Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Tribunale competente ex art. 324 cod. proc. pen. confermi l'ordinanza con la quale il g.i.p. abbia disposto il sequestro preventivo a termine di un impianto di trasformazione di materiale ferroso e contestualmente abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività, condizionata alla prova dell'effettuazione di interventi tecnici idonei e all'esito di accertamenti sulla nocività esterna ed interna delle emissioni in atto, non spettando al g.i.p. la funzione di "guida" della cessazione delle conseguenze dell'illecito penalmente perseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 31565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31565 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2534
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 011782/2004
ha pronunciato la seguente: N. 11787/2004
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. di VERONA;
nei confronti di:
1) LI BR N. IL 26/01/1958;
avverso ORDINANZE del 10/02/2004 e del 10/3/2004 TRIB. LIBERTÀ di
VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO Maria Cristina;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vitaliano Esposito che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori, Avv.ti Adriano Raffaelli e Mario Vittore De
Marzi, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi;
RILEVA
Con ordinanze del 10/2/2004 e del 10/3/2004 il Tribunale di Verona ha respinto gli appelli proposti dal P.M. avverso le ordinanze con le quali il GIP - nelle date del 15, del 17, del 22 e del 23 gennaio
2004 nonché nella data del 30 gennaio 2004 - aveva:
disposto il sequestro preventivo degli impianti di trasformazione del materiale ferroso operanti nello stabilimento di Lungadige Galtarossa
di Verona della Riva Acciaio s.p.a. nonché dei locali ove erano siti gli altiforni;
emesso contestualmente autorizzazione condizionata alla prosecuzione dell'attività (nel senso che entro due giorni dal provvedimento si sarebbe dovuta depositare documentazione attestante l'effettuazione di interventi sull'impianto di captazione successivamente alla determinazione 4/12/2003 del settore ecologia della Provincia di
Verona e che entro quindici giorni dal provvedimento si sarebbe dovuta acquisire documentazione proveniente dall'ARPAV relativa alla idoneità degli impianti e degli adottati interventi ad eliminare del tutto le emissioni diffuse all'esterno ed a contenere entro limiti fisiologici quelle all'interno dell'ambiente di lavoro);
dato atto della verificazione della prima condizione;
respinta, le istanze del P.M. di dare atto, di contro, della mancata realizzazione di tale prima condizione;
autorizzato il custode nominato all'atto dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, a riprendere pienamente l'attività.
Il Tribunale ha invero ritenuto che il sistema processuale consentisse di adeguare l'originaria assolutezza dei provvedimenti di sequestro ad esigenze contingenti ed alle intervenute modifiche dello stato di fatto esistente al momento dell'applicazione della misura,
all'uopo richiamando i disposti di cui agli artt. 324 comma 7^ C.P.P.
e 85 disp. att. C.P.P. nonché il combinato disposto di cui agli artt. 259 C.P.P. e 81 disp. att. C.P.P., ed ha pertanto negato che i citati provvedimenti del GIP potessero essere considerati abnormi. Ha
rilevato come il GIP avesse fatto equilibrato uso delle ineludibili esigenze di contemperamento dei contrapposti interessi e diritti che il caso presentava. Ha sottolineato come correttamente fosse stata ritenuta esaustiva la documentazione prodotta entro il primo termine,
in quanto relativa ad interventi praticati sull'impianto di captazione ancor prima del provvedimento di sequestro e dopo la diffida del 4/12/2003; come, non essendo ancora scaduto il termine imposto per l'acquisizione del parere di idoneità degli interventi,
ben avesse il GIP confermato le sue determinazioni respingendo le istanze del P.M.; come, tenuto conto del contenuto della relazione
28/1/2004 dell'ARPAV e dell'accertamento effettuato dalla Fondazione
Maugeri in collaborazione con lo SPISAL dell'ULSS 20 di Verona,
dovessero considerarsi eliminate le emissioni nell'ambiente esterno e idoneamente contenute quelle nell'ambiente di lavoro e quindi positivamente verificatesi entrambe le condizioni apposte per la ripresa dell'attività; come, pur non ancora noti i risultati di tale ultimo accertamento al momento dell'adozione dell'ordinanza
30/1/2004, dovesse ugualmente considerarsi corretta la decisione del
GIP, avendo in sostanza egli preso atto della risposta interlocutoria dell'ARPAV e degli evidenziati dati di segno positivo quali emersi nel sopralluogo del 23/1/2004, con implicita riserva di ulteriormente valutare la questione alla luce degli accertamenti in corso. Infine
il Tribunale ha escluso che il provvedimento 30/1/2004 integrasse una revoca -illegittima ai sensi dell'art. 321 C.P.P.- del provvedimento di sequestro, con esso essendosi solo effettuata una positiva verificazione delle condizioni apposte alla misura cautelare reale.
Avverso le citate ordinanze del 10/2/2004 e del 10/3/2004 ha proposto separati ricorsi il P.M. presso il Tribunale di Verona con atti del
26/2/2004 e del 22/3/2004 lamentando in ordine ad entrambe, oltre all'abnormità dei provvedimenti, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 321-322 bis C.P.P. nonché la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente P.M. ha sostenuto che con i suoi provvedimenti il GIP
aveva completamente sacrificato gli interessi alla cui tutela il sequestro era finalizzato, consentendo l'ulteriore lesione degli stessi mediante l'autorizzazione a proseguire nella medesima attività ritenuta illecita, e trasformato la misura in una sorta di sequestro con futura operatività (difforme dal modello legale) la cui esecuzione dipendeva esclusivamente dalla volontà della parte,
così ponendo i provvedimenti medesimi al di fuori dell'ordinamento processuale. Il ricorrente ha inoltre sottolineato come nessuna prova fosse stata fornita in ordine alla eliminazione delle emissioni nocive, come nell'ordinanza 10/2/2004 si fosse omessa ogni valutazione delle note degli ispettori ARPAV prodotte dal P.M., come nella successiva ordinanza del 10/3/2004 si fosse attribuita a tali note una valenza marginale, come si fosse ritenuta verificata la condizione nonostante che la relazione ARPAV del 28/1/2004 fosse in punto di emissioni nell'ambiente di lavoro solo interlocutoria dando atto degli ulteriori accertamenti in merito, come si fossero valorizzati elementi tratti da accertamenti effettuati da soggetto privato che aveva agito in veste di consulente di parte.
OSSERVA
Preliminarmente il Collegio dispone riunirsi il procedimento iscritto al n. 11787/04 R.G. a quello iscritto al n. 11782/04 R.G.,
trattandosi di ricorsi avverso distinte ordinanze ma strettamente connesse.
Rileva, ancora preliminarmente, il Collegio la indubbia ammissibilità dei ricorsi del P.M. posto che essi, ben prima che denunziare alcuni vizi di illogicità argomentativa delle impugnate ordinanze (vizi non prospettabili ai sensi dell'art. 325 C.P.P.)
deducono la radicale abnormità delle misure di sequestro adottate dal GIP ed interamente confermate in sede di appello dal Tribunale di
Verona, e quindi una situazione ben più grave di quella (ma certamente e comunque rapportabile a quella) denunziabile in sede di legittimità ai sensi del citato art. 325 C.P.P..
Venendo al merito delle censure pare al Collegio che esse colgano nel segno tanto nel ricondurre le impugnate ordinanze alla nota species del provvedimento abnorme (sotto il profilo dell'esercizio di un potere spettante ma esercitato con l'adozione di misure assolutamente non consentite, come di recente rammentato da Cass. n. 27716/03 e n.
18079/03) quanto nell'individuare le ragioni per le quali le ordinanze 15-17-22-23-30 Gennaio 2004 del GIP presso il Tribunale di
Verona, con argomentazioni interamente condivise dai provvedimenti adottati in sede di appello e qui impugnati, debbano ritenersi radicalmente non consentite.
Colgono, in particolare, nel segno le censure mosse avverso la ordinanza 15/1/2004, costituente quadro e premessa dell'inusuale disegno di sequestro preventivo condizionato e "gestito" del quale le successive misure sono state meri momenti di attuazione (la prima e le successive, ripetesi, interamente condivise dal Tribunale).
È dunque esatto il rilievo per il quale l'ordinanza del 15/1/2004
ebbe ad adottare (ed a contestualmente differire gli effetti del sequestro all'esito della futura ed incerta revoca della autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività da parte della stessa impresa, autorizzazione contestualmente concessa a beneficio dell'amministratore (nominato custode). Di qui un sequestro
(al contempo) a termine ed a condizione, con la particolarità per la quale gli effetti della misura venivano correlati all'esito di indagini tecniche sulla nocività esterna (art. 674 C.P.) ed interna
(DPR 303/56) delle emissioni in atto, si da far dubitare (stante l'inattualità del periculum o la sua attualità....solo attenuata)
della congruità logica della decisione, posto che ben si sarebbe potuto, in attesa di siffatti esami tecnici, negare la misura e sollecitarne l'approfondimento al P.M..
Ma - come pur rilevato dal ricorrente P.M. - una siffatta ordinanza
"quadro", interamente condivisa dal Tribunale, disvela la scelta di piegare od adattare l'esercizio del potere cautelare ad esigenze di gestione dei tempi e dei modi per elidere le conseguenze dannose del reato, esigenze (certamente apprezzabili e commendevoli) ma del tutto collidenti con i contenuti tipici del potere di adottare sequestro preventivo, quali ripetutamente rammentati da questa Corte (da ultimo ud. S.U. sent. n. 12878/03), con la conseguenza di vedere attribuita al GIP - al quale spetta negare o concedere, in tutto o in parte,
revocare, regolare ed attuare il sequestro - la funzione di guida della Cessazione delle conseguenze dell'illecito penalmente perseguito. Il sequestro come configurato nella inconsueta ordinanza
15/1/2004 era dunque un sequestro che veniva ad incidere non su di un risultato di attività ma direttamente sull'attività nel suo momento dinamico, sì da assumere, come già notato da questa Corte, ed in luogo della funzione di argine alle conseguenze del reato od al suo aggravamento, la non consentita atipica funzione di inibitoria verso comportamenti illeciti possibili (Cass. sent. n. 4016/99). Che, poi,
come erroneamente considerato dal Tribunale, la misura adottata rappresenti l'equilibrato contemperamento degli interessi primari in gioco, è dato che attesta la inconsapevolezza che il Tribunale ha avuto della abnormità della misura stessa, posto che non spetta al giudice ma solo al legislatore pervenire a soluzioni che rappresentano un punto di equilibrio tra diritto alla salute pubblica e diritto al lavoro (Cass. sent. n. 2694/95). Quanto ai richiami normativi che le impugnate ordinanze formulano a sostegno della adeguabilità alle circostanze della misura del sequestro preventivo,
essi attestano esattamente il contrario di quanto divisato dal
Giudice del merito, essendo certamente consentito intervenire sulla latitudine della misura, con la revoca parziale del sequestro (art. 324 c. 7 C.P.P.), o porre condizioni a garanzia della cessazione o della restituzione del bene, così come è ampia la possibilità di regolare le modalità concrete di attuazione, ma certamente nulla tutto ciò ha a che vedere con la possibilità - del tutto estranea dai poteri del GIP - di sottoporre il sequestro ad una sorta di condizione sospensiva costituita dalla acquisizione, a seguito di iniziative dello stesso indagato, di elementi certi sul periculum e sul fumus.
Da quanto sin qui affermato discende che - in accoglimento dei ricorsi riuniti - debbano essere cassate senza rinvio le impugnate ordinanze, l'ordinanza "quadro" emessa dal GIP il 15/1/2004 e le ricordate ordinanze consequenziali, e che debbano essere rimessi gli atti allo stesso GIP per nuovo esame delle richieste di sequestro formulate dal P.M..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze del Tribunale di Verona in data 10
Febbraio e 10 Marzo 2004 nonché l'ordinanza emessa dal GIP dello stesso Tribunale il 15/1/2004 ed i provvedimenti alla stessa consequenziali;
dispone la trasmissione degli atti al GIP del
Tribunale di Verona per il riesame della richiesta di sequestro preventivo del P.M. in sede.
Così deciso in Roma, il 26 Maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004