Sentenza 27 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
EP 2 923/02 AULA "A" REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.08581/00 Dott. Giovanni Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 6816 Dott. Paolo Stile Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente Rep. SE NT ENZA sul ricorso proposto UD.04.12.2001 da POS T E I TALIANE s.p.a. in persona Presidente p.t. e legale rapp.te, prof. avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dai proff. avv.ti Roberto Pessi e Luigi Fiorillo, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricaren IL CANCELLIERE
contro
Deposita ancelleria Oggi PEB. 2002 LATTANZI CI 4704 og IL CANCELLIERE rapp.to e difeso dagli avv.ti Valerio Martella e Roberto Rizzo, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via G.B. Martini, n. 2, giusta procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma R.G. n. 33781/97, n. 03483/2000 del 22.04.1999/07.02.2000, non notificata. della causa svolta nella pubblica Udita la relazione udienza del 04 dicembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Giovanni Gentile, in virtù di delega dell'avv. prof. Luigi Fiorillo, per la Poste Italiane s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 10 giugno 1997 il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta dal CI AT contro l'Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste), dichiarava la illegittimità del collocamento a riposo per la conseguita massima anzianità di servizio ai sensi degli artt. 79 e 81 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994, e condannava l'Ente Poste a reintegrare lo stesso nel h 2 posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni nelle more maturate, oltre interessi legali. Il Tribunale di Roma rigettava l'appello dell'Ente; spese del grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale che la contrattazione collettiva del settore non poteva validamente introdurre ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro e che perciò, nella specie, era configurabile un recesso privo di giustificazione, atteso che la giustificazione non poteva essere costituita dal raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, né i dipendenti postali avevano l'onere di esercitare l'opzione di cui all'art. 4, comma secondo, 1. 108 del 1990, essendo ad essi garantita la permanenza in servizio fino al compimento dei 65 anni di età. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Poste Italiane s.p.a. con due motivi di censura. Il AT si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1321, 2118 e segg. C.C., nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi e con il secondo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 C.C., legge 15, luglio 1966, n. 604 e succ. modifiche, 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 112 c.p.c., dei principi princi 3 in tema di trattamento previdenziale del personale postale, nonché vizio di motivazione, il tutto, in sintesi, per avere il Tribunale escluso che le parti collettive avessero stipulato una clausola di risoluzione automatica del rapporto da assimilare ad una clausola di stabilità, e, quindi, di maggior favore del tutto analoga alla previsione già contenuta nella legge n. 46 del 1958, ravviando un licenziamento senza che ne sussistessero i presupposti. I motivi da trattarsi unitariamente, ponendo essi questioni comuni in relazione ai principi affermati e alle argomentazioni svolte, sono fondati per quanto innanzi. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico - in virtù di quanto(denominato ente "Poste Italiane") stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71 a partire dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d. P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di Q diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge). Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.
1. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 pubblicata in Gazz. Uff., 25dicembre 199, n. 244/1997, agosto 1998, n. 197).; tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.l. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici о in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711). Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo 5 contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile о dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 C.C. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel 2 6 senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto о determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in ampio e non tecnico). La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le diverse previsioni legislative in altri settori, nei ben quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di 7 categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali 8 Q trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme se costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con soggetti selezionatiefficacia erga omnes, stipulati dai dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale e i rapporti tra contratti di diverso livello. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice civile ed alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, il problema dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può imperative di validamente disporre in contrasto con norme legge. h 9 Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione comprova ladel rapporto stesso, come considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, deve attribuire portata circoscritta, appunto, alsi trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso 10 h all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del individuale di lavoro sono espressione della contratto disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione con abilitazione di quest'ultima a derogarecollettiva, norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, evidentemente, un'esplicita previsione della legge con specificazione dei settori e delle materie. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore dichiarativo dell'esecuzione). Perciò, si prescinde dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera 11 a concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, in presenza di un contratto a prestazioni sebbene si sia corrispettive, non si applica la disciplina della inadempimento (ed è rescissione, della risoluzione per clausolaesclusa, quindi, la possibilità di pattuire una risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), о per eccessiva onerosità. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 C. C.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini о di condizioni risolutive, di sottrarsi alla limitativa dei licenziamenti (individuali edisciplina collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 12 non è consentito all'autonomia Al quesito se ciò che consentito a quella collettiva individuale possa ritenersi deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione delpubblico rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la suddetta normativa civilistica, di carattere inderogabile, la clausola contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo allaCass. contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai 13 h quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, quello di assicurare ai rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al a 14 verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine O come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per qualunque controllo sulla il giudice di operare giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima siaanzianità contributiva avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. h 15 Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione della(da parte del datore di lavoro) conseguente disdetta, -non sono applicabili tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e della qualificabilità dell'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non come impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) di nullità né la norma dell'art. 6 della parziale del contratto legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla (ancorché la conversione reintegrazione nel posto di lavoro del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora anziché limitarsi ail datore di lavoro, (con un atto nel quale non é assolutamente comunicare ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del h 16 termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass. , sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della collettiva che tale estinzione contempla;
nellaclausola seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. Ma, nel giudizio di merito è rimasto accertato in fatto che l'azienda postale si è limitata, nella comunicazione inviata ai dipendenti, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, né è stato in alcun modo dedotto dalle parti che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore di lavoro non era 17 giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla quale dichiarazionefattispecie di cui all'art. 1456 c.C., dell'intento di valersi della clausola, determinante l'estinzione del rapporto. L'inconfigurabilità nella fattispecie di un licenziamento preclude l'esame di tutte le questioni che necessariamente presuppongono la presenza di tale vicenda estintiva del rapporto: se la mancanza di uno stato di bisogno del lavoratore connessa al diritto di conseguire una prestazione previdenziale ai massimi livelli, valutata in sede collettiva, possa costituire una giustificazione del recesso, almeno nell'area sottratta al regime di stabilità legale dei rapporti di lavoro;
se nei confronti del lavoratore interessato fosse consentita l'intimazione di recesso ad nutum, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione;
se recesso fosse condizionatala legittimità del all'esercizio dell'opzione prevista dagli art. 6, comma 1, 1. 407/1990 e art. 1, comma 2, d.lgs. 503/1992. Sul piano del diritto sostanziale, va premesso che, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno che è volto ad evitare che il risarcimento del danno si arricchimento per il danneggiato risolva in un indebito in ogni caso di ripristino del rapporto di lavoro - (indipendentemente dall'applicazione dell'art. 18 della 1. 300/1970), al lavoratore spetta, per il periodo in cui è 18 stato allontanato dal posto di lavoro, un risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite, ma dal suddetto deducibili i ricavi che sarebbero stati importo sono incompatibili con la prosecuzione della prestazione di lavoro subordinato e resi possibili, quindi, (anche nella loro concreta entità) solo dalla sua interruzione (cfr. Cass., sez. un., 22 marzo 1995, n. 3319). tema diSul piano del diritto processuale, in risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto dell'illegittima interruzione della prestazione lavorativa, l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto l'ammontare del suddetto risarcimento (eventualmente al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione, in caso di applicazione dell'art. 18 1. 300/1970) deduca che il dipendente ha percepito un altro reddito (ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno non fa valere alcun dirittoex art. 1227 c.c.), di impugnazione, né l'eccezione stessa sostanziale identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte (cd. eccezione in senso proprio). Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di di prova legittimamente disposti, il giudice deve mezzi 19 JAELUDOMAD I B olso s disti ngeⱭ SOON ippo trarne d'ufficio (cioè anche nel silenzio della par possa ricondur interessata ed anche se l'acquisizione comportamento della controparte) tutte le ad un idonei ai fini della cui essi sono conseguenze quantificazione del danno lamentato dal lavoratore. Nel senso sopra indicato si sono pronunziate le sezioni unite della Corte (sentenza 3 febbraio 1998, n. 1099) a composizione di contrasti di giurisprudenza sul tema. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza va cassata e la causa va rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di L'Aquila, che provvederà al riesame della controversia nel rispetto dei principi sopra enunciati, nonché, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., alla liquidazione delle spese del giudizio d cassazione. B. Q. M. la C o r t e accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Mapparella Giu % 2 020 sique: 1 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGINI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533