TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 830
TAR
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2026
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    La condanna dell'amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante a ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione; pertanto, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (o il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 830
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 830
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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