Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione, l'art.705 cod. proc. pen., richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, a carico dell'estradando, solo se non esiste convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione, che questa espressamente condizioni l'estradizione medesima alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ciò trova la sua "ratio" nel fatto che in regime convenzionale l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione espressamente indica ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale che ne deve compiere.(Fattispecie in tema di estradizione richiesta dall'Australia con la quale sussiste in materia il trattato con l'Italia, firmato il 26 agosto 1985, ratificato e reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n.12, il quale all'art.10, comma 2, ritiene sufficiente che la richiesta di estradizione sia accompagnata, tra l'altro, "dal mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona" con la descrizione di ciascun reato per il quale l'istanza è stata inoltrata, nella lingua della parte richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/1999, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 27.5.1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano Deriu " N. 1998
3. Dott. Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo " N. 14280/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI TU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 17.2.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. G. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra statuizione conseguente;
nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 17.2.1999 e depositata il 2.3.1999 la Corte di appello di Catanzaro dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Australia per TU AL, nei cui confronti, nello Stato richiedente, era stato emesso dall'autorità giudiziaria mandato di cattura in data 13.5.1997 per i reati di spaccio di una quantità commerciale di "cannabis L" e di coltivazione di ingente quantità della medesima sostanza stupefacente, in piantagione di circa seimila piante mature, in località Perenna dello Stato del Victoria. Con la medesima sentenza, in applicazione della norma di cui all'art.704 c.p.p., su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, essendo risultata la decisione favorevole alla estradizione, si disponeva la custodia cautelare in carcere dell'estradando, quale misura necessaria a scongiurare il concreto pericolo di fuga del AL e strumentale all'attuazione dell'autorizzata "traditio". Avverso la sentenza, nell'interesse di TU AL, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore avvocato S. Menicacci, il quale ne chiede la riforma, con decisione contraria alla estradizione, per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento all'art. 705, 1^ comma, stesso codice, per omessa o inadeguata disamina circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e per carenza assoluta di motivazione sul punto;
2. violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. b), c.p.p., con riferimento all'art. 705, 2^ comma, lett. b), stesso codice ed all'art. 13, 2^ comma, c.p., per omessa individuazione, nella normativa oggetto di esame vigente nello Stato richiedente, di disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico del nostro Stato;
3. violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento al combinato disposto degli artt. 704, 714, 274 e 275 stesso codice, per avere il giudice di primo grado emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere senza tener conto della sussistenza di esigenze cautelari, con conseguente difetto assoluto di motivazione sul punto.
Il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme decisione, in quanto i motivi di impugnazione non sono fondati.
Con il primo motivo il ricorrente assume che l'art. 705 c.p.p. fa dipendere la possibilità della estradizione, ove manchi una sentenza di condanna irrevocabile, dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza non solo nel caso in cui non esista una convenzione;
ma anche nel caso, come quello in questione, in cui la convenzione esista e non disponga diversamente. Il requisito, cioè, sarebbe previsto in via generale dall'art. 705 c.p.p., indipendentemente dall'esistenza o meno di un trattato di estradizione, anche se esso non è assoluto, essendo ammessa la possibilità di deroga in presenza di espressa previsione in contrario nel testo di una convenzione internazione.
A sostegno della suddetta interpretazione, il ricorrente richiama l'orientamento, che pure di recente sembra emergere da una sentenza di questo giudice di legittimità (Cass. pen., Sez. I, 4 ottobre 1995, n. 4407, ric. Aramini, m. CED 202.382), dal quale, tuttavia, occorre discostarsi per ribadire il diverso e consolidato indirizzo, conforme alla giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Suprema Corte (ex plurimis: Cass. pen., Sez. VI, 14 ottobre 1996, Djamel Loumici;
Cass. pen., Sez. VI, 30 marzo 1993, Bonchetof), secondo cui ai fini della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione la norma di cui all'art. 705 c.p.p. richiede la sussistenza documentata e la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando solo se non esiste convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e quello che ha richiesto l'estradizione ovvero, qualora esista convenzione, che questa espressamente condizioni l'estradizione medesima alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Del resto, l'indirizzo suddetto consegue alla lettera della legge attuale;
costituiva già giurisprudenza uniforme nel regime della norma di cui all'art. 667, 2^ comma, del previgente codice di rito del 1930; trova la sua "ratio" nel fatto che, in regime convenzionale, l'esistenza di adeguati indizi di reità deriva, per presunzione non controvertibile, da determinati documenti, che la convenzione espressamente indica che debbono essere forniti ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati per il solo esame formale, che ne deve compiere.
Nel caso di specie, il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato il 26 agosto 1985 e ratificato e reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 12, ritiene sufficiente, ex art. 10, 2^ comma, lett. c), che la richiesta di estradizione sia accompagnata, tra l'altro, dal "mandato di arresto o copia del mandato di arresto della persona", con la descrizione di ciascun reato, per il quale la istanza è stata inoltrata, nella lingua della Parte richiesta.
In ogni caso, a parte l'assorbente rilievo della sufficienza del compiuto controllo formale nel senso innanzi precisato, deve, altresì, aggiungersi che la corte territoriale si è fatta anche carico di precisare che, per il rinvio a giudizio del AL, a carico dello stesso la Parte richiedente aveva indicato idonei indizi di responsabilità, in base ai quali - secondo argomentata e logica motivazione, che questa Corte suprema apprezza e condivide nel merito - doveva ritenersi soddisfatto il requisito della cd. "probable cause".
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente - siccome lo stesso precisa in ricorso a migliore esplicitazione di quanto dedotto sub 2. - denuncia che la Corte di appello non avrebbe tenuto nel debito conto il requisito richiesto dall'art. 13, 2^ comma, c.p., secondo cui, per la ammissibilità della estradizione, occorre che il fatto, che ne forma oggetto, deve essere preveduto come reato sia dalla legge italiana che da quella straniera (cd. doppia incriminalità); e ciò in quanto i due reati, che lo Stato richiedente contesta all'estradando, sono puniti, in base alla legge australiana sui narcotici e sulle sostanze tossiche, con una pena massima, rispettivamente, di venticinque anni di reclusione, con l'ammenda di duecentocinquantamila dollari, e di quindici anni di reclusione, con l'ammenda di centomila dollari, laddove per i medesimi fatti in Italia l'art. 73, 4^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede, pur con l'aggravante della ingente quantità della droga, la reclusione da tre anni e quattro mesi a dieci anni, con la multa sino a duecentocinquanta milioni di lire.
L'enorme differenza esistente tra le pene massime previste e l'assenza, nello Stato richiedente, della garanzia del trattamento previsto in Italia dagli artt. 78, 1^ comma, e 81 c.p., circa il trattamento sanzionatorio in caso di concorso di reati e reato continuato, dovrebbero - aggiunge il ricorrente - imporre una pronuncia contraria alla estradizione, configurandosi, nella specie, l'ipotesi, di cui all'art. 705, 2^ comma, lett. b), c.p.p., della contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico del nostro Paese della sentenza, per la cui esecuzione è stata domandata la estradizione.
Anche questo motivo di impugnazione non è fondato, in relazione ad entrambi i profili, nei quali esso si articola.
Quanto alla violazione dell'art. 13, 2^ comma, c.p. per difetto, nella specie, del requisito della doppia incriminabilità, devesi rilevare che il fatto complessivo, per il quale nello Stato richiedente è stato disposto l'arresto del AL (spaccio di sostanza stupefacente e coltivazione di una ingente quantità di piante, da cui la medesima sostanza stupefacente viene ricavata), corrisponde esattamente alla ipotesi delittuosa che nel nostro Paese viene perseguita e punita ai sensi dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto risulta rispettata la norma dell'art. 2, 1^ comma, del Trattato di estradizione tra Italia ed Australia, che ammette la estradizione medesima per tutti i reati che, al momento della richiesta, sono punibili "secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti con la pene detentiva o con altra pena restrittiva della libertà personale per un periodo di almeno un anno, ovvero con una pena più severa".
Quanto alla pretesa contrarietà della azione punitiva dello Stato richiedente ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano per effetto del diverso trattamento sanzionatorio previsto per gli analoghi reati, devesi, allo stesso modo, rilevare che non sussiste il dedotto contrasto con l'art. 705, 2^ comma, lett. b), c.p.p.; sia perché - siccome ha già indicato la Corte
costituzionale con sentenza n. 54 del 1979, sul punto implicitamente confermata dalla più recente sentenza n. 223 del 1996 dello stesso giudice delle leggi) - è lesivo della Costituzione italiana soltanto il concorso dello Stato alla esecuzione all'estero di pene che in nessuna ipotesi e per nessun tipo di reati potrebbero essere inflitte in Italia;
sia perché la medesima convenzione di estradizione tra Italia ed Australia (art. 2, 3^ comma) espressamente esclude che possa darsi rilevanza alla difformità di disciplina circa il medesimo fatto - reato al fine di escludere l'ammissibilità delle estradizioni, per cui anche un differente regime sanzionatorio viene ad essere ricompreso nella previsione della norma pattizia suddetta. Infondato, infine, è anche il terzo motivo di impugnazione, che, riferito alla disposta custodia cautelare in carcere del ricorrente a seguito della pronuncia favorevole alla estradizione, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo dell'assoluta carenza delle esigenze cautelari. In tema di misure cautelari la vigente normativa sulla estradizione è improntata alla ricerca di un apprezzabile punto di equilibrio tra la esigenza di assicurare all'estradando un trattamento analogo a quello riservato all'imputato e la necessità di tener conto degli aspetti particolari dell'istituto, diretto a realizzare gli impegni internazionali assunti dagli Stati ai fini della repressione della delinquenza e della consegna dell'estradando allo Stato richiedente. In tale prospettiva, se la esigenza cautelare richiesta per la emissione della misura coercitiva è sempre normalmente collegata al rischio che l'estradando eluda l'eventuale consegna, diverse, tuttavia, sono le condizioni per la concessione della misura medesima, a seconda che il procedimento sia ancora in corso ovvero che esso sia stato già definito con decisione favorevole all'estradizione.
Nel primo caso, secondo la disciplina stabilita dall'art. 714 c.p.p., in ogni tempo successivo al ricevimento della domanda, ma anteriormente alla decisione sulla stessa, ad istanza del Ministro di grazia e giustizia, in presenza di effettive esigenze cautelari (segnatamente non soltanto quella di evitare che l'estradando possa sottrarsi alla eventuale consegna), l'organo che procede può disporre la misura coercitiva adeguata, nella previsione di sentenza favorevole alla estradizione. Della misura così disposta, qualora il procedimento davanti all'autorità giudiziaria non si esaurisca nei termini stabiliti dall'art. 714, 4^ comma, c.p.p., è prevista la revoca, che opera secondo le modalità del successivo articolo 718 c.p.p. Nel secondo caso di procedimento concluso già con pronuncia favorevole alla estradizione, in virtù della disciplina stabilita dall'art. 704, 3^ comma, c.p.p., sempre ad istanza del Ministro, con la medesima decisione favorevole o in un momento successivo, la corte dispone, nei confronti dell'estradando che si trovi in libertà, la custodia cautelare in carcere.
Dal raffronto delle distinte discipline, di cui agli artt. 714 e 704, 3^ comma, c.p.p., si ricava che i provvedimenti ammissivi della misura, nelle due ipotesi, si pongono su piani distinti di reciproca autonomia ed indipendenza, in quanto - al di là del diverso presupposto su cui si basano (probabilità di sentenza favorevole all'estradizione ovvero avvenuta pronuncia di decisione in tal senso) e del diverso oggetto (una qualsiasi delle misure coercitive di cui agli artt. 281-286 c.p.p., nel primo caso;
la sola custodia cautelare in carcere, nel secondo) - nella comune finalità di evitare che l'estradando possa sottrarsi alla consegna, la cautela disposta a norma dell'art. 714 c.p.p. trova la sua "ratio" prevalente nella sua funzione accessoria e strumentale al procedimento;
mentre la custodia in carcere, di cui al terzo comma dell'art. 704 stesso codice, privilegia essenzialmente il momento della garanzia di consegna dell'estradando allo Stato estero dopo che il procedimento si sia esaurito;
momento nel quale prevalgono le considerazioni di natura politica, senza che, tuttavia, ne risulti sacrificata in tutto l'area protetta di libertà della persona, dato che anche la custodia in carcere in questione diviene incompatibile con il ritardo dell'organo politico, siccome dispone la norma dell'art. 708, 1^ e 2^ comma, c.p.p.
La conferma, d'altronde, che la custodia in carcere disposta ai sensi dell'art. 704, 3^ comma, c.p.p. è diretta ad assicurare la esecuzione del provvedimento giurisdizionale di favorevole deliberazione della estradizione e costituisce misura distinta da ogni altra imposta ex art. 714, 1^ camma, c.p.p. (da cui non ripete, perciò, requisiti di validità, limiti di durata ne' altri effetti preclusivi), si ricava dal fatto che ad essa può farsi ricorso solo se la persona da estradare si trovi in libertà, ravvisato il richiesto stato di libertà non esclusivamente nella situazione del soggetto mai sottoposto a carcerazione in virtù di provvedimento emesso nel procedimento di estradizione, ma anche nella situazione conseguente a revoca della custodia in carcere, ai sensi dell'art.714, 4^ comma, c.p.p., ovvero consistente nella persistenza degli effetti di pregressa misura cautelare non comportante privazione assoluta della libertà personale.
Sulla scorta di quanto innanzi, pertanto, escluso che in ordine alla disposta misura fossero da accertare esigenze cautelari diverse dal pericolo di fuga e considerato che detto pericolo, in concreto, era ravvisabile proprio da documentazione proveniente dal ricorrente (telegramma con cui il AL informa il suo difensore che si sarebbe recato in Svizzera per un giro di lavoro, che lo avrebbe impegnato per diversi mesi), deve ribadirsi la legittimità della misura cautelare disposta dalla corte territoriale con la impugnata sentenza.
Con il rigetto del ricorso deve ordinarsi alla Cancelleria la immediata trasmissione di copia della presente sentenza al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 203 delle disp. att. del c.p.p..
P.T.M.
rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. del c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999