Sentenza 10 ottobre 2005
Massime • 1
Le intercettazioni telefoniche ben possono essere disposte in relazione al delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto l'art. 266 cod. proc. pen. consente la captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, tra l'altro, nei procedimenti relativi a "delitti non colposi", tra i quali rientra, appunto, il reato di cui all'art. 584 cod. proc. pen., la cui condotta, punita unitariamente, non può essere frazionata ai fini della valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla norma in vista della prescritta autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2005, n. 44032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44032 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 10/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1981
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE NT - Consigliere - N. 8421/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO TO N. IL 21/08/1958;
avverso SENTENZA del 11/11/2004 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE TO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Giulia Dieni che ha concluso per l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'11 novembre 2004 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria ha confermato - rigettando l'appello dell'imputato - la sentenza della Corte di assise di Locri in data 3 febbraio 2003 con la quale OD NT era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 584 in relazione all'art. 577 u.c.. c.p. perché percuotendo con violenza la suocera SO AN MA, ne aveva cagionato la morte conseguenza di shok neurogeno secondario, ovvero di meccanismo riflesso di tipo inibitorio, derivante dalle lesioni traumatiche multiple del tipo ecchimosi, escoriazioni, ferite lacero-contuse localizzate tra l'altro al tronco, agli arti superiori ed inferiori, al cuoio capelluto, alla regione scapolare e pubica;
fatto commesso in Brancaleone il 4 ottobre 1997. Inizialmente, peraltro, il reato era stato contestato come commesso in concorso con LA ER e LA IA, le quali non avevano impedito che il OD continuasse a compiere atti di violenza sulla loro madre convivente ma, con la sentenza di primo grado, le predette coimputate erano state assolte per non aver commesso il fatto.
Contro la sentenza della corte territoriale per mezzo del proprio difensore l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) in combinato disposto con gli artt. 266, 267,
c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p., comma 1 e art. 584 c.p.", essendo stata fondata la condanna sul contenuto di intercettazioni telefoniche illegittimamente disposte in quanto non consentite dal titolo del reato, trattandosi di delitto non doloso. Il motivo è infondato.
Infatti, l'art. 266 c.p.p. consente le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni, tra l'altro, nei procedimenti relativi a "delitti non colposi" punibili con la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. I delitti, come ha esattamente rilevato il Procuratore Generale nel corso della discussione, a mente degli artt. 42, 43 c.p. sono dolosi, preterintenzionali o colposi. Fatta esclusione per questi ultimi, dunque, l'art. 266 c.p.p. consente l'intercettazione - concorrendo l'altro requisito relativo alla pena - per i delitti dolosi e per quelli preterintenzionali.
La ricostruzione, prospettata dal ricorrente, del delitto di cui all'art. 584 c.p. come delitto punito a titolo di dolo in relazione agli atti diretti a percuotere o provocare lesioni - puniti con pena inferiore nel massimo a cinque anni - e a titolo di colpa in relazione all'evento non voluto, tende ad un inammissibile frazionamento dell'unica azione contemplata dall'art. 584 c.p., punita unitariamente a titolo di preterintenzione, come espressamente consentito dagli artt. 42,43 c.p. per i delitti. Questa Sezione, invero, ha già ribadito che "l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale dunque risponde per fatto proprio, sia pure in relazione ad un evento diverso da quello effettivamente voluto, che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (vedi Corte Cost. ord. 152/1984 e 364/1988) (Sez. 5^, sent. n. 13114 13/02/2002 - 06/04/2002). Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte nel presente procedimento. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 194 c.p.p., comma 3, art. 195 c.p.p., comma 3 e art. 372 c.p." per avere i giudici di merito desunto la responsabilità dell'imputato sulla base di "deduzioni e sillogismi sforniti di qualsivoglia conferenza oggettiva", tenendo conto di una testimonianza "indiretta" offerta da SO TO, il quale avrebbe riferito di "notizie avute dalla gente del paese che la vedeva maltrattata " e "di essere stato informato dalle solite amiche della zia".
Anche tale motivo è infondato.
Infatti, quanto alla inutilizzabilità della deposizione del teste da ultimo menzionato, va ribadito che "allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'illegale assunzione di una prova (nella specie dichiarativa), è consentito procedere in sede di legittimità alla c.d. "prova di resistenza", e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti" (Sez. 5^, sent. n. 569 dep. il 12 gennaio 2004). Ciò a prescindere, peraltro, dall'assorbente rilievo per cui il SO non può essere considerato teste "de relato" avendo riferito circostanze direttamente cadute sotto la sua percezione.
Così, infatti, è riassunta la predetta deposizione nella sentenza impugnata: "Il secondo, (ossia il SO: ndr) in sede dibattimentale era alquanto reticente. Assumeva di essere stato informato da non meglio indicate amiche della zia che costei era selvaggiamente picchiata dal OD, ma finiva con l'ammettere che il proprio padre aveva cercato di mettere pace nella famiglia del OD che aveva reagito troncando ogni rapporto con il predetto e la sua famiglia Ammetteva altresì che egli ed i suoi familiari avevano problemi solo con il OD in quanto si comportava male con la zia, cioè con la SO".
Dapprima reticente, dunque, il teste ha infine ammesso una circostanza da lui conosciuta direttamente e non certo appresa da altra persona non indicata. Ossia la circostanza per la quale si era verificata rottura dei rapporti tra la sua famiglia e quella del OD ed il motivo di tale rottura.
Quanto al vizio motivazionale dedotto con lo stesso motivo, va parimenti ritenuta l'infondatezza della censura, posto che la sentenza impugnata fornisce adeguata e logica giustificazione della decisione adottata e, nel contesto della motivazione, è desumibile la diversa importanza assunta dal teste SO, non per la deposizione resa in dibattimento, bensì per avere consentito di accertare l'avvenuta consumazione del reato che, altrimenti, sarebbe rimasto impunito.
Invero, dalla lettura del provvedimento impugnato (evidenziando, però, in diverso ordine gli elementi di prova valorizzati dalla corte) si evince che:
SO AN MA è deceduta il 4 ottobre 1997.
AT CO, titolare di una impresa di pompe funebri, deponendo come teste, ha dichiarato di essere stato chiamato da un parente della defunta "che aveva trovata già vestita" e si era, quindi, "limitato a sistemarla dentro la bara".
Dopo un'ora o due era stato richiamato e sul posto aveva trovato un giudice ed uomini di legge.
Quest'ultima circostanza si spiega proprio per l'intervento del teste SO - nipote e vicino di casa della vittima - il quale, lo stesso giorno del decesso della zia, si rivolse al Carabiniere GI, suo coinquilino, per esporgli la propria preoccupazione circa le sorti della SO in quanto "il cugino OD NT se la prendeva sempre con lei e la picchiava".
Il Carabiniere GI si è quindi rivolto al MA De IE il quale a dibattimento ha dichiarato di avere intrapreso le indagini e che, recatosi sul posto, aveva trovato la salma già collocata nella bara.
Il medico di base della vittima non era stato interpellato in occasione del decesso della propria paziente.
Il medico della guardia medica di turno aveva riscontrato sul cadavere, da un esame esterno, la presenza di "ecchimosi recenti". La successiva consulenza medico-legale ha accertato "un concreto collegamento causale tra le lesioni rilevate sulla vittima e la causa del decesso".
La perizia collegiale disposta dalla corte territoriale, poi, ha confermato che la SO "era deceduta a seguito delle gravi lesioni traumatiche subite su quasi tutta la superficie del corpo". Che l'autore delle percosse fosse il OD - il quale viveva con la vittima, la propria moglie e la propria cognata (già coimputate e assolte) - secondo la corte territoriale discende dai seguenti elementi probatori, tutti fra essi concordanti:
a) l'ingenuo tentativo di attribuire la morte della donna ad una caduta che, essendo stato clamorosamente smentito dalle risultanze peritali è sicuramente valutabile a carico del prevenuto;
b) la circostanza che nonostante la donna non fosse morta sul colpo e sanguinasse tanto da sporcare tutto il lenzuolo trovato dai C.C. dentro il bidet, umido ed odorante di candeggina ma con tracce di sangue della vittima, non venisse chiamato il medico di famiglia o non si tentasse di portarla in Ospedale per prestarle soccorso, palese emergendo da ciò il tentativo di occultare i segni e le tracce dell'accaduto. Nemmeno dopo aver constatato il decesso, si provvedeva a chiamare il medico, mentre ci si precipitava ad interpellare l'impresario delle pompe funebri ed a ricomporre la salma ed a sistemarla entro la bara, nonostante che, come appare dimostrato dal fatto che il cuscino della bara ove poggiava la testa della SO fosse rinvenuto sporco di sangue, sanguinasse ancora;
c) il fatto sarebbe passato inosservato se il C.C. GI non avesse avvisato i propri superiori che SO TO gli aveva detto che OD NT aveva ucciso la suocera. L'iniziativa del militare provocava infatti l'intervento degli inquirenti che facevano visitare la salma dal medico legale e disponevano l'esecuzione di una autopsia, al cui esito traevano la conclusione che la morte non fosse stata causata da fattori naturali ma fosse di origine traumatica;
d) l'insolita ed inusuale fretta di comporre il cadavere dentro la bara, l'omissione di ogni forma di soccorso, l'omessa consultazione di un medico anche al solo fine di fare accertare da un organo competente l'avvenuto decesso, non essendo comportamenti leciti, consentono di ritenere che le percosse che, per come già detto, provocavano la morte della vittima, le fossero state infette all'interno del suo nucleo familiare che, all'epoca dei fatti, era costituito dalle conviventi figlie LA ER e LA IA e dal convivente genero OD NO;
e) le prime due, già incriminate per concorso nel reato ascritto al OD, sono state assolte con sentenza già passata in giudicato per non aver commesso il fatto. Dovendosi escludere ogni loro coinvolgimento, può però legittimamente ritenersi che responsabile delle percosse inferte alla SO fosse l'imputato o terzi estranei al nucleo familiare.
Quest'ultima eventualità è però solo ipotetica, non trovando conferme in alcunché e non avendone fatto cenno nessuno dei tre componenti del nucleo familiare della vittima che hanno anzi sempre sostenuto l'accidentalità dell'evento.
f) la prima delle due eventualità prospettate, trovando riscontro sia nel fatto che il OD fosse l'unico degli altri componenti del nucleo familiare che avrebbe potuto picchiare all'interno dell'abitazione la suocera, sia nel contegno omertoso delle due sorelle LA, può invece giudicarsi fondata ed in quanto tale induce a ritenere che fosse l'imputato il responsabile dei fatti per cui è processo.
g) convalida l'espresso convincimento, la notorietà degli scoppi di incontrollata violenza cui l'uomo si abbandonava nell'ambito familiare.
La corte, poi, a conferma degli elementi innanzi elencati richiama il contenuto di due telefonate intercettate:
in una telefonata pervenuta, dopo il delitto, in data 22/10/1997 all'utenza n. 0965 - 934042 intestata a LA IA, sorella convivente di LA ER, moglie del OD, una donna che gli interlocutori chiamavano zia, dopo aver parlato con ER si metteva a parlare con un uomo che chiamava TO, che può legittimamente identificarsi, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, nell'imputato essendo TO il diminutivo di NT e essendo l'interlocutrice la zia sia di ER che di TO che parlavano dall'apparecchio in uso nella casa dove gli ultimi due abitavano. La donna pregava vivamente TO di non alzare più le mani... "....perché Gesù Cristo ci ha dato la parola per parlare......non è che sempre dovete andare... a frustare le persone, dovete parlargli... con le mani vanno a finire a brutte co... a brutti scherzi.
Vi raccomando soltanto quello TO ". TO non contestava di avere l'abitudine di alzare le mani, ma accettava il rimprovero rispondendo " va bene, non è che mi sto comportando...".
L'altra conversazione intercettata valorizzata è avvenuta pochi giorni dopo il fatto, ossia l'08/10/1997, sull'utenza intestata a DA IA che, come accertato dagli inquirenti, era l'amante di OD ed abitava al primo piano dello stesso stabile.
Osserva la corte territoriale: la persona che rispondeva all'apparecchio intercettato veniva chiamata IA, da una altra donna. È quindi ragionevole ritenere che fosse la DA e non, come assunto dalla difesa, che fosse persona rimasta ignota. Nel corso del colloquio la predetta asseriva che l'imputato non voleva questa cosa ma l'amica le rispondeva "eh, non voleva questa cosa, però a forza di botte quella è morta" La IA conveniva con l'amica aggiungendo che a "quella gli sarà preso... qualche, bò non so, infarto o qualche cosa del genere." Successivamente le due donne convenivano che se gli inquirenti avessero esaminato il corpo delle due DA (recte: LA) "li vedono come sono combinate". Appare evidente, da quanto innanzi riportato, che la decisione impugnata - adeguatamente e logicamente motivata - "resiste" - e non merita censura - anche prescindendo dal riferimento del teste SO alle "solite zie".
Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e) in relazione agli artt. 227, 228 c.p.p., poiché la corte di assise di appello avrebbe desunto un nesso eziologico tra il decesso della SO ed i pregressi eventi traumatici pur avendo i periti concluso l'elaborato peritale "in termini probabilistici". Sarebbe mancato, poi, un rigoroso riscontro obiettivo "che le ferite lacero- contuse fossero state la conseguenza di un impatto del capo contro un ostacolo rigido (o fisso) oppure il risultato di colpi inferti con mezzi contundenti". Evidenzia, poi, il ricorrente che il primo perito avrebbe concluso che le "cause della morte della donna non sono certe, poiché non è emerso nessun evidente segno anatomopatologico" che consentisse di "ricostruire con attendibile certezza la catena degli eventi che ha condotto a morte la donna": Anche tale motivo è infondato.
Come innanzi rilevato la corte territoriale ha fondato la decisione sull'accertamento di un collegio peritale secondo cui "causa della morte della SO era stata un arresto cardio-circolatorio da stress emotivo, evento che aveva innescato una abnorme attivazione del sistema simpatico-midollare surrenale, con cascata di eventi bio- umorali conclusasi con l'adinamia cardio-circolatoria, come emerso dalla valutazione istologica che ha evidenziato segni diretti ed indiretti dell'attivazione acuta della midollare-surrenale. Le lesioni riscontrate sulla donna erano state prodotte con un oggetto contundente a superfici arrotondata (bastone, mazza, nerbo) e da pugni e calci".
La censura mossa dal ricorrente, invece, muove da una diversa lettura delle risultanze peritali - non rintracciabile nelle sentenza impugnata - e, per il resto, si traduce in una censura in fatto come tale inammissibile.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 584 c.p. sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato contestato, posto che la corte di merito avrebbe ipotizzato "reati pregressi (nella forma disciplinata dall'art. 572 c.p.) per conferire continuità e valenza processuale ad un panorama accusatorio gracile e vuoto, essenzialmente incentrato su forzature indiziarie inaccettabili". Deduce il ricorrente che "a fronte dell'avvenuta costituzionalizzazione del principio nullum crimen sine culpa e, quindi, della responsabilità personale quale sinonimo di responsabilità colpevole, desunta dal collegamento sistematico dell'art. 27 Cost. tra il comma 1 ed il comma 3 e recepita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 (ord. N. 152/1984), l'omicidio preterintenzionale si ritiene integrato solo quando la morte della vittima risulti in concreto prevedibile e, pertanto, dovuta ad un difetto di attenzione dell'autore del reato base". Sì che "ulteriori indagini sull'atteggiamento antidoveroso della volontà del ricorrente avrebbero consentito, ai giudici del gravame, di escludere la configurabilità sia di una causalità materiale che soggettiva con il decesso della SO". Anche tale motivo è infondato.
Infatti, si è già ricordato che l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale dunque risponde per fatto proprio, sia pure in relazione ad un evento diverso da quello effettivamente voluto che per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (vedi Corte cost. ord. 152/1984 e 364/1988) (Sez. 5^, sent. n. 13114 13/02/2002 - 06/04/2002). Invero, "ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art. 584 cod. pen., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte. Infatti nell'art. 581 cod.pen. il termine "percuotere" non è utilizzato solo nel significato di battere, colpire o picchiare, ma anche in un significato più ampio, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica. Anche la spinta integra un'azione violenta, estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona;
tale condotta, ove consapevole e volontaria, rivela la sussistenza del dolo di percosse o di lesioni, per cui, quando da essa derivi la morte, da luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale" (Sez. 5^, sent. n. 15004 del 06/02/2004 - 29/03/2004). Sì che nessuna indagine circa il nesso soggettivo tra la condotta e l'evento morte - oltre quello di causalità - era tenuta a compiere la corte territoriale, benché appaia evidente che una più penetrante disamina del comportamento del OD in relazione alle condizioni fisiche nelle quali era ridotta l'anziana vittima avrebbero indotto, nella concreta fattispecie, ad interrogarsi in ordine al grado di "lambimento" (secondo un'antica teoria sulla preterintenzione) dell'evento morte nella rappresentazione dell'agente. Ciò viene rilevato al solo fine di evidenziare la palese infondatezza del motivo di ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005