato, ad esempio, dall'impossibilità per i dipendenti a tempo determinato di poter provare all'INPS i propri crediti per il trattamento di fine rapporto a seguito della dichiarazione di fallimento. 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la ricorrente - oltre a proporre l'incomprensibile censura afferente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti, in una situazione nella quale le attenuanti non le sono state in realtà concesse - non si confronta in alcuna misura con la motivazione della pronuncia impugnata laddove a pag. 5 sottolinea, nel confermare il trattamento sanzionatorio comminato in primo grado, che lo stesso è coerente con i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. in ragione dell'assenza di elementi positivi da vagliare nella condotta dell'imputata, peraltro gravata da numerosi precedenti per delitti di falso e contro il patrimonio, che ne caratterizzano in senso sfavorevole la personalità. 3. Nel complesso, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo le sole pene accessorie. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. Andrea Furnari, affidandosi a Penale Sent. Sez. 5 Num. 26425 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 30/05/2024 due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, innanzitutto, la TT lamenta che non essendole stata contestata alcuna recidiva, stante l'avvenuta dichiarazione di fallimento in data 30 marzo/4 aprile 2012, la decisione impugnata non avrebbe, erroneamente, emesso sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione. Per altro aspetto, la ricorrente deduce che non ha avuto una effettiva conoscenza del procedimento, avendo ricevuto solo una comunicazione presso il carcere di Bologna dove è detenuta sulla circostanza che, in data 11 luglio 2023, si era celebrata un'udienza nei suoi confronti, mentre non aveva avuto altre notifiche precedenti e il suo difensore di fiducia aveva omesso di renderla edotta dello sviluppo delle fasi processuali. 2.2. Con il secondo motivo l'imputata lamenta, sul piano del trattamento sanzionatorio, l'eccessiva misura della pena e l'omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Il primo motivo di ricorso non è fondato sotto entrambi gli aspetti nei quali si articola. Invero, il delitto contestato si prescriverà solo nella data del 30 settembre 2024, ossia dodici anni e mezzo dopo la dichiarazione di fallimento intervenuta il 30 marzo 2012, considerati gli atti interruttivi che si sono registrati nella misura massima nel corso del giudizio. Per altro verso, l'imputata pone in maniera disarticolata e generica una serie di questioni eterogenee che spaziano dalla mancata conoscenza del processo (pur avendo ella eletto domicilio presso il difensore di nomina fiduciaria sin dall'inizio del giudizio, che non ha mai dedotto alcun vizio o omissione delle notifiche nei confronti della propria assistita), all'impossibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, al dolo del delitto contestato. Ad ogni modo, le questioni sulle quali la ricorrente assume non abbia potuto difendersi per dimostrare la propria estraneità al delitto ascritto sono state adeguatamente vagliate dalle conformi decisioni di merito con argomentazioni con le quali l'imputata neppure si confronta. Già la pronuncia di primo grado ha invero congruamente osservato che la tesi della TT, per la quale le scritture contabili erano in parte detenute dal commercialista e in parte andate 2 distrutte in un incendio, era stata smentita poiché, per un verso, il commercialista aveva negato alla curatrice la relativa circostanza e, per un altro, era emerso che l'immobile dove si era verificato l'incendio non era quello dove avrebbero dovuto essere conservate dette scritture. Sicché da tali elementi, sin dalla sentenza di primo grado, è stato adeguatamente valorizzato, quanto al dolo specifico necessario per la configurabilità della contestata bancarotta documentale per sottrazione o distruzione di documenti (ipotesi cui è sotto questo aspetto equiparata quella dell'omessa tenuta degli stessi), che la relativa condotta ha avuto l'obiettivo di pregiudicare i creditori, come attestato, ad esempio, dall'impossibilità per i dipendenti a tempo determinato di poter provare all'INPS i propri crediti per il trattamento di fine rapporto a seguito della dichiarazione di fallimento. 2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la ricorrente - oltre a proporre l'incomprensibile censura afferente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti, in una situazione nella quale le attenuanti non le sono state in realtà concesse - non si confronta in alcuna misura con la motivazione della pronuncia impugnata laddove a pag. 5 sottolinea, nel confermare il trattamento sanzionatorio comminato in primo grado, che lo stesso è coerente con i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. in ragione dell'assenza di elementi positivi da vagliare nella condotta dell'imputata, peraltro gravata da numerosi precedenti per delitti di falso e contro il patrimonio, che ne caratterizzano in senso sfavorevole la personalità. 3. Nel complesso, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Presidente