Ordinanza cautelare 14 gennaio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04368/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4368 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
B ) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.12.2025 :
del provvedimento di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 02.12.2025, emesso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso, o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo ex art. 117 c.p.a., il signor -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di attivazione delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo, dal medesimo presentata in data 13.10.2025 tramite comunicazione indirizzata all’indirizzo ufficiale di posta elettronica della predetta amministrazione, chiedendo altresì la condanna di quest’ultima a provvedere tramite l’adozione di un provvedimento finale conclusivo del procedimento.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al gravame.
3. Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.12.2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Milano prot. -OMISSIS- del 2.12.2025, con cui è stato disposto il rigetto della succitata istanza
4. L’amministrazione ha versato in atti ulteriori scritti difensivi e, alla camera di consiglio del 27.01.2026, la causa è passata in decisione per la definizione del ricorso introduttivo avverso il silenzio serbato dall’amministrazione.
5. Rileva il Collegio che il ricorso introduttivo, proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a., è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’avvenuta adozione, in corso di causa, del provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di misure di accoglienza presentata dal ricorrente.
6. Difatti, “ la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante a ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l’emanazione di un provvedimento (o l’adozione di un comportamento) esplicito in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660; sez. V, 14 aprile 2016, n. 1502; sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4605) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 20.07.2018, n. 4406).
7. Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, invece, la causa prosegue per la sua trattazione nel merito con udienza pubblica già fissata alla seconda data utile del mese di marzo 2027.
8. Il regolamento delle spese di lite va rinviato alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA CA | RI AD US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.